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Come difendermi da richieste di pagamento di debiti non miei?

2 Febbraio 2023 | Autore:
Come difendermi da richieste di pagamento di debiti non miei?

Quando una persona è responsabile di debiti altrui e come può difendersi dalle richieste di pagamento dei creditori. 

Nessuno è responsabile per i debiti altrui, a meno che non si tratti dei genitori, che rispondono degli illeciti commessi dai figli minorenni, o di un coniuge sposato in regime di comunione dei beni. Il fatto di convivere con una persona perseguitata dai creditori può tuttavia costituire un rischio in caso di pignoramento mobiliare. Qui di seguito pertanto proveremo a rispondere a una domanda che spesso ci viene formulata: come difendermi da richieste di pagamento di debiti non miei? Ecco una guida che potrà tornare utile nel caso in cui si abbia a che fare con problemi di questo tipo.

Quando il creditore può chiedere il pagamento a un’altra persona?

Abbiamo esordito affermando il principio in base al quale, nel nostro ordinamento, solo il debitore risponde delle obbligazioni da questi contratte. E vi risponde con tutto il proprio patrimonio presente e futuro (ossia anche con i beni che gli deriveranno in momenti successivi che pertanto potranno comunque essere pignorati). Ma a questa regola fanno da contraltare alcune eccezioni. La legge prevede dei casi in cui si è responsabili per debiti non propricomunque per azioni commesse da altri. Per ciascuna di queste situazioni è prevista una forma di tutela diversa. Qui di seguito le analizzeremo singolarmente.

La coppia in comunione dei beni

La prima ipotesi è quella della coppia sposata in comunione dei beni. In tal caso, i creditori possono pignorare il patrimonio comune, i beni cioè che i coniugi hanno acquistato dopo il matrimonio. Sono escluse sono le donazioni, le successioni ereditarie, i beni personali e quelli necessari al proprio lavoro. 

Si può sempre uscire dalla comunione dei beni con un atto notarile. In tal caso i coniugi trasformeranno il proprio regime patrimoniale in quello della separazione dei beni dove ciascuno sarà titolare solo di ciò che ha acquistato con i propri soldi, fermo restando la divisione di quanto già presente nel patrimonio comune. 

Per sapere se si è in regime di comunione o separazione dei beni bisogna prendere visione dell’atto di matrimonio.

La responsabilità dei genitori

I reati commessi dai figli non ricadono sui genitori. Un ragazzo, da 14 anni in poi, è responsabile per gli illeciti penali e quindi può subire anche la relativa condanna. Prima di 14 anni invece nessuno risponde, al suo posto, del crimine da questi commesso. 

Diversa è la sorte del risarcimento per i danni compiuti dal minore di 18 anni, sia che essi dipendano da un illecito civile o penale: a dover pagare sono sempre i genitori, anche se separati o divorziati. 

La responsabilità degli eredi

Ciascun erede è responsabile dei debiti del defunto limitatamente alla propria quota di eredità. Quindi, ad esempio, un erede al 33% dovrà corrispondere a ciascun creditore del defunto solo un terzo della somma da questi complessivamente vantata. Nessun erede può essere tenuto a pagare anche per conto degli altri. 

Inoltre la responsabilità patrimoniale degli eredi scatta solo dal momento dell’accettazione dell’eredità: prima di tale atto, il creditore del de cuius non può rivolgersi ai familiari di quest’ultimo. Il semplice vincolo di parentela o convivenza non basta infatti a spostare il debito di costoro.

Il debito dei conviventi

Abbiamo escluso che una persona possa rispondere dei debiti delle persone che convivano con lui, salvo si verta in una delle eccezioni appena viste. Tuttavia, la legge prevedere che, in caso di pignoramento mobiliare, l’ufficiale giudiziario che si rechi nella residenza del debitore possa prelevare qualsiasi bene mobile vi rinvenga presumendo che siano di proprietà del debitore stesso. Spetterà in questo caso al terzo proprietario (ad esempio il partner convivente, il genitore, il figlio, ecc.) dimostrare il contrario ossia il fatto di aver acquistato, con soldi propri, il bene che si vorrebbe pignorare. E come potrà farlo? Purtroppo si tratta di una prova estremamente difficile. Bisognerebbe fornire le prove d’acquisto con l’intestazione della fattura. 

Esiste però un modo per evitare che il pignoramento si estenda anche ai beni dei conviventi: stipulare un contratto di comodato con cui il debitore conferisca l’uso dei beni al convivente. Il contratto deve però avere la data certa, ossia attestata da un pubblico ufficiale, anteriore alla data del pignoramento medesimo. Tale adempimento si può realizzare attraverso l’autentica delle firme dal notaio oppure tramite la registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate. Lo scopo è dimostrare l’anteriorità del comodato rispetto all’azione esecutiva del creditore.

In ogni caso, quand’anche l’ufficiale giudiziario dovesse pignorare dei beni di un soggetto diverso dal debitore è consentita una particolare forma di opposizione: la cosiddetta opposizione di terzo. In pratica si tratta di un giudizio che viene instaurato dinanzi al Giudice dell’esecuzione con cui si dimostra l’effettiva titolarità del bene. Anche in questa ipotesi, però, bisogna fornire prove concrete al tribunale, non potendosi accontentare il giudice di semplici affermazioni. 

I debiti condominiali 

Un altro tipico caso in cui una persona risponde dei debiti altrui è quando si acquista una casa. In tale ipotesi l’acquirente è responsabile delle quote condominiali non versate nell’anno in cui il rogito è stato comunicato all’amministratore di condominio e in quello precedente. Purtroppo non c’è modo di difendersi dalla richiesta di pagamento ma è possibile poi rivalersi contro il venditore chiedendogli il rimborso di quanto versato al condominio. 

Sempre per rimanere in ambito condominiale, si può rispondere dei debiti del condominio quando non ci sono sufficienti soldi per pagare i creditori. La legge stabilisce che se il creditore del condominio ottiene un decreto ingiuntivo o comunque una condanna nei confronti del condominio medesimo, questi può avviare il pignoramento anche contro i singoli condomini. A tal fine però dovrà iniziare da quelli che non sono in regola con le quote mensili e, solo in caso di insuccesso, rivalersi contro gli altri più diligenti. 

L’acquisto di una casa ipotecata

Chi compra una casa ipotecata può subire il pignoramento immobiliare da parte del creditore del venditore nonostante il debito non sia proprio. Se non informato dell’ipoteca potrà poi rivalersi contro chi gli ha ceduto il bene chiedendogli il rimborso del prezzo di compravendita. Può altresì agire nei confronti del notaio che ha rogato l’atto pubblico il quale aveva il compito di avvertirlo della presenza dell’ipoteca.

La casa in donazione

Chi riceve una casa in donazione può essere oggetto della richiesta di restituzione dell’immobile sia da parte dei creditori del donante che dei suoi eredi.

Quanto ai creditori, questi, nell’anno successivo alla donazione, possono pignorare l’immobile senza bisogno di rivolgersi prima al giudice. Dal secondo anno della donazione fino alla fine del quinto devono prima esperire la cosiddetta azione revocatoria. Non importa che il donatario fosse ignaro dell’esistenza dei debiti in capo al donante: basta il semplice fatto che la donazione abbia impoverito il patrimonio di quest’ultimo.

Quanto agli eredi, questi possono chiedere la restituzione dell’immobile donato dal defunto se non sono ancora trascorsi 10 anni dalla morte del donante. E se il donatario ha venduto l’immobile a un terzo, quest’ultimo è tenuto a restituirlo agli eredi se non sono decorsi 20 anni dalla donazione. Il tutto però è subordinato al fatto che gli eredi in questione siano «eredi legittimari» (il coniuge, i figli o i genitori) e il defunto non abbia lasciato loro le quote minime spettanti ad essi per legge.



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