La trattazione scritta della causa ex art. 127-ter cod. proc. civ.


La Riforma Cartabia ha inserito nel codice di procedura civile la possibilità di depositare note scritte in sostituzione dell’udienza.
Grazie al nuovo articolo 127-ter cod. proc. civ. è stata prevista la nuova udienza cartolare ossia la trattazione scritta della causa: una previsione valida per tutti i tipi di procedimenti in materia civile. In pratica, al posto dell’udienza ci sarà il deposito di note scritte. Un’esperienza che era stata già sperimentata nel corso della Pandemia e che ora è stata rivista dal legislatore. Vediamo come funziona.
Il nuovo comma 3° dell’art. 127 c.p.c. riconosce al giudice la facoltà di disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli artt. 127-bis e 127-ter, che l’udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte.
L’art. 127-ter c.p.c., rubricato “Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza”, prevede che il Giudice possa liberamente decidere di sostituire l’udienza già fissata (con apposito provvedimento successivo all’originario decreto di fissazione), oppure ancora da fissarsi (quindi sin dal primo decreto di fissazione dell’udienza), con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti.
Il giudice può disporre discrezionalmente la trattazione scritta salvo nel caso di richiesta congiunta delle parti.
Pertanto, di regola, la decisione di sostituire l’udienza in presenza con la trattazione scritta rientra in una valutazione discrezionale del Giudice. Qualora il Giudice non se ne valga, le parti costituite hanno facoltà di chiedere lo scambio di note scritte ed in tal caso il Giudice è obbligato a disporre in conformità.
Non si possono tenere in via cartolare le udienze in cui sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del Giudice (quale ad esempio l’udienza di escussione di testimoni).
Il Giudice, con il provvedimento con cui sostituisce l’udienza, assegna un termine perentorio per il deposito delle note. Ciascuna delle parti può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione ed entro i successivi cinque giorni il Giudice provvede con decreto non impugnabile. Se però la richiesta di svolgimento dell’udienza in presenza è proposta congiuntamente da tutte le parti, non vi è margine discrezionale per il Giudice che deve disporre in conformità.
Spirato il termine assegnato per lo scambio delle note scritte, il Giudice, in base al comma 3° dell’art. 127-ter c.p.c. ha 30 giorni per provvedere. Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti e di conseguenza, da tale momento, il fascicolo è da considerarsi in riserva.
Se nessuna delle parti deposita le note scritte nel termine fissato dal Giudice, viene fissato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte oppure viene fissata udienza in presenza. Se nessuna delle parti deposita le note anche in tale circostanza o nessuno compare in udienza la causa viene cancellata dal ruolo e dichiarata l’estinzione del processo.
Dalla collocazione sistematica dell’art. 127-ter c.p.c. nell’ambito del libro primo del codice di rito, dedicato ai principi generali, si evince la sua tendenziale applicabilità alla generalità dei procedimenti e delle tipologie di udienza.