Riforma del processo civile: come funziona la prima udienza


Con la Riforma Cartabia, cambia la prima udienza di trattazione del processo civile: le parti dovranno scambiarsi gli atti prima di arrivare davanti al giudice.
La prima udienza del nuovo processo civile, per come riscritto dalla riforma Cartabia, ricorda il vecchio processo societario che però fu presto abbandonato dal legislatore. Lo scopo è di arrivare dinanzi al giudice con il thema decidendum già bell’e pronto in modo che si possa poi passare alla trattazione della causa. Il tutto attraverso uno scambio preliminare, tra le parti, degli atti introduttivi e delle relative memorie e una scansione a tappe forzate delle varie fasi. Allo scopo di consentire questa attività, che dovrebbe portare il giudice ad aver già chiara la controversia, i termini per il botta e risposta vengono allungati. Il che potrebbe rischiare di allungare, anziché ridurre, i tempi del processo.
Vediamo allora come funziona la prima udienza a seguito della recente riforma del processo civile.
Al centro del nuovo rito c’è il nuovo articolo 171bis del codice di procedura civile il quale disciplina le verifiche preliminari che il magistrato è chiamato a compiere per decidere quale direzione imprimere al processo.
In pratica lo scambio di memorie previsto dall’ancora vigente art. 183, comma 6, c.p.c. è stato spostato ad un momento anteriore alla prima udienza di comparizione, e sono stati allungati i termini di comparizione per consentire lo scambio prima dell’udienza.
Indice
Costituzione del convenuto
Il convenuto ha settanta giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione per costituirsi a pena di decadenza.
Lo scambio di memorie preliminari e i nuovi articoli 171bis e 171ter
L’art. 171 bis stabilisce che “scaduto il termine di cui all’articolo 166” e quindi quello per la costituzione del convenuto (settanta giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione), il giudice istruttore, entro i successivi quindici giorni, verificata d’ufficio la regolarità del contraddittorio, indica alle parti le questioni rilevabili d’ufficio che ritiene opportuno trattare, anche con riferimento alle condizioni di procedibilità della domanda e all’esistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Quindi pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo e terzo comma, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292.
L’art. 171 ter stabilisce che le parti, a pena di decadenza, possono depositare memorie integrative con le quali:
- almeno quaranta giorni prima dell’udienza di cui all’articolo 183, possono proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l’attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l’esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;
- almeno venti giorni prima dell’udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali.
- almeno dieci giorni prima dell’udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.
Scatta quindi il botta e risposta fra le parti che, a pena di decadenza, possono depositare memorie integrative in tre fasi: rispettivamente almeno quaranta, venti e dieci giorni prima dell’udienza (che in teoria potrebbe essere anche l’unica).
A quel punto ci sarà un ulteriore esame del fascicolo rispetto a quanto avviene finora.
Il giudice istruttore, entro quindici giorni dalla costituzione del convenuto, potrebbe raggiungere una tale conoscenza della causa da poter adottare i provvedimenti previsti dal nuovo articolo 171 bis.
Prima udienza di comparizione delle parti
Dopo lo scambio delle memorie, all’udienza di trattazione il giudice, ai sensi del novellato art. 183 bis c.p.c., può anche disporre la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato oppure con ordinanza di accoglimento o di rigetto. Ma se ricorressero le condizioni la controversia potrebbe essere chiusa con sentenza.
In questa udienza le parti devono comparire personalmente e l’assenza senza giustificato motivo costituisce un comportamento che può pesare nella valutazione delle prove.
Il giudice interroga le parti richiedendo i chiarimenti necessari sulla base dei fatti allegati. Inoltre il giudice tenta la conciliazione.
Se la causa è magra per la decisione, avviene la remissione al collegio ex art. 187 c.p.c.
In caso contrario si va avanti. Se l’attore ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, si fissa una nuova udienza e concede i termini ex art. 171 ter c.p.c. (quindi si riprende lo schema della fase prima dell’udienza, con gli stessi termini, dove il terzo prende il posto del convenuto). Altrimenti si procede alla trattazione della causa.
La decisione sulle richieste istruttorie
A questo punto, sempre nella stessa udienza, il giudice decide sulle richieste istruttorie. A tal fine assegna un termine per memorie per dedurre i mezzi di prova necessari in relazione solo a quelli ammessi d’ufficio e assegna un termine per memorie di replica.
Infine il giudice stabilisce il calendario delle udienze fino a quella di rimessione della causa in decisione, indicando nell’ordinanza gli incombenti che saranno svolti in ogni fase processuale. Il tutto considerando natura, urgenza e complessità della causa.
L’assunzione delle prove
L’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova ammessi è fissata entro novanta giorni.
Se l’ordinanza sulle richieste istruttorie è emanata fuori udienza, va pronunciata entro trenta giorni.
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