Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Ravvedimento violazioni tributarie: come si fa e quanto si paga

3 Marzo 2023 | Autore:
Ravvedimento violazioni tributarie: come si fa e quanto si paga

Come sanare inadempimenti e omessi versamenti a condizioni favorevoli: sanzioni ridotte per chi aderisce prima che arrivi un avviso di accertamento del tributo.

Nel mondo religioso, ed anche in quello giuridico, si dice che chi si pente ottiene misericordia. Il Fisco, forse, non è clemente come il Padreterno e neppure come qualche giudice benevolo, ma sta di fatto che ci sono diverse opzioni favorevoli a chi si ravvede, cioè rimedia spontaneamente ad un pregresso inadempimento tributario, come il mancato versamento delle imposte dovute o la tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo articolo ti spiegheremo come funziona il ravvedimento delle violazioni tributarie: cosa si fa e quanto si paga.

La legge di Bilancio 2023 ha aumentato le possibilità per il contribuente, introducendo, oltre al ravvedimento operoso classico, anche un ravvedimento speciale, varato dal Governo nell’ambito dei recenti provvedimenti sulla tregua, o pace, fiscale: c’è un grosso sconto sulle sanzioni e interessi leggeri. Esaminiamo questi due istituti, partendo dal primo, quello tradizionale, per arrivare a quello speciale, di cui si può usufruire soltanto entro una stretta finestra temporale: scade il 31 marzo 2023, salvo eventuali proroghe, al momento ancora non decise.

Ravvedimento operoso: come funziona

Il ravvedimento operoso è un modo per rimediare spontaneamente le violazioni fiscali, prima che vengano formalmente accertate: il contribuente che le ha commesse può regolarizzare gli adempimenti ed i versamenti omessi a condizioni particolarmente favorevoli, in base al tempo trascorso dalla data di scadenza entro cui sarebbe dovuto avvenire l’invio dei dati e delle comunicazioni o il pagamento delle imposte dovute.

Il ravvedimento operoso è ammesso sia per i tributi erariali, come l’Irpef, l’Irap, l’Ires, l’imposta di registro e l’Iva, siaper quelli locali, come l’Imu o la tassa automobilistica. L’unico limite è che questo rimedio non è più praticabile dal momento in cui l’Ente impositore (come l’Agenzia delle Entrate per le imposte statali, la Regione per il bollo auto e il Comune per l’Imu) ha inviato e notificato al contribuente inadempiente un avviso di accertamento del tributo.

Ravvedimento operoso: quanto si paga

Con il ravvedimento operoso si deve pagare l’importo del tributo dovuto e che si era omesso di versare tempestivamente, maggiorato degli interessi legali commisurati al periodo di ritardo, ma con un consistente abbattimento delle sanzioni, in base a un criterio di gradualità temporale: l’importo base è quello del minimo sanzionatorio edittale, che viene decurtato in proporzione tanto maggiore quanto più il pagamento avviene a ridosso della scadenza omessa.

Precisamente, con il ravvedimento operoso si paga soltanto: 1/10 della sanzione minima se il versamento del tributo avviene entro 30 giorni dalla scadenza; 1/9 se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni; 1/8 se si realizza entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in corso; 1/7 se si compie entro il termine di presentazione di quella dell’anno successivo e comunque entro due anni; 1/6 se il pagamento avviene oltre due anni e 1/5 se la regolarizzazione degli errori viene effettuata dopo la contestazione della violazione. 

Se l’inadempimento riguarda ritardati e omessi versamenti, la sanzione ordinaria per i versamenti eseguiti non oltre 90 giorni dalla scadenza è ridotta alla metà, scendendo dal 30% al 15%;  se il pagamento spontaneo avviene entro i primi 30 giorni, la sanzione diventa pari all’1,5% (un decimo del 15%) e se il ritardo non supera i 15 giorni c’è un ulteriore abbattimento di 1/15 per ciascun giorno di ritardo: dunque, la sanzione diventa pari allo 0,1% al giorno (cioè 1/10 dell’1%). È il cosiddetto ravvedimento sprint, che consente di rimediare a lievi ritardi, di pochi giorni, pagando un importo sanzionatorio minimo.

Ravvedimento speciale: cosa prevede

Il ravvedimento speciale introdotto dalla legge di Bilancio 2023 [1] consente la definizione agevolata mediante il versamento, entro la data del 31 marzo 2023, dell’imposta, degli interessi e di un diciottesimo della sanzione minima.

È possibile dilazionare il pagamento complessivo frazionandolo in 8 rate trimestrali di pari importo. Sulle rate successive alla prima (da versare entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno) si applicano gli interessi nella misura del 2% annuo.

La regolarizzazione mediante ravvedimento speciale è riferita soltanto ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, e in tale ambito riguarda tutte le violazioni commesse entro la data del 30 ottobre 2022, comprese quelle compiute sulle dichiarazioni relative all’annualità d’imposta 2021 e a quelle precedente ancora accertabili.

Anche per il ravvedimento speciale vale la regola secondo cui ci si può avvalere dell’istituto se le violazioni non sono state già contestate dall’Amministrazione finanziaria con atto di liquidazione, accertamento o recupero del tributo, o di contestazione ed irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate a seguito del controllo formale delle dichiarazioni presentate [2]. Invece non costituisce ostacolo alla procedura di definizione agevolata la notifica di un processo verbale di constatazione, come quelli redatti dalla Guardia di Finanza al termine delle operazioni di verifica fiscale.

Sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni formali, per le quali, tuttavia, ci si può avvalere di un’altra procedura – prevista sempre dalla legge di Bilancio 2023 – che consente la loro definizione mediante il pagamento della somma forfettaria di 200 euro per ogni anno in cui sono state compiute le irregolarità, a condizione che le infrazioni vengano rimosse entro il termine massimo del 31 marzo 2024.

Ravvedimento operoso e speciale: come pagare

Il versamento delle somme dovute per la regolarizzazione mediante ravvedimento speciale (imposta, interessi e sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo) va effettuato entro il 31 marzo 2023, tramite modello F24. Come abbiamo detto, chi opta per il pagamento rateale dovrà versare le rate, rispettivamente, entro rispettivamente, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre 2023 nonché il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre 2024.

Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateazione, e dunque l’iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute e la sanzione pari al 30% dell’importo residuo, più gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (attualmente pari al 4% annuo), con decorrenza dal 31 marzo 2023. La relativa cartella di pagamento emessa dall’Agenzia Entrate Riscossione dovrà essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza dalla rateazione.

Quanto al ravvedimento operoso ordinario, le modalità di pagamento sono quelle proprie del tributo di cui si era omesso o ritardato il versamento, e dunque occorre utilizzare:

  • per imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, Iva, Irap e imposta sugli intrattenimenti il modello F24;
  • per imposta di registro ed altri tributi indiretti il modello F23;
  • per tributi, sanzioni e interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili il modello F24 Elide;
  • per imposta ipotecaria, tasse ipotecarie, imposta di bollo e sanzioni, il modello F24 Elide.

In entrambi i casi, ossia con il ravvedimento operoso e con il ravvedimento speciale, le somme da versare possono essere portate in compensazione con gli eventuali crediti d’imposta disponibili.


note

[1] Art. 1, co. 174-178, L. n. 197/2022.

[2] Art. 36 ter D.P.R. n. 600/1973.


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube