Come fare ricorso contro una bocciatura scolastica


Tutti i passaggi per contestare i voti che possono far perdere l’anno a uno studente. Quando ha ragione il docente, secondo la legge, e quando no.
Un brutto voto si recupera, una bocciatura può far perdere un anno intero. Se lo studente è sincero fino in fondo con sé stesso, saprà se quel verdetto è stato meritato a causa di uno scarso rendimento oppure se non è affatto giustificato ed è il caso di protestare. Come fare ricorso contro una bocciatura scolastica?
Il percorso da compiere, come vedremo più avanti in modo approfondito, è il seguente:
- fissare un colloquio con il professore per avere dei chiarimenti su ciò che ha determinato la bocciatura;
- se non ci sono i risultati sperati, parlare con il dirigente scolastico per cercare una mediazione dopo avere spiegato le proprie ragioni;
- se nemmeno dal dirigente si ha la risposta adeguata, presentare un esposto per iscritto all’Ufficio scolastico regionale (ex Provveditorato agli studi) entro 30 giorni dalla bocciatura;
- se non si ottiene alcunché, presentare ricorso al Tar, il Tribunale amministrativo regionale, assistiti da un avvocato;
- contro un’eventuale decisione insoddisfacente del Tar si può presentare ricorso al Consiglio di Stato;
- se si ritiene che il docente abbia agito in mala fede e se ne hanno le prove, è possibile fargli causa in tribunale, sempre con l’assistenza legale di un avvocato e, possibilmente, accompagnati da un testimone in grado di sostenere le ragioni dello studente bocciato.
Quando si può contestare un brutto voto?
La legge [1] stabilisce in linea di massima che il voto espresso da un docente è sempre giusto. Viene riconosciuta all’insegnante la sua piena capacità di valutazione nell’ambito della sua autonomia professionale.
Va da sé che ci sono certi limiti: non si può valutare male chi alla domanda «quanto fa 5 + 5» risponde «10». Ma il docente può utilizzare un proprio criterio nel ritenere che su determinate materie l’alunno potesse approfondire di più i suoi argomenti ed essere più preciso. Si pensi a un tema di storia o di filosofia.
Se il docente ha sempre ragione, quando si può contestare un brutto voto? Può accadere quando:
- l’insegnante ha commesso un errore involontario durante la correzione di un compito (ad esempio, se ritiene inavvertitamente un errore che 5 + 5 faccia 10). In tal caso, basta parlare con il docente per fagli notare la svista e risolvere il problema;
- lo studente è penalizzato per un’assenza giustificata ad un’interrogazione o ad un compito in classe, soprattutto se le prove non erano in programma: il docente dovrebbe chiedere all’alunno di svolgere una prova suppletiva e trovare il tempo nell’organizzazione della sua classe per farla, altrimenti rischia di avere un atteggiamento discriminatorio e punitivo, se non addirittura illecito;
- il brutto voto è frutto di un numero troppo basso di interrogazioni o viene espresso dopo un quadrimestre rispetto alla data in cui si è svolta la prova.
Secondo la legge, il docente è obbligato a:
- osservare norme e disposizioni in qualità di pubblico dipendente, agendo nell’interesse e nel rispetto dei diritti delle altre persone;
- fare la propria valutazione sulla base dell’apprendimento dell’alunno, evitando di limitarsi a sottolineare i suoi difetti;
- esprimere un giudizio motivato oltre al voto numerico ma senza esprimere dei giudizi personali sull’alunno;
- valutare, al fine di stabilire la media dei voti scolastici, il numero di voti positivi o negativi che avranno un risultato matematico e dei fattori soggettivi: ad esempio, se l’alunno ha sempre fatto i compiti a casa in modo costante e soddisfacente, se è sempre stato presente alle lezioni, se ha dimostrato di voler migliorare e superare le proprie lacune, se ha accettato di partecipare a delle lezioni di recupero, ecc.
Spetta al Collegio docente stabilire il numero di interrogazioni da svolgere durante l’anno scolastico. Un Regio Decreto del 1025, ancora in vigore, stabilisce che se ne deve fare «un congruo numero» senza, però, specificare una quantità precisa.
Gli elaborati devono essere corretti entro il termine del quadrimestre, altrimenti la valutazione espressa su quelle prove non può essere tenuta in considerazione per fare una media.
I compiti o le verifiche dell’alunno devono essere «classificati»: quelli senza voto o senza un giudizio che permetta di capire la qualità della prova non sono da tenere in considerazione.
Bocciatura: come presentare ricorso?
Come accennato all’inizio, prima di fare ricorso contro una bocciatura scolastica conviene sempre parlare con il docente o con i docenti che hanno espresso dei voti negativi al fine di capire il perché del loro giudizio e come si potrebbe evitare di perdere l’anno. Al colloquio possono partecipare i genitori.
Se il colloquio non desse i risultati attesi, bisogna rivolgersi al dirigente scolastico per spiegare la situazione e trovare un modo di mediare. Conviene sempre argomentare le proprie ragioni su qualche base solida, ad esempio mostrando al preside il compito o i compiti giudicati insufficienti (lo studente ha diritto ad avere su richiesta copia del proprio elaborato).
Se nemmeno con il preside si ottiene alcunché, l’appuntamento successivo sarà presso l’Ufficio scolastico regionale, cioè l’ex Provveditorato. Ne esiste uno in ogni capoluogo di provincia tranne in Valle d’Aosta e in Trentino-Alto Adige, dove c’è una normativa diversa. Occorre agire entro 30 giorni dalla data in cui è stata comunicata la bocciatura.
L’Ufficio ha il compito (tra gli altri) di risolvere le controversie nel sistema scolastico. L’esposto può essere presentato in carta semplice dall’alunno maggiorenne o dai genitori di quello minorenne sulla base di:
- un eventuale comportamento scorretto dell’insegnante;
- presunte discriminazioni subite.
Lo studente deve descrivere nel dettaglio l’atteggiamento mostrato dal docente nei suoi confronti.
In caso di risposta insoddisfacente, si può presentare ricorso al Tar, il Tribunale amministrativo regionale, in quanto organo deputato a giudicare una vicenda che coinvolge un ente facente parte della Pubblica amministrazione, com’è, appunto, la scuola. Ci sarà bisogno dell’assistenza di un avvocato.
Se i giudici amministrativi ritenessero che l’operato del docente non è stato corretto, il professore rischierebbe un procedimento disciplinare dopo l’opportuna indagine interna alla scuola. Altrimenti, la vicenda verrebbe archiviata.
Contro la decisione del Tar è possibile presentare ricorso al Consiglio di Stato, che avrà l‘ultima parola sulla vicenda.
Per rivolgersi al Tribunale amministrativo non esiste un termine preciso stabilito dalla legge: una sentenza del Tar Liguria [2] ha cancellato a distanza di molti anni la bocciatura di una studentessa non promossa in maniera illegittima al liceo che, diventata nel tempo architetta a pieni voti, aveva richiesto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Il Tar, infatti, nel riconoscere che la giovane non doveva essere bocciata, ha stabilito che quella che oggi è diventata una professionista abilitata è entrata ne mondo del lavoro con un anno di ritardo e, per questo, ha avuto una riduzione del suo potenziale guadagno. Ragion per cui, il liceo e, in solido, il ministero dell’Istruzione hanno dovuto riconoscerle un risarcimento.
note
[1] Art. 1, co. 2, DPR n. 122 del 22.06.2009.
[2] Tar Liguria sent. n. 834/2022 del 05.10.2022.