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Le detrazioni fiscali si trasferiscono agli eredi?

16 Febbraio 2023 | Autore:
Le detrazioni fiscali si trasferiscono agli eredi?

Quali spese fiscalmente agevolate sostenute dal defunto e non recuperate prima del decesso possono essere portate in detrazione Irpef dai suoi familiari superstiti.

Capita frequentemente che un soggetto muoia prima di aver potuto usufruire delle detrazioni fiscali spettanti, senza riuscire a riportarle nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo; o, talvolta, anche di quelli seguenti, se l’importo viene “spalmato” in più rate consecutive, come accade per le spese mediche ingenti o per i bonus edilizi. E allora ci si pone il problema: le detrazioni fiscali si trasferiscono agli eredi?

Innanzitutto è bene chiarire che le detrazioni fiscali non ricadono nell’asse ereditario, cioè la massa dei beni da dividere con la successione degli eredi nel patrimonio del defunto, ma seguono regole diverse, stabilite dalla normativa tributaria che ora esamineremo, e che distingue in base alla tipologia delle spese agevolate sostenute dal defunto quando era ancora in vita: alcune possono essere recuperate, almeno in parte, altre no.

Detrazioni spese mediche: poassano agli eredi?

Le spese mediche, chirurgiche e sanitarie sono detraibili dall’Irpef [1] nella percentuale del 19% per la parte che eccede 129,11 euro (la cosiddetta franchigia). Se l’importo delle spese sostenute nell’anno di imposta considerato eccede il limite di 15.493,71 euro, la detrazione può essere fruita, anziché in un’unica soluzione, in maniera ripartita, in 4 quote annuali costanti e di pari importo.

Il motivo di questa possibilità – spiega l’Agenzia delle Entrate [2] – è quello di consentire ai contribuenti del tutto o parzialmente “incapienti“, e che perciò non riuscirebbero a sfruttare la detrazione in un solo anno, «di poter beneficiare interamente dell’agevolazione fiscale riconosciuta a fronte di un onere già sostenuto ed effettivamente rimasto a carico».

Se il contribuente decede prima di aver fruito dell’intera detrazione spettante, l’erede che presenta la dichiarazione dei redditi per suo conto potrà detrarre, in unica soluzione, le rate residue: lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate in una recente risposta ad interpello [3], sottolineando che «in assenza di una esplicita disposizione di legge, la detrazione non fruita non si trasmette agli eredi».

Detrazione spese mezzi di locomozione per disabili

La stessa modalità di ripartizione della detrazione in 4 quote annuali costanti e di pari importo prevista per le spese mediche si applica anche alle spese riguardanti i mezzi di locomozione dei soggetti disabili con handicap grave riconosciuto ai sensi della legge 104 del 1992.

Anche per questa tipologia di spese, una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate [4] ha chiarito che, «nell’ipotesi in cui il contribuente che avesse optato per la ripartizione della spesa in quattro rate dovesse decedere prima di aver beneficiato dell’intera detrazione, l’erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius può detrarre in un’unica soluzione le rate residue» e così potrà fruire della detrazione spettante al defunto fino alla concorrenza dell’imposta dovuta, ma senza possibilità di riportarla negli anni successivi.

Detrazione interessi su mutuo

La detrazione degli interessi sul mutuo ipotecario, stipulato per il finanziamento dell’acquisto dell’abitazione principale – pari al 19% sugli interessi passivi ed oneri accessori, per un importo non superiore a 4.000 euro annui, quindi 760 euro per ogni periodo d’imposta (la soglia scende a 2.582,25 euro se si tratta di mutuo per ristrutturazione) – spetta agli eredi del mutuatario defunto soltanto se hanno provveduto all’accollo del mutuo e sempre che sussistano nei loro confronti le condizioni previste dalla legge per usufruire di questa detrazione [5].

Detrazione spese per interventi edilizi

Del tutto diversa è la situazione per quanto riguarda la detrazione delle spese per interventi edilizi, rientranti nel cosiddetto “bonus ristrutturazioni”, che consente di recuperare il 50% fino ad un massimo di 96mila euro: qui la possibilità di trasferire agli eredi le quote non fruite dal deceduto è espressamente prevista dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi [6] che sancisce: «In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene».

Quindi in questo caso la detrazione spettante non potrà essere ripartita indistintamente fra tutti gli eredi del contribuente defunto, bensì sarà attribuita soltanto a chi abbia conseguito, o mantenuto, il possesso del bene immobile su cui sono stati eseguiti i lavori fiscalmente agevolati: ad esempio, il coniuge superstite che conviveva nella medesima abitazione. Secondo l’Agenzia delle Entrate [7], la detrazione fiscale agli eredi può trasmettersi anche a «chi può disporre dell’immobile, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale». Perciò, se ad esempio l’immobile è affittato, nessuno degli eredi potrà beneficiare della detrazione, perché non può disporre dei locali concessi all’inquilino.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello che abbiamo menzionato sopra [3], ha precisato che «la predetta disposizione non può essere estesa ad altre spese in assenza di una esplicita disposizione di legge», perciò è applicabile solo al caso che abbiamo descritto.

Detrazioni non fruite: cosa succede se muore anche l’erede?

L’Agenzia ha anche spiegato [8] che quanto detto vale solo per il primo passaggio ereditario: cioè, in caso di decesso dell’erede che aveva acquisito le detrazioni non fruite da chi aveva sostenuto le spese agevolabili, «le quote residue non si trasferiscono al successivo erede»,  analogamente a quanto avviene in caso di vendita, o donazione, dall’erede che aveva la detenzione materiale e diretta del bene: le quote residue della detrazione non si trasferiscono all’acquirente o al donatario [9].


note

[1] Art. 15, co.1, lett c) D.P.R. n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi).

[2] Agenzia Entrate, Circ. n. 19/E/2012.

[3] Agenzia Entrate, Risp. a interp. n. 192/2023.

[4] Agenzia Entrate, Circ. n. 24/E/2022.

[5] Agenzia Entrate, Circ. n. 20/E/2011.

[6] Art. 16 bis, co. 8, D.P.R. n. 917/1986.

[7] Agenzia Entrate, Circ. n. 24/E/2004.

[8] Agenzia Entrate, Risp. a interp. n. 612/2021.

[9] Agenzia Entrate, Circ. n. 7/E/2021.


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