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Giornalista senza iscrizione all’albo: è reato?

2 Marzo 2023 | Autore:
Giornalista senza iscrizione all’albo: è reato?

L’iscrizione all’albo dei giornalisti è un requisito essenziale per svolgere l’attività di giornalismo in modo continuativo.

Con una recente sentenza [1] la Corte di Cassazione ha confermato che svolgere attività giornalistica continuativa senza essere iscritti all’albo dei giornalisti è un reato: in particolare quello di «esercizio abusivo della professione». 

La sentenza riguarda il caso di un uomo che lavorava come giornalista in un’emittente locale senza aver mai ottenuto l’iscrizione all’albo, pur svolgendo attività di cronaca, interviste, partecipazione a conferenze stampa e commenti politici.

La decisione della Cassazione stabilisce che solo i giornalisti professionisti o pubblicisti iscritti all’albo possono svolgere l’attività di giornalismo in modo continuativo. Chiunque lo faccia senza le giuste credenziali rischia una condanna penale per esercizio abusivo della professione.

È importante notare che questa sentenza riguarda solo l’attività giornalistica svolta in modo continuativo, come quella dell’uomo coinvolto nella vicenda. La Cassazione ha infatti specificato che chi svolge attività giornalistica in modo saltuario, collaborando con un periodico e venendo retribuito volta per volta, non rischia alcuna condanna.

La pronuncia della Cassazione in commento rappresenta un importante precisazione nella lotta contro l’abusivismo professionale e la difesa dei diritti dei giornalisti professionisti. Garantire l’iscrizione all’albo è un modo per tutelare la qualità dell’informazione e il rispetto dei diritti dei lavoratori del settore.

Inoltre, la decisione dovrebbe servire come avvertimento per chiunque cerchi di esercitare una professione senza le giuste credenziali. L’esercizio abusivo della professione è un reato che non viene tollerato dalla giurisprudenza, e le conseguenze penali possono essere gravi. Difatti la pena prevista dall’articolo 348 del codice penale è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 10.000 a euro 50.000. Trattandosi peraltro di un comportamento reiterato non è possibile ottenere l’assoluzione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale (che altrimenti avrebbe consentito di ottenere l’archiviazione del processo e la non applicazione della condanna penale).

Ricordiamo che il reato di esercizio abusivo della professione si configura quando una persona svolge un’attività professionale senza averne le giuste qualifiche o l’iscrizione all’albo professionale, o quando svolge un’attività professionale non autorizzata.

Questo reato non riguarda solo il settore del giornalismo, ma può essere applicato a qualsiasi professione regolamentata, come medici, avvocati, architetti, commercialisti e molti altri. L’esercizio abusivo della professione è un reato perseguibile d’ufficio, ovvero il pubblico ministero può avviare un procedimento penale senza che venga presentata una denuncia da parte della vittima.

In conclusione, la sentenza della Cassazione conferma che il giornalismo è una professione seria e regolamentata, e che solo i professionisti iscritti all’albo possono svolgerlo in modo continuativo. È un importante passo avanti nella difesa dei diritti dei lavoratori del settore e nella lotta contro l’abusivismo professionale.


note

[1] Cass. sent. n. 8956/2023.

Autore immagine: depositphotos


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