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Cosa controllare prima di donare ad un ente benefico

8 Marzo 2023 | Autore:
Cosa controllare prima di donare ad un ente benefico

Dove verificare la solidità del destinatario dell’erogazione liberale. Le agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Sempre più persone prendono coscienza dell’importanza di fare un’erogazione liberale ad un ente no profit che si dedica ad aiutare le fasce più deboli della popolazione o che interviene per tamponare una situazione di emergenza. È il caso di chi si dedica alla ricerca delle malattie rare, a chi fa un lavoro di protezione civile, a chi offre i propri servizi agli anziani o ai disabili, ecc. Questi enti reperiscono le risorse necessarie per svolgere la loro attività sia attraverso i contributi statali sia – soprattutto – direttamente dai cittadini che vogliono collaborare economicamente con loro. Tuttavia, e tanto per non «buttare via» i soldi in cause impossibili o inutili, cosa controllare prima di donare ad un ente benefico?

Controllare il destinatario della donazione

Sostanzialmente, sono due le riflessioni da fare. La prima, la più importante, riguarda l’ente in sé. Il potenziale donatore deve controllare:

  • chi è l’ente che sta per beneficiare dell’erogazione;
  • la sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
  • a che cosa si dedica;
  • quali progetti ha già portato a termine;
  • che cosa intende fare concretamente con i soldi ricevuti;
  • quale tipo di riscontro si avrà dopo aver raggiunto l’obiettivo del progetto.

Va detto, a tal proposito, che quando si partecipa attivamente ad una campagna di raccolta fondi per finanziare un determinato progetto di un ente benefico, il fundraiser, cioè il professionista che si occupa della raccolta per conto dell’ente, è tenuto a comunicare al potenziale donatore:

  • la natura e le caratteristiche dell’organizzazione non profit o altro ente beneficiario;
  • le modalità di utilizzo delle risorse donate da parte dell’ente beneficiario;
  • la capacità dell’organizzazione non profit o di altro ente beneficiario di disporre con efficacia di tali risorse per il conseguimento di finalità istituzionali;
  • i risultati ottenuti grazie alle donazioni ricevute;
  • i risvolti fiscali delle donazioni.

Le risorse raccolte mediante donazioni devono essere utilizzate secondo criteri di efficacia e di efficienza. Qualsiasi proposta di modifica delle condizioni originali della donazione deve essere esplicitamente comunicata al donatore.

Al Registro unico devono essere iscritte:

  • organizzazioni di volontariato;
  • associazioni di promozione sociale;
  • enti filantropici;
  • imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
  • reti associative;
  • società di mutuo soccorso;
  • altri enti del Terzo settore, come associazioni, fondazioni o enti di carattere privato) che non presentino i requisiti per una delle altre categorie.

Le agevolazioni fiscali sulla donazione ad enti benefici

L’altro aspetto da controllare prima di donare ad un ente benefico è quello fiscale. Le erogazioni liberali al Terzo settore, infatti, godono di detrazioni e deduzioni a favore del donatore. I benefici sono stati definiti con un decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali datato 28 novembre 2019 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale due mesi dopo.

Le agevolazioni fiscali sono previste non solo per le donazioni in denaro ma anche in natura, ad esempio un Per fruire dei benefici, è fondamentale che le donazioni siano tracciabili, cioè che non vengano fatte in contanti ma con una di queste modalità:

  • bonifico bancario o postale;
  • assegno;
  • carta di credito o di debito.

È necessario conservare la ricevuta del versamento, l’estratto conto o qualsiasi altro documento da allegare alla dichiarazione dei redditi per dimostrare la transazione effettuata.

La detrazione varia a seconda della destinazione della donazione effettuata. Si detrae il 19% per le erogazioni in denaro a favore:

  • di Onlus, organizzazioni internazionali di cui l’Italia fa parte, fondazioni, associazioni, comitati ed enti che intervengono in caso di calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, nonché di amministrazioni pubbliche ed enti pubblici non economici;
  • di società e associazioni sportive dilettantistiche;
  • di attività culturali e artistiche pubbliche, enti dello spettacolo pubblici, appartenenti a fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro e verso fondazioni operanti nel settore musicale;
  • di istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, appartenenti al sistema scolastico nazionale.

Si detrae il 26% per le erogazioni liberali in denaro a favore di:

  • Onlus, iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed altri enti;
  • partiti politici iscritti nella prima sezione del registro nazionale.

Si detrae il 30% o il 35% nel limite massimo di 30.000 euro per le erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate in favore di:

  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);
  • associazioni di promozione sociale iscritte in appositi registri nazionali.

Inoltre, è possibile beneficiare della deduzione fiscale dal reddito complessivo dichiarato, fino a un massimo del 10%, per le erogazioni liberali a favore di:

  • istituzioni religiose;
  • organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;
  • alcune fondazioni e associazioni riconosciute;
  • enti universitari, di ricerca ed enti parco regionali e nazionali;
  • trust o fondi speciali.


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