A cosa serve l’iscrizione al Vies?


Come funziona il sistema per la verifica delle partite Iva comunitarie che consente di effettuare delle transazioni all’interno dell’Ue.
Il Vat information exchange system, noto come Vies, è un sistema telematico di scambio di informazioni relative all’Iva. A cosa serve l’iscrizione al Vies? Si tratta di uno strumento elettronico per convalidare il numero di partita Iva di chi opera all’interno dell’Unione europea. In altre parole, il Vies è un motore di ricerca di proprietà della Commissione europea che consente di provare la partita Iva di un operatore economico dell’Ue. In tal modo, è possibile effettuare delle transazioni di beni e di servizi da uno Stato membro ad un altro.
Nel momento in cui c’è bisogno di verificare il numero di partita Iva di un cliente che opera o che risiede in un altro Paese dell’Unione (ma anche in Irlanda del Nord) è possibile inviare una richiesta attraverso il Vies. È possibile ottenere:
- una risposta valida;
- una risposta non valida.
Nel primo caso, l’utente visualizzerà le informazioni ricercate.
Se, invece, si ottiene una risposta non valida significa che la partita Iva cercata non è presente nella banca dati nazionale perché:
- non esiste;
- non è stata attivata per le transazioni con gli altri Paesi dell’Ue;
- la registrazione al Vies non è stata ultimata.
In tal caso, se il cliente sostiene di avere la partita Iva ma dal motore di ricerca non risulta così, è possibile chiedere la verifica attraverso le autorità fiscali del proprio Paese. Non si esclude che gli venga richiesto di registrarsi nuovamente per le operazioni transfrontaliere.
Le amministrazioni nazionali non forniscono informazioni sulla ragione sociale o l’indirizzo del titolare di una partita Iva: per questioni di riservatezza, si limitano a confermare o meno l’esistenza di una partita Iva associata ad un operatore.
Per essere incluso nel motore di ricerca Vies e poter effettuare transazioni con altri Paesi comunitari è possibile esprimere questa opzione:
- nella dichiarazione di inizio attività;
- successivamente, in via telematica, tramite i soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate.
È anche possibile, sempre per via telematica, chiedere in qualsiasi momento di essere cancellati dal Vies perché non si ha più intenzione di effettuare delle operazioni intracomunitarie.
Chi deve essere iscritto al Vies?
L’iscrizione al Vies è obbligatoria per i soggetti che esercitano attività impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione.
Possono chiedere di essere inclusi nel Vies anche i soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini Iva o che si identificano tramite nomina di un rappresentante fiscale.
Come fare l’iscrizione al Vies?
Come detto, è possibile chiedere l’iscrizione al Vies sia al momento dell’inizio dell’attività sia in un momento successivo.
A tal fine, occorre compilare il campo «Operazioni Intracomunitarie» del quadro I dei modelli:
- AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche);
- AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi).
Vale come manifestazione di volontà di svolgere operazioni intracomunitarie la selezione della casella «C» del quadro A del modello AA7 da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta.
Chi ha già una partita Iva ma non ha richiesto l’inclusione nel Vies all’avvio dell’attività, può farlo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari incaricati. I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di consegnare al dichiarante copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia.
Le Entrate includono immediatamente il numero di partita Iva nell’archivio Vies al momento della ricezione dell’opzione. L’interessato può accertarsi di tale circostanza attraverso il servizio di verifica online.
L’Amministrazione tributaria controlla periodicamente l‘archivio Vies per monitorare la regolare presentazione degli elenchi relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate. A seguito di tali controlli, l’Agenzia delle Entrate procede all’esclusione dal Vies dei soggetti che risultano non aver presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi.
L’esclusione è effettuata dall’Agenzia delle Entrate previo invio di apposita comunicazione al contribuente e ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione.