Non sempre l’omessa diagnosi genera responsabilità del medico per il danno o la morte del paziente.
Il medico non ha l’obbligo di risarcire il danno quando la sua responsabilità non è stata dai giudici pienamente accertata; secondo la Cassazione [1] non esiste, infatti, una responsabilità medica automatica anche qualora il medico sia colpevole di “omissione diagnostica”.
Perché, in questi casi, il medico possa essere dichiarato responsabile dal tribunale, e quindi condannato al risarcimento del danno, sono necessarie due condizioni.
a) Innanzitutto l’omessa diagnosi deve essere stata la causa degli avvenimenti successivi (il danno ossia, per es., la morte). Bisogna quindi verificare se esiste un legame di “causa/effetto” tra la mancata diagnosi e l’aggravamento della malattia.
b) Si deve, poi, verificare l’utilità di una tempestiva diagnosi, ossia accertare con quante probabilità essa poteva evitare il peggioramento della paziente. Occorre dimostrare che, con alta probabilità, l’evento lesivo si sarebbe potuto evitare se il medico non avesse sbagliato.
Solo dunque una elevata probabilità di scongiurare l’evento dannoso comporta responsabilità medica e, di conseguenza, il diritto al risarcimento dei danni.
Con queste motivazioni, la Corte si è pronunciata in merito al decesso di una donna per aneurisma celebrale. Recatasi al pronto soccorso, la donna, che lamentava un forte mal di testa, è stata visitata e poi dimessa. Poche ore dopo è morta. I familiari hanno accusato i medici di non aver eseguito tutti gli esami clinici essenziali per ottenere una diagnosi completa, in grado di prevenire la morte.
Il caso non ha ancora una sentenza definitiva. I giudici d’appello, cui ora è stato rimesso il caso, dovranno decidere la questione tenendo conto delle due condizioni appena indicate.
(di MARIA TRIDICO)
note
[1] Cass. sent. n. 28287 del 22 dicembre 2012.