Quali sono i danni che non possono essere risarciti


Quando non spetta il risarcimento del danno: quando non conviene fare causa.
Il risarcimento del danno è un tema fondamentale del diritto civile: ogni volta che si verifica un illecito, è necessario che il danneggiato riceva un risarcimento adeguato. Lo prevede l’articolo 2043 del codice civile, una delle norme base del nostro diritto privato. Secondo tale disposizione «qualunque fatto doloso (ossia commesso in malafede) o colposo (ossia prodotto da semplice imprudenza, negligenza o imperizia, seppur involontariamente) che causa ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».
Tuttavia, non tutti i danni possono essere risarciti e ci sono delle eccezioni previste dalla legge. In questo articolo analizzeremo quali sono i danni che non possono essere risarciti. Lo faremo tenendo conto delle più importanti sentenze della Cassazione che, sul punto, hanno disposto delle limitazioni, soprattutto in tema di risarcimento del danno non patrimoniale. Ma procediamo con ordine.
Quali sono i danni risarcibili
In linea generale, affinché un danno possa essere risarcito, questo deve essere
- certo;
- attuale;
- non irrisorio;
- dimostrabile;
- derivante da un comportamento illecito.
Vediamo queste singole ipotesi.
Il danno deve essere certo: non si può chiedere il risarcimento per un danno generico o solo ipotizzato. Non è dovuto alcun risarcimento per le “questioni di principio” che non hanno arrecato alcun effettivo e concreto pregiudizio alla vittima. La semplice condotta illecita non è sufficiente a giustificare un risarcimento: in altri termini, senza danno non ci può essere risarcimento. Per esempio, il solo fatto che il vicino abbia fatto rumore la notte non consente di ottenere un indennizzo se non si dimostra anche una compromissione della qualità di vita.
Il danno deve essere attuale: non è possibile risarcire danni che ancora non si sono verificati, ossia i danni futuri o semplicemente paventati. Questo non esclude il risarcimento anche con riferimento alle ripercussioni che un evento può avere nell’avvenire. Ad esempio, nel caso di un soggetto che, a seguito di un incidente stradale abbia riportato un’invalidità permanente, il risarcimento dovrà tenere conto di tutte le conseguenze fisiche che questi patirà per il resto della propria vita.
Il danno non deve essere irrisorio: non si può ottenere il risarcimento per pregiudizi privi di alcun valore economico o di valore risibile. Così se il gatto del vicino fa gli escrementi sulla piantina di basilico, facendola appassire, non è dovuto alcun risarcimento sebbene il padrone sia responsabile per i danni causati dal suo animale. Non è dovuto alcun risarcimento se una persona sporca il pavimento di un’altra, potendo la macchia essere facilmente rimossa. Non è risarcibile l’invio di una “email spam” poiché la cancellazione della stessa non compra alcun rilevante sacrificio.
Il danno deve essere provato: chi non riesce a dimostrare il danno non può chiedere il risarcimento. La prova però può essere spesso data anche con presunzioni, ossia semplici indizi. Non è necessario dimostrare anche l’entità del danno che il giudice può liquidare in via equitativa.
Il danno deve derivare da un comportamento illecito, ossia vietato da una norma, anche se non c’è malafede. Il medico che lascia le garze nella pancia del paziente deve risarcirlo anche se non ha voluto commettere il fatto. Chi esercita un diritto, come ad esempio la demolizione di una casa, non può risarcire chi si trova vicino e viene disturbato dalla polvere, trattandosi di un comportamento non illecito.
Quali danni non possono essere risarciti
Ci sono una serie di eccezioni al diritto al risarcimento del danno. Possiamo fare, qui di seguito, una rapida panoramica.
Non sono risarcibili i danni procurati dal danneggiato
In particolare, in presenza di una condotta illecita altrui, il danneggiato deve fare in modo che il danno non si aggravi. Se questi può impedire il danno e tuttavia non si adopera in tal senso, non è dovuto il risarcimento. Si pensi a una infiltrazione d’acqua proveniente dal soffitto a causa di una perdita dall’appartamento soprastante; il titolare dell’immobile deve spostare la mobilia che potrebbe rovinarsi a causa dello stillicidio, altrimenti non può poi dolersi col vicino. In altre parole, se il danneggiato ha contribuito in modo significativo a causare il danno, ad esempio attraverso un comportamento negligente o imprudente, allora non ha diritto ad un risarcimento completo.
Non sono risarcibili i danni causati da forza maggiore o caso fortuito
Il danno deve sempre avere un rapporto di causa-effetto con la condotta illecita. Pertanto se il danno non può essere imputato ad alcuna delle parti coinvolte, ma è il risultato di una causa esterna che non può essere controllata, il risarcimento non è dovuto. Ad esempio, se durante una tempesta un albero cade sulla macchina di qualcuno, non si può imputare la colpa al relativo proprietario e quindi non è possibile ottenere un risarcimento, a meno che il fatto non fosse prevedibile per via della cattiva manutenzione della pianta.
Non tutte le lesioni della privacy sono risarcibili
Non poche volte i giudici hanno escluso il risarcimento per danni morali derivanti da una violazione di privacy in quanto difficili da quantificare e spesso irrisori.
I danni prodotti da incapaci non possono essere risarciti
La legge esclude la punibilità di chi agisce in condizioni di incapacità di intendere e volere: si pensi a un incapace, un interdetto o a chi comunque si trovi in uno stato di infermità mentale. Quanto invece ai danni prodotti dai minori, il risarcimento ricade sui genitori.
Non sono risarcibili i danni bagatellari
I danni bagatellari sono quei danni di entità molto ridotta, che non hanno una rilevanza economica o giuridica sufficiente da giustificare l’apertura di una controversia legale. Solitamente si tratta di danni di scarsa entità, come per esempio graffi superficiali, ammaccature lievi, macchie poco visibili o altri difetti di poco conto. Ma è anche il caso di un taglio di capelli mal riuscito, un tacco rotto in una buca stradale, un breve ritardo di un mezzo pubblico. Sono disagi ordinari che fanno parte della vita quotidiana.
Questi danni sono di solito esclusi dalla possibilità di risarcimento, perché la loro riparazione o sostituzione comporterebbe un costo e un’energia che supererebbero di gran lunga il valore del bene stesso. Inoltre, l’apertura di una controversia legale per questi tipi di danni potrebbe comportare una spesa maggiore rispetto al valore del bene danneggiato, nonché una perdita di tempo e di risorse per entrambe le parti coinvolte.
Nella giurisprudenza italiana, esistono alcune definizioni di danni bagatellari, che possono variare da giudice a giudice e da caso a caso. In generale, un danno viene considerato bagatellare se il suo valore non supera i 50 o 100 euro, a seconda del tipo di danno e della sua entità.
In ogni caso, la valutazione di un danno bagatellare dipende sempre dalle circostanze specifiche del caso e dalla discrezionalità del giudice.
La Cassazione a sezioni unite, con alcune sentenze del 2008 (dalla 26972 alla 26975) ha stabilito importanti canoni interpretativi in materia di danni non patrimoniali, cosiddetti “bagatellari”. In particolare, la Suprema corte ha affermato che non sono risarcibili i danni futili o irrisori, oppure causati da condotte prive del requisito della gravità.
Alla luce di questi princìpi, anche il danno non patrimoniale derivante dall’inadempimento di una obbligazione contrattuale – nel caso prospettato, di utenza telefonica – sarà risarcibile esclusivamente qualora abbia leso in modo grave un diritto della persona tutelato costituzionalmente.
In linea con queste pronunce, una successiva sentenza sempre della Cassazione [1] ha ribadito che la risarcibilità di un pregiudizio non patrimoniale presuppone che la lesione sia grave (cioè superi la soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile, vale a dire non consista in semplici disagi o fastidi.
La supposta lesione di diritti, anche se protetti dalla Costituzione, non è meritevole di tutela risarcitoria quando deriva dallo sconvolgimento della vita quotidiana, che si traduce in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni diversa espressione di insoddisfazione, senza conseguenze gravi [2].
note
[1] Cass.sent. n. 8703/2009.
[2] Cass. sent. n. 2370/2014; Tribunale di Modena, sentenza 15 settembre 2014, Tribunale di Arezzo, sentenza 19 febbraio 2018.