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Il condomino in conflitto d’interessi si calcola nel quorum?

7 Marzo 2023 | Autore:
Il condomino in conflitto d’interessi si calcola nel quorum?

Le maggioranze costituenti il quorum costitutivo e deliberativo devono essere calcolate con riferimento a tutti i condòmini e al valore dell’intero edificio?

Il conflitto d’interessi è quella situazione in cui un soggetto si trova quando deve assumere una decisione che, allo stesso tempo, lo coinvolge direttamente e che ha effetti anche per altri. Si pensi al classico caso del giudice in un processo che coinvolge un proprio familiare. Più o meno la stessa situazione può verificarsi anche in condominio. In una circostanza del genere, il condomino in conflitto d’interessi si calcola nel quorum?

A tale domanda ha fornito recentemente risposta la Corte di Cassazione [1] affrontando il caso di una delega assembleare conferita all’accomandatario di una società che avrebbe beneficiato economicamente dei lavori approvati durante la riunione. Ritenuto pacifico il conflitto d’interessi, la Suprema Corte ha anche spiegato in che modo può incidere la presenza del soggetto ai fini del calcolo del quorum costitutivo e di quello deliberativo.

Condominio: quando c’è conflitto d’interessi?

Secondo la menzionata sentenza della Corte di Cassazione, per il sorgere del conflitto tra il condominio e il singolo condomino è necessario che questi sia portatore, allo stesso tempo, di un duplice interesse: uno come condomino e uno come estraneo al condominio; c’è inoltre bisogno che i due interessi non possano soddisfarsi contemporaneamente, in quanto la realizzazione di uno comporta il sacrificio dell’altro.

Il condomino in conflitto si calcola nel quorum?

La Corte di Cassazione, con la sentenza citata in apertura, ha chiarito se, nel caso di conflitto di interessi tra il condominio e taluni partecipanti, le maggioranze costituenti il quorum costitutivo e deliberativo debbano essere calcolate con riferimento a tutti i condòmini e al valore dell’intero edificio.

Richiamando il proprio precedente orientamento [2], la Corte ha stabilito che le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti e al valore dell’intero edificio, sia ai fini del quorum costitutivo sia di quello deliberativo, compresi quindi i condòmini in potenziale conflitto di interesse con la compagine, i quali possono (e non devono) astenersi dall’esercitare il diritto di voto, ferma la possibilità per ciascun partecipante di ricorrere all’autorità giudiziaria in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del collegio.

Per la Cassazione, in condominio il quorum deliberativo (così come quello costitutivo) è determinato con riferimento sia all’elemento personale (i partecipanti all’assemblea) che a quello reale (il valore di ciascun piano o porzione di piano rispetto all’intero edificio, espresso in millesimi).

Da nessuna norma si prevede che, ai fini della costituzione dell’assemblea o delle deliberazioni, non si tenga conto di alcuni dei partecipanti al condominio e dei relativi millesimi.

Non può quindi applicarsi la disciplina prevista per le società di capitali, nella quale sono previste ipotesi in cui il socio non può esercitare il diritto di voto oppure in cui il diritto di voto è sospeso.

Per contro, in tema di condominio, posto che, in caso di conflitto di interessi, al condomino sia vietato esercitare il diritto di voto, non si contempla nessuna ipotesi nelle quali, ai fini dei quorum costitutivo e deliberativo, non si debba tener conto di tutti i partecipanti e di tutte le quote.

Ne consegue che, alla stregua dei principi appena enunciati, il voto del condomino in conflitto d’interessi va computato all’interno del quorum deliberativo, così come la sua presenza va calcolata ai fini del quorum costitutivo.

Assemblea, conflitto d’interessi e quorum: il principio

In sintesi, i condòmini in conflitto devono sempre essere computati, tanto con riferimento al quorum costitutivo (per la valida costituzione dell’assemblea) quanto a quello deliberativo (per la valida approvazione delle delibere).

I quorum rimangono sempre gli stessi, non subendo alcuna alterazione dalla presenza dei condòmini in conflitto d’interessi.

Si può impugnare la delibera votata in conflitto d’interessi?

Quanto detto sinora non significa che la deliberazione assunta con il voto determinante del condomino in conflitto d’interessi non possa essere impugnata dagli assenti, dai dissenzienti o dagli astenuti entro il consueto termine di 30 giorni [3].

Ove il voto non sia determinante, la delibera non può invece ritenersi annullabile. È quindi valida la decisione votata anche dal condomino in conflitto di interessi, nell’ipotesi in cui sarebbe stata approvata anche senza il suo voto e senza i millesimi che rappresenta.


note

[1] Cass., sent. n. 5642 del 23 febbraio 2023.

[2] Cass., sent. n. 19131 del 28 settembre 2015.

[3] Art. 2373 cod. civ.

Autore immagine: pixabay


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