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Chi può prelevare da un conto corrente cointestato

1 Marzo 2023 | Autore:
Chi può prelevare da un conto corrente cointestato

Come funzionano la firma congiunta e disgiunta. Quando scatta il reato di appropriazione indebita.

Il conto corrente cointestato, come si può ben immaginare, è quello che ha almeno due titolari, di solito marito e moglie oppure un genitore e un figlio. Hanno gli stessi diritti? Chi può prelevare da un conto corrente cointestato? Ci vuole il consenso di tutti per ritirare anche poche decine di euro? Dipende da com’è stato sottoscritto il contratto.

Il conto cointestato può essere:

  • a firme congiunte: per compiere le operazioni è necessario l’assenso preventivo di tutti i contitolari; in mancanza di tale autorizzazione, la banca non esegue l’ordine di esecuzione disposto da un singolo cointestatario;
  • a firme disgiunte: ciascuno dei cointestatari può compiere, autonomamente e senza necessità di preventiva autorizzazione degli altri, tutte le operazioni consentite dal contratto che regola il rapporto di conto corrente.

Attenzione, però: anche in quest’ultimo caso, si rischia il reato di appropriazione indebita quando il cointestatario di un conto corrente, anche se autorizzato a compiere operazioni separatamente, utilizza o preleva senza il consenso degli altri cointestatari, una somma in misura eccedente la quota da considerarsi di sua pertinenza.

Di chi sono i soldi di un conto cointestato?

In teoria, i soldi depositati su un conto corrente cointestato appartengono a tutti i titolari del conto, in quote ideali e proporzionali al numero dei correntisti. Significa che se, ad esempio, marito e moglie hanno un conto bancario, il denaro appartiene al 50% a ciascuno.

Secondo il Codice civile [1], i titolari «sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto»: perciò, i debiti ed i crediti si ripartiscono in queste proporzioni di legge solo se non risulti diversamente, ad esempio da un contratto che prevede l’appartenenza esclusiva delle somme versate da ciascuno nel corso del tempo.

Tuttavia, questa presunzione può essere superata da una prova contraria: si pensi a chi riesce a dimostrare che il conto è stato alimentato dal reddito di uno solo dei contitolari.

Conto corrente a firme congiunte: chi può prelevare?

Il conto corrente cointestato a firme congiunte vincola tutti i titolari del rapporto bancario a mettersi d’accordo su qualsiasi operazione venga effettuata.

Vuol dire che può prelevare uno dei titolari solo se gli altri cointestatari lo autorizzano a farlo.

Conto corrente a firme disgiunte: chi può prelevare?

In questo caso, invece, tutti i titolari di hanno il potere di operare alla pari ed autonomamente sul conto corrente cointestato. Significa che non c’è bisogno del consenso di tutti per effettuare:

  • un prelievo o un versamento;
  • un bonifico o un altro tipo di pagamento:
  • l’accredito di uno stipendio;
  • la domiciliazione di un’utenza.

È possibile passare in qualsiasi momento da un conto corrente cointestato a firma disgiunta ad uno a firma congiunta o viceversa: basta che tutti i titolari del conto facciano la relativa richiesta alla banca.

Allo stesso modo, tutti gli intestatari dovranno essere d’accordo sulla chiusura del conto, così come lo erano all’apertura. L’operazione può essere fatta anche da uno solo dei contitolari a patto che gli altri:

  • dichiarino per iscritto di esserne stati informati;
  • diano il proprio consenso all’operazione.

Se muore uno dei titolari del conto corrente cointestato a firme disgiunte, tutti gli altri possono disporre ugualmente dei soldi depositati, tranne la parte che corrisponde al defunto (o, meglio, ai suoi eredi). Questa somma verrà bloccata finché non sarà completata la successione.

Può costituire reato il prelievo, anche a firma disgiunta, di uno dei titolari se:

  • ha ritirato una somma superiore a quella di propria pertinenza: si pensi a chi preleva il 51% di quanto depositato;
  • non c’è il consenso di tutti gli altri contitolari all’utilizzo dell’eccedenza.

note

[1] Art. 1854 cod. civ.


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