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Congedo straordinario: è un diritto anche se il disabile lavora

4 Marzo 2023 | Autore:
Congedo straordinario: è un diritto anche se il disabile lavora

Posso chiedere un periodo di congedo retribuito ai sensi della L. 104/92 per assistere mio marito disabile, se lui, compatibilmente con la sua condizione di disabilità, lavora e se, pur convivendo stabilmente, la nostra residenza anagrafica non coincide? 

Il congedo straordinario è un periodo di aspettativa o astensione dal lavoro che può richiedere sia il dipendente pubblico, che il dipendente privato al fine di assistere un familiare con disabilità grave.

Questo periodo di aspettativa può avere una durata massima di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa e può essere fruito anche in modo frazionato, per alcuni giorni, settimane o mesi.  Durante il periodo di congedo è garantito il pagamento da parte dell’INPS, della retribuzione base fissa risultante dall’ultima busta paga. Non saranno invece riconosciuti e corrisposti, durante il periodo di congedo, gli elementi variabili della retribuzione.

Inoltre, durante i periodi di astensione dal lavoro, matura l’anzianità di servizio ai soli fini contributivi, dunque non anche si fini delle progressioni interne di carriera e non maturano le ferie, nè le mensilità supplementari, nè il TFR.

Legittimati a richiedere il congedo straordinario sono le seguenti categorie di soggetti:

  • Coniuge o parte di unione civile
  • Padre o madre, se il coniuge/parte di unione civile è mancante, deceduto o invalido
  • Figlio convivente, ma solo se il coniuge/parte di unione civile/genitori sono mancanti, deceduti o invalidi
  • Fratello o sorella convivente, ma solo se il coniuge/parte di unione civile/genitori/figli sono mancanti, deceduti o invalidi
  • Parente o affine entro il III grado, ma solo se il coniuge/parte di unione civile/genitori/figli/fratelli sono mancanti, deceduti o invalidi

Affinchè possa essere richiesto il congedo straordinario è necessario inoltre che ricorrano le seguenti condizioni:

  • il disabile da assistere deve essere stabilmente convivente con il richiedente
  • se ricoverato in una struttura sanitaria a tempo pieno, il disabile deve comunque essere bisognoso di assistenza continua che la struttura stessa non possa garantire
  • il disabile ricoverato in struttura sanitaria ha bisogno di recarsi fuori dalla struttura per cure o visite certificate
  • il disabile si trova in stato vegetativo persistente
  • il disabile ha una prognosi nefasta a breve termine

E’ altresì compatibile con la richiesta di congedo straordinario lo svolgimento di attività lavorativa da parte del disabile, avendo chiarito, sia il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che l’Inps, che il fatto di lavorare, compatibilmente con la condizione di disabilità, non esclude che l’handicap sussista e sia tale da comportare la necessità di assistenza da parte di terze persone.

Con riguardo al requisito della convivenza tra disabile e richiedente, qualora la residenza anagrafica tra i due soggetti non coincida (si pensi ad esempio al caso in cui il disabile da assistere risieda in un comune diverso dal richiedente), il richiedente dovrà o trasferire la propria residenza anagrafica presso l’indirizzo del disabile, oppure fare richiesta di dimora temporanea. In tale ultimo caso, il richiedente verrà iscritto nelle relative liste presso il Comune di residenza del disabile. La richiesta di residenza o dimora temporanea possono essere fatte anche successivamente alla presentazione della domanda di congedo.

Le modalità di presentazione della domanda di congedo variano a seconda che il richiedente sia dipendente pubblico o privato.

Nel primo caso, la richiesta va inoltrata direttamente all’amministrazione pubblica di appartenenza

Diversamente, il dipendente privato deve richiedere il congedo direttamente all’Inps, compilando il modulo SR10, mediante procedura telematica alla quale si accede con Spid, oppure rivolgendosi ad un Patronato.

Articolo tratto da una consulenza resa dall’Avv. Valentina Azzini



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