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Distacco del gas senza preavviso: quali tutele?

4 Marzo 2023 | Autore:
Distacco del gas senza preavviso: quali tutele?

Non ho pagato la bolletta del gas e, senza preavviso, mi hanno staccato la fornitura. Ho diritto ad un risarcimento?

Le delibere dell’Arera (l’Agenzia pubblica che regolamenta il settore dell’energia e, quindi, anche il mercato per la fornitura del gas) stabiliscono che in caso di morosità:

  • si deve comunicare per iscritto al cittadino (via raccomandata o pec) la sua situazione di morosità invitandolo a pagare entro un termine non inferiore ai venti giorni;
  • se il cittadino non provvede a saldare il suo debito entro il termine assegnatogli, e decorsi altri tre giorni dalla scadenza del termine, il fornitore può procedere alla sospensione della fornitura del gas.

Pertanto, se nel suo caso è mancata la comunicazione scritta preventiva di costituzione in mora con invito a saldare il suo debito nel termine non inferiore ai venti giorni, lei ha diritto a ricevere un indennizzo pari ad euro trenta (sulla base delle delibere adottate da Arera in questo ambito).

Naturalmente l’indennizzo (che sanziona soltanto il mancato rispetto delle norme da parte del fornitore) non esclude la possibilità di chiedere ed ottenere il risarcimento del danno se il cittadino fosse in grado di dimostrare di aver subito, a causa del distacco illegittimo, un danno effettivo.

Perciò, se per effetto del distacco del gas lei o i suoi familiari avete subìto un danno e questo danno è dimostrabile, è possibile chiederne il pagamento al fornitore.

Per esempio: se il distacco è avvenuto in giorni particolarmente freddi e lei o i suoi familiari conviventi vi siete ammalati a causa dell’impossibilità di riscaldare gli ambienti, questo è un danno risarcibile (che però andrà puntualmente dimostrato nelle sedi in cui sarà richiesto).

L’iter necessario per ottenere l’indennizzo ed eventualmente anche il risarcimento del danno è il seguente:

  • presentare reclamo al proprio fornitore (agli indirizzi e secondo le modalità indicate sul sito di riferimento);
  • se entro quaranta giorni dalla presentazione del reclamo, il fornitore non fornirà risposta o fornirà una risposta ritenuta insoddisfacente, è possibile, con una procedura interamente on line, attivare la procedura di conciliazione obbligatoria attraverso il sito dell’Arera;
  • la procedura di conciliazione è diretta da un conciliatore imparziale e con essa si tenta di raggiungere un accordo tra il consumatore ed il fornitore di gas;
  • la procedura di conciliazione ha una durata massima di novanta giorni e può concludersi con un verbale positivo (in cui le parti siglano un accordo) che costituisce titolo esecutivo oppure negativo che prende atto che non è stato possibile raggiungere un’intesa tra le parti;
  • se il tentativo obbligatorio di conciliazione dovesse fallire, il consumatore può adire il giudice competente per richiedere quanto ritiene gli spetti (per indennizzo ed eventualmente risarcimento).

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte



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