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Barriere antirumore: distanza minima dagli edifici

4 Marzo 2023 | Autore:
Barriere antirumore: distanza minima dagli edifici

La mia casa confina con un terreno industriale. A tutela dei confinanti, è stata installata una parete fonoassorbente alta circa 7 metri all’interno della proprietà, alla distanza di 1,5 metri dal confine. La facciata finestrata della mia abitazione si trova a 5 metri dal confine e, quindi, a 6,5 metri dal nuovo “muro”. La barriera antirumore rispetta le distanze di legge?

Non avendo trovato alcuna specifica disciplina applicabile alle barriere antirumore, se non quella stabilita per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare (d.P.R. n. 142/2004) e per la protezione di nuclei abitati dal rumore del traffico stradale o ferroviario (UNI 11160 del 14 settembre 2005, che, tuttavia, riguarda solamente le caratteristiche che tali elementi devono rispettare per poter assolvere al proprio compito), in mancanza di strumenti urbanistici o regolamenti edilizi devono ritenersi valide le norme generali applicabili in tema di distanza tra costruzioni.

Com’è noto, l’art. 873 del Codice Civile stabilisce la distanza minima tra costruzioni in tre metri: «le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore».

L’articolo 873 del Codice Civile contiene espresso rinvio alle distanze eventualmente maggiorate dai regolamenti locali, cioè una categoria molto ampia che può comprendere ulteriori discipline, oltre a quella comunale.

È altrettanto noto che tale distanza minima tra edifici sia stata aumentata ad almeno dieci metri nei vari strumenti urbanistici comunali in seguito al D.M. 1444/68. L’articolo 9, al comma primo, prevede distanze minime tra fabbricati in base a diverse zone territoriali omogenee; al numero 2) contempla, per tutte le zone diverse dalle Zone A (centri storici, ecc.), la distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

Ad estendere la portata di detta norma è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, secondo cui «La distanza minima di dieci metri tra le costruzioni stabilita dall’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 deve osservarsi in modo assoluto, essendo “ratio” della norma non la tutela della riservatezza, bensì quella della salubrità e sicurezza. Detta norma va, pertanto, applicata indipendentemente dall’altezza degli edifici antistanti e dall’andamento parallelo delle loro pareti, purché sussista almeno un segmento di esse tale che l’avanzamento di una o di entrambe le facciate porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento» (Cass., ordinanza n. 24076 del 3 ottobre 2018).

Nemmeno sembrano esserci dubbi sulla natura di costruzione della parete fonoassorbente: secondo la giurisprudenza «alla nozione di “costruzione” deve essere ricondotto, avuto riguardo alle finalità della disciplina di regolare i rapporti intersoggettivi di vicinato assicurando in modo equo l’utilizzazione dei fondi limitrofi, qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i requisiti della solidità e della immobilizzazione al suolo anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad una preesistente fabbrica» (Cass., 05/01/2000, n. 45).

Orbene, essendo questo il quadro normativo, deve ritenersi che i pannelli fonoassorbenti di cui al quesito siano posti a una distanza irregolare. Il consiglio è pertanto di diffidare formalmente la società per chiedere la rimozione delle barriere e la loro installazione a distanza regolamentare, pena il ricorso all’autorità giudiziaria.

La diffida potrà essere redatta in carta semplice dal diretto interessato, senza necessariamente ricorrere a un avvocato. L’invio deve essere fatto a mezzo raccomandata a/r. In alternativa, è idonea anche una pec. Solo in seguito, qualora dovesse essere necessario proseguire, occorrerà necessariamente l’assistenza di un avvocato.



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