Posso lasciare tutto in eredità ai figli anche se ho moglie?


Divorziato. Sto per risposarmi. Alla mia morte vorrei lasciare tutta l’eredità a mio figlio (avuto da precedente matrimonio) anche se so che la mia futura moglie avrebbe diritto ad una quota. Posso farlo e come?
Se lei dovesse contrarre matrimonio civile con la sua attuale convivente, lei, come sua coniuge, acquisterebbe i diritti ereditari che le spettano per legge.
Il coniuge, assieme ai figli e ai loro discendenti, al partner dell’unione civile e agli ascendenti (questi ultimi soltanto in assenza di figli) è erede legittimario.
Erede legittimario è colui al quale la legge attribuisce il diritto intangibile ad una quota del patrimonio, indipendentemente dalla volontà di chi fa testamento.
Questo vuol dire che nel suo caso, se dopo la sua morte lei lasciasse coniuge (cioè la sua attuale compagna divenuta sua moglie) e un figlio:
- a suo figlio spetterebbe un terzo dell’eredità;
- a sua moglie (se nel frattempo lei avesse sposato la sua attuale convivente) spetterebbe un terzo dell’eredità;
- il restante terzo dell’eredità costituirebbe la cosiddetta quota disponibile che lei sarebbe libero nel testamento di destinare a chiunque volesse.
Perciò al massimo a suo figlio potrebbero essere destinati i due terzi dell’eredità (un terzo come quota legittima ed un altro terzo come quota disponibile se lei, nel testamento, decidesse di attribuirla a lui).
A sua moglie, per legge, andrebbe la quota di legittima, intangibile, di un terzo.
L’unico modo, legalmente praticabile, affinché l’intera eredità sia attribuita a sua figlio è la rinuncia, da parte della sua attuale convivente (ove fosse divenuta sua moglie), alla quota di legittima che le spetta per legge.
Questa rinuncia non può avvenire però prima della sua morte perché lo vieta l’articolo 458 del Codice civile secondo il quale è nullo ogni atto con il quale taluno rinunzia ai diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta (cioè non è consentito rinunciare ai diritti su una successione prima che sia deceduta la persona della cui eredità si tratta).
Perciò finché lei è in vita, sua moglie non potrà rinunciare alla sua quota di legittima e se lo facesse la sua rinuncia sarebbe nulla e priva di qualsiasi effetto.
Sua moglie potrà invece rinunciare alla sua quota di legittima oppure anche all’azione di riduzione (cioè all’azione che spetta all’erede legittimario quando dal testamento non gli è stata attribuita la quota che gli spetta per legge) soltanto dopo la sua morte.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte