Donazioni e imposte di successione: come evitare problemi


Qual è la maggiore convenienza tra l’una e l’altra forma di trasferimento dei beni; come si può ridurre la tassazione; quali forme e adempimenti occorrono.
Molte persone credono che facendo delle donazioni si evitino le imposte di successione. In realtà questo convincimento è falso, perché ai fini fiscali la donazione è equiparata alla successione ereditaria, sia legittima sia testamentaria. In sostanza, le aliquote che colpiscono il patrimonio dei beni ceduti sono le stesse.
Molti notai sconsigliano in partenza l’atto di donazione come alternativa alla successione, non tanto per i profili fiscali, quanto per il fatto che la donazione non diventa definitiva prima di un determinato periodo di tempo: potrebbe essere impugnata dagli eredi legittimari lesi nelle quote loro spettanti, o dai creditori del donante che ha ceduto senza corrispettivo i propri beni.
Vediamo, quindi, come evitare problemi e prevenire le contestazioni che l’Agenzia delle Entrate potrebbe formulare agli eredi ed ai donatari, ritenendo che la donazione sia stato un escamotage per evitare il pagamento dell’imposta di successione: esistono, infatti, dei modi validi ed efficaci, che rendono perfettamente lecito il trasferimento di unità immobiliari e di valori mobiliari.
Con la donazione si pagano meno tasse rispetto alla successione?
Ti abbiamo anticipato che la donazione “costa”, in termini di tasse, il medesimo importo previsto per la successione ereditaria dei beni contemplati nel trasferimento di proprietà. Questa equiparazione tra imposta di successione ed imposta sulle donazioni – difatti contemplate nel medesimo Testo Unico normativo [1] è stata voluta dal legislatore per evitare che le donazioni diventassero un facile espediente per eludere le tasse di successione.
Quindi, per tutte le donazioni che non sono di modico valore con riferimento al patrimonio del donante (e le donazioni di beni immobili non sono mai considerate tali) vigono le stesse regole di valore, aliquote e franchigie previste per l’imposta di successione, e precisamente:
- donazioni e successioni tra coniugi, discendenti diretti (figli, nipoti e bisnipoti) o ascendenti diretti (genitori, nonni, bisnonni): franchigia di 1 milione di euro di valore, ed aliquota del 4% applicata solo sull’eccedenza rispetto a tale soglia;
- donazioni e successioni tra fratelli e sorelle: franchigia di 100mila euro di valore, ed aliquota pari al 6% sull’eccedenza;
- donazioni e successioni tra altri parenti fino al 4° grado, o tra affini in linea retta e affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° grado: l’imposta è del 6%, senza alcuna franchigia;
- donazioni e successioni tra altri soggetti (parenti meno stretti o estranei): l’aliquota d’imposta è dell’8% e non sono previste franchigie.
Se la donazione o la successione viene fatta in favore di un portatore di handicap (che deve essere riconosciuto ai sensi della legge 104/1992), la franchigia è di 1.500.000 euro, e l’aliquota applicabile è quella prevista per il grado di parentela. Maggiori dettagli in “Guida all’imposta sulle donazioni: regole, aliquote e importi“.
Inoltre, sia nel caso di donazione che di successione, bisogna versare le imposte per tutti i passaggi di proprietà degli immobili. Precisamente, anche per le donazioni si paga l’imposta di registro, pari al 2% del valore catastale se si tratta di prima casa per il donatario (altrimenti l’aliquota è del 9%), e le imposte ipotecarie e catastali (50 euro ciascuna per la prima casa, diversamente il 2% del valore per l’imposta ipotecaria e l’1% per l’imposta catastale).
Donazione anziché successione: quando conviene e come fare
Visto il meccanismo di tassazione dei passaggi di proprietà immobiliari che abbiamo descritto, l’unico modo utile per risparmiare è quello di effettuare la donazione, anticipandola di parecchio tempo rispetto alla successione ereditaria, nel momento in cui il valore catastale del bene – fabbricato o terreno – è ancora basso, se si teme che possa crescere in futuro. In altre parole, se si sceglie di fare una donazione oggi, anziché un domani, lasciando i beni agli eredi, bisogna sapere che le imposte da pagare sono commisurate al valore presente degli immobili, anziché a quello, forse maggiore, che potrebbero avere a distanza di anni, o di decenni, in caso di rivalutazione del valore dovuta a cambiamenti del mercato o delle tariffe di calcolo degli estimi e delle rendite catastali (come dovrebbe avvenire dal 2026, secondo le previsioni della riforma fiscale; intanto è già in fase di avvio la schedatura degli immobili).
Ma può ottenere un consistente vantaggio fiscale attraverso la donazione con riserva di usufrutto: con questo schema il donante si riserva l’usufrutto per un periodo predeterminato, o anche vita natural durante, sul bene donato, che viene attribuito al donatario solo con il diritto di nuda proprietà, e diventerà automaticamente di sua piena proprietà solo al termine di durata stabilito per l’usufrutto o comunque alla morte del donante.
Il vantaggio fiscale di questa forma di donazione è evidente, perché le imposte – se dovute, in base ai rapporti di parentela ed alle franchigie che abbiamo descritto – si pagheranno solo sul valore della nuda proprietà, al netto del valore dell’usufrutto donato, che è calcolato in base ad apposite tabelle legali [2] in relazione all’età dell’usufruttuario e alla sua residua speranza di vita in termini statistici.
L’abbattimento di valore dell’imposta da pagare può essere notevole, considerando che il valore dell’usufrutto, ai fini della tassazione, decresce all’aumentare della fascia di età dell’usufruttuario, e il reciproco inverso accade per la nuda proprietà, dovendo essere il valore totale sempre pari a 100: precisamente, la forbice va da un massimo del 95,25% rispetto al valore della piena proprietà per gli usufruttuari da 0 a 20 anni, a un minimo del 6% per gli usufruttuari con più di 93 anni di età. Ad esempio, in base alla tabella di ragguaglio un usufruttuario di 48 anni avrà un valore del 74,25% sul valore del bene donato, anziché del 100% previsto per la donazione, o la successione ereditaria, della piena proprietà. Trovi maggiori dettagli nell’articolo “Come si calcola il valore dell’usufrutto“.
Invece, è inutile ricorrere alla donazione indiretta, compiuta senza l’atto pubblico notarile nei casi in cui sarebbe stato necessario (ad esempio, bonificando a un figlio la somma di denaro necessaria per acquistare un bene a proprio nome), nel tentativo di evitare il pagamento delle imposte, perché queste «liberalità indirette» [3] – salvi i casi di esenzione per le donazioni tra parenti stretti, o di disabili, con le relative franchigie – producono comunque l’effetto di arricchire il patrimonio di chi le riceve, e quindi sono soggette ad imposizione non solo quando riguardano atti soggetti a registrazione, ma anche quando vengono accertate con qualsiasi mezzo dall’Agenzia delle Entrate: te ne parliamo ampiamente nell’articolo “Donazione indiretta: quale tassazione?“.
Infine, per una corretta decisione tra donazione o successione bisogna ricordare che il trasferimento di alcuni valori mobiliari è esente da tassazione in entrambi i casi: si tratta, precisamente, dei titoli di Stato italiani (come i Btp Italia) o di altri paesi dell’Unione Europea, delle quote di partecipazione e controllo in società di capitali in favore dei figli o del coniuge – a condizione che proseguano l’attività, o che la partecipazione societaria venga detenuta, per almeno 5 anni [4] – e delle polizze sulla vita.
note
[1] D.Lgs. n. 346/1990.
[2] Tab. all. al D.P.R. n. 131/1986.
[3] Art. 56 bis D.Lgs. n. 346/1990; Cass. sent. n. 5802 del 24.02.2023.
[4] Art. 3 D.Lgs. n. 346/1990 e Circ. Ag. Entrate n. 44 del 07.10.2011.