Come comunicare all’amministratore l’acquisto di un appartamento?


Entro quando e in che modo va rispettato l’obbligo di riferire i dati dell’immobile e dei nuovo proprietario al fine di aggiornare l’anagrafe condominiale.
Comprare casa in un condominio e tenersi la notizia per sé non è lecito: l’amministratore ne deve essere a conoscenza al fine si aggiornare l’anagrafe condominiale, cioè quel registro che contiene i dati riguardanti l‘immobile ed il suo proprietario. Significa, quindi, che tanto il venditore quanto l’acquirente hanno l’obbligo di rendere partecipe di tale circostanza a persona che gestisce il condominio. Ma come comunicare all’amministratore l’acquisto di un appartamento?
Occorrerà faro in forma scritta entro 60 giorni dal passaggio di proprietà. Il che vuol dire che il termine non decorre da quanto materialmente il nuovo proprietario entra a vivere nell’immobile: può capitare, infatti, che prima di fare il trasloco decida di fare dei lavori di ristrutturazione o di ammodernamento. Pertanto, la comunicazione all’amministratore va fatta per iscritto dal momento in cui è stato siglato l’atto di compravendita, vale a dire da quando scatta formalmente la variazione dei dati sul proprietario dell’appartamento.
L’obbligo di comunicazione all’amministratore scatta in caso di:
- compravendita della casa;
- successione ereditaria;
- donazione.
Il fatto che determina l‘obbligo, dunque, è il cambio di proprietario, indipendentemente da come questi sia entrato in possesso dell’immobile.
Indice
Cosa bisogna comunicare all’amministratore?
Nei casi sopra indicati bisogna comunicare all’amministratore:
- i dati catastali dell’immobile;
- i dati del nuovo proprietario e a tutti gli aventi diritto sull’appartamento e le rispettive quote di proprietà in caso di comunione dei beni o comunione ereditaria (dati anagrafici, codice fiscale, residenza o domicilio, ecc.).
Queste informazioni finiranno nell’anagrafe condominiale.
Affinché la comunicazione sia valida, occorre l’attestazione del notaio che ha fatto il rogito dell’acquisto, della donazione o della successione ereditaria. Tale certificazione consiste in un estratto del rogito in cui sono indicati i dati sopra citati, cioè quelli catastali e le generalità del proprietario. Viene, quindi, omessa ogni altra informazione che riporti le altri condizioni contrattuali, come ad esempio il prezzo di vendita.
La comunicazione può essere inviata entro 60 giorni dalla data di acquisto, di donazione o di successione tramite:
- posta elettronica;
- fax;
- raccomandata.
Che succede in caso di mancata comunicazione all’amministratore?
Chi omette per qualsiasi motivo di comunicare all’amministratore l’acquisto di un appartamento o chi lo fa in maniera incompleta rischia di dover rispondere del proprio inadempimento.
In pratica, l’amministratore deve farlo notare al diretto interessato tramite raccomandata, chiedendo che gli vengano fornite le informazioni necessarie a modificare il registro dell’anagrafe condominiale.
Il nuovo proprietario ha 30 giorni di tempo per rispettare l’obbligo di comunicazione. Se, trascorso quel termine, non ha rispettato il suo dovere, l’amministratore deve acquisire diversamente i dati, addebitandone il costo ai responsabili.
In particolare, il Garante per la privacy ha chiarito che per ottenere le informazioni di sua competenza, l‘amministratore ha la facoltà di chiedere agli uffici competenti ogni dato sia necessario all’identificazione del proprietario o dei proprietari dell’appartamento (generalità, codice fiscale, residenza).
Può anche chiedere al catasto le informazioni relative all’immobile, come ad esempio:
- la sezione urbana;
- il foglio in cui è annotato;
- la particella;
- il subalterno.
Quello che, invece, l’amministratore non può chiedere è una copia del contratto di compravendita.