Come contestare le cartelle esattoriali


Motivi di ricorso contro le cartelle di pagamento di Agenzia Entrate Riscossione e degli altri esattori: come impugnare l’atto illegittimo.
Per contestare una cartella esattoriale bisogna, il più delle volte, rivolgersi al giudice. E questo perché sono pochi i casi in cui è possibile ottenere l’annullamento rivolgendosi direttamente all’ufficio che l’ha emessa, anche quando si tratta di errori macroscopici o di intervenuta prescrizione. Proprio per questo è intervenuta una legge che consente di presentare ricorso all’ente titolare del credito e, in caso di suo silenzio, ritenere la cartella annullata di diritto secondo la regola del silenzio-assenso.
Di questo e non solo ci occuperemo qui di seguito. Spiegheremo cioè come contestare le cartelle esattoriali, quali sono i termini per agire dinanzi al giudice e il tribunale competente. E poi illustreremo come presentare un ricorso in autotutela contro la cartella.
Indice
Quanto tempo per contestare una cartella esattoriale?
Prima di spiegare le modalità per contestare le cartelle occupiamoci dei termini entro cui agire: termini perentori che, se non rispettati, sanano il vizio. Sicché, qualora si decida di fare ricorso, è sempre bene non rimandare.
Il termine per contestare una cartella varia a seconda del tipo di importo che in essa viene richiesto e decorre sempre dall’avvenuta notifica dell’atto. In particolare:
- per cartelle relative a multe stradali e ad altre sanzioni amministrative, il termine per il ricorso è di 30 giorni;
- per cartelle relative a tasse e imposte, il termine per il ricorso è di 60 giorni;
- per cartelle relative a contributi previdenziali Inps o assistenziali Inail, il termine per il ricorso è di 40 giorni.
I termini subiscono una sospensione dal 1° al 31 agosto (è la cosiddetta «sospensione estiva dei termini»). In pratica è come se tali giorni non esistessero sul calendario. Quindi, nel calcolo, dopo il 31 luglio c’è il 1° settembre.
A chi rivolgersi per contestare una cartella?
Se si intende avviare il ricorso dinanzi al giudice bisogne tenere presente che la competenza varia a seconda, anche in questo caso, del tipo di importo richiesto in pagamento. In particolare:
- per cartelle relative a multe stradali e ad altre sanzioni amministrative, il giudice competente è il Giudice di Pace;
- per cartelle relative a tasse e imposte, il giudice competente è la Corte di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado;
- per cartelle relative a contributi previdenziali Inps o assistenziali Inail, il giudice competente è il Tribunale ordinario, sezione lavoro e previdenza.
Se la stessa cartella contiene richieste di pagamento tra loro eterogenee bisognerà, per ciascuna di queste, rivolgersi al relativo giudice di competenza.
La mediazione tributaria
Quando la cartella ha ad oggetto imposte e tasse, sicché la competenza a decidere è della Corte di Giustizia Tributaria, per importi fino a 50.000 euro è necessario che il ricorso contenga anche una proposta di accordo con il contribuente. È la cosiddetta mediazione tributaria.
Tale procedimento si risolve nell’obbligo, da parte del contribuente-ricorrente, di attendere 90 giorni dalla notifica del ricorso alla controparte per dare a quest’ultima il tempo per formulare una proposta di definizione della controversia o annullare l’atto impugnato. Solo allo scadere dei 90 giorni senza che sia intervenuta alcuna proposta sarà possibile costituirsi in giudizio, depositando il ricorso presso la cancelleria della Commissione tributaria.
La richiesta in autotutela
Tentar non nuoce: quando la cartella presenta vizi evidenti – come ad esempio l’intestazione a un soggetto diverso dal debitore – è possibile presentare un ricorso in autotutela che va indirizzato tanto all’Agente della Riscossione che ha emesso la cartella quanto all’ente titolare del credito (ad esempio l’Agenzia delle Entrate, l’Inps, il Comune, ecc.).
Attenzione perché il ricorso in autotutela non sospende i termini per presentare poi il ricorso al giudice, né garantisce il diritto ad avere un riscontro (sia positivo che negativo). Pertanto, è bene prestare attenzione alla scadenza dei termini in concomitanza della quale, se non si è avuto alcuna risposta, bisognerà rivolgersi al giudice per evitare che la cartella diventi definitiva per quanto viziata.
Nel ricorso in autotutela è sufficiente indicare le ragioni per cui si ritiene illegittima la cartella, indicandone gli estremi e la data di notifica.
La richiesta di sospensione e annullamento
La legge ammette di presentare una richiesta di sospensione della riscossione esattoriale in caso di notifica di una cartella palesemente viziata. Grazie a questo meccanismo, in caso di mancata risposta entro 220 giorni, consegue in automatico l’annullamento della cartella illegittima (secondo il meccanismo del silenzio-assenso). Tale possibilità è però ammessa solo per specifiche contestazioni:
- prescrizione o decadenza intervenute in data antecedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo (si tratta ad esempio del mancato rispetto dei termini di accertamento, non della cartella di pagamento);
- provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
- sospensione dichiarata da un’autorità amministrativa ossia dall’ente creditore (ad esempio, contro una richiesta di pagamento, è stata presentata domanda di sgravio all’Inps che ha sospeso l’atto);
- sospensione dichiarata da un giudice (succede quando si presenta ricorso e, nelle more del processo, il giudice sospende la richiesta di pagamento);
- sentenza che abbia annullato in tutto o in parte il credito in un processo in cui l’Agente della Riscossione non ha preso parte;
- pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo.
La richiesta di sospensione va presentata entro 60 giorni dal ricevimento della cartella e va indirizzata tanto all’ente titolare del credito quanto all’esattore.
Per maggiori chiarimenti su questo interessante argomento si legga:
Sospensione della cartella di pagamento
Come sospendere cartella esattoriale?
Come chiedere la sospensione di una cartella di pagamento
Per quali motivi contestare una cartella esattoriale
Sinora ci siamo occupati dei profili relativi alla procedura per contestare una cartella esattoriale. Discorso diverso e forse più complicato è invece quello relativo ai motivi di impugnazione. Motivi che vanno però valutati solo dopo un’attenta lettura dell’atto.
La prescrizione
Sicuramente tra i motivi più ricorrenti vi è la prescrizione che è pari a 10 anni per tutte le imposte dovute allo Stato (Iva, Ires, Irpef, ecc.), di 5 anni per tutte le imposte dovute ai Comuni (Imu, Tari, ecc.), per le sanzioni amministrative e le multe stradali, per i contributi Inps e Inail, ed infine è di 3 anni per il bollo auto.
Attenzione però: la prescrizione che si forma dopo la notifica della cartella deve essere fatta per forza valere contro il successivo atto, essendo ormai decorsi i termini per il ricorso conto la cartella.
Il difetto di notifica
Anche i difetti di notifica possono essere fatti valere a patto però che si tratti di un vizio che abbia colpito un atto precedente alla cartella e non la cartella stessa in questione. E ciò perché se si dovesse contestare la cartella sostenendo di non averla mai ricevuta o che è stata spedita a un indirizzo sbagliato si starebbe nello stesso affermando tacitamente di averne preso conoscenza (diversamente, come sarebbe possibile fare ricorso?). Sicché, chi contesta una cartella per difetto di notifica non fa altro che sanare il vizio. Dovrebbe invece far finta di nulla e attendere il successivo atto (ad esempio una intimazione di pagamento o un pignoramento) per poi contestare quest’ultimo sostenendo di non aver mai ricevuto la precedente cartella.
Attenzione: una recente legge non ammette la possibilità di far ricorso contro l’estratto di ruolo, neanche se in questo dovessero essere indicate cartelle mai ricevute (salvo il contribuente ne possa subire un grave e irreparabile pregiudizio). In tal caso egli dovrebbe solo attendere il successivo atto dell’esattore e poi ricorrere contro quest’ultimo, similmente a quanto abbiamo appena visto per la prescrizione.
Tre sono i pregiudizi che consentono al contribuente di impugnare l’estratto di ruolo:
- pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto;
- blocco di pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione;
- perdita di un beneficio nei rapporti con una Pubblica Amministrazione.
Cartella esattoriale intestata a defunto
Un ulteriore vizio della cartella esattoriale è quando questa si riferisce a una persona deceduta e, anziché essere intestata agli eredi, il destinatario risulta ancora essere il primo. Invece la legge stabilisce che quando una persona muore, nel primo anno dal decesso la cartella va indirizzata all’ultimo indirizzo di residenza di quest’ultimo e intestata impersonalmente a tutti gli eredi (ad es.: «eredi del sig…»). Dopo l’anno, invece la cartella va indirizzata a ciascun erede nel rispettivo indirizzo.
Anche in questa ipotesi è bene sempre attendere il successivo atto e impugnare quest’ultimo sostenendo che la cartella precedente non è stata mai ricevuta.
Altri vizi della cartella esattoriale
Un tipico difetto delle cartelle è la mancata notifica dell’atto di accertamento precedente (ad esempio l’avviso dell’Agenzia delle Entrate, la multa stradale, l’irrogazione delle sanzioni e così via). Senza l’atto prodromico la cartella può essere impugnata dinanzi al giudice quando è la prima richiesta di pagamento ricevuta dal contribuente.
Un altro motivo di contestazione della notifica è quando il contribuente viene dato per irreperibile – con conseguente deposito dell’atto presso il Comune – ma, nella relazione di notifica, l’ufficiale giudiziario non dà atto di aver eseguito verifiche all’interno del medesimo Comune per accertarsi se questi era davvero assente o aveva un altro domicilio, dimora o luogo di lavoro.
Per l’elenco di tutti i vizi delle cartelle esattoriali è possibile leggere l’approfondimento:
Come verificare la legittimità di una cartella esattoriale