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Cos’è l’affidamento super esclusivo e cosa comporta

6 Marzo 2023 | Autore:
Cos’è l’affidamento super esclusivo e cosa comporta

Tutti i casi in cui il giudice dispone l’affidamento dei figli minori a un solo genitore e l’obbligo di mantenimento. 

Avrai probabilmente sentito parlare di affidamento super esclusivo e ti sarai chiesto cosa sia e cosa comporti. Si tratta di una previsione del nostro diritto di famiglia che si applica in caso di disgregazione del nucleo familiare. 

In particolare, quando una coppia si separa, sia essa sposata o semplicemente convivente, in assenza di diverso accordo tra le parti il giudice decide a chi vadano affidato i figli minorenni. Attenzione: «affidamento» non significa «collocazione»: non è cioè il luogo ove i figli andranno a vivere. L’affidamento è il potere che spetterà ai genitori di decidere le questioni più importanti per la crescita, educazione, salute e istruzione dei figli. E la regola vuole che l’affidamento sia «condiviso», ossia spessi a entrambi i genitori, sia a quello che vive coi figli (il genitore collocatario) che all’altro (il genitore non collocatario). Solo in casi eccezionali – quando cioè un padre o una madre è inadatto al ruolo di genitore – il giudice dispone l’«affidamento esclusivo», ossia l’affidamento in capo a un solo genitore, estromettendo l’altro da ogni decisione inerente la prole. 

Ancora più eccezionale è il caso di affidamento super esclusivo. Vediamo dunque cos’è e cosa comporta.

Cos’è l’affidamento super esclusivo? 

L’affidamento superesclusivo (detto anche rafforzato) è il riconoscimento a un genitore di poter assumere anche le decisioni di maggiore interesse per la prole minore in tema di salute, educazione, istruzione, residenza abituale senza la previa consultazione con l’altro genitore. Si tratta di una sottospecie dell’affidamento esclusivo, caratterizzato da maggiore rigidità e rigore.

Con tale forma di affidamento il giudice estromette completamente un genitore dall’esercizio della responsabilità genitoriale, ferma restando la sua titolarità.

Nonostante l’affidamento super-esclusivo, il non affidatario rimane titolare della responsabilità genitoriale che si manifesta come diritto-dovere di vigilare sull’istruzione, educazione e condizioni di vita del figlio, con facoltà di proporre ricorso al giudice «quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse». 

L’affidamento super esclusivo è dunque una forma di affidamento minorile che viene stabilita in casi particolari e rari, quando vi è il pericolo per il minore di subire violenza o maltrattamenti da parte di uno dei genitori o di una terza persona a cui il minore è stato affidato.

In questo tipo di affidamento, il minore viene affidato ad uno solo dei genitori, che diventa l’unico responsabile della sua custodia, senza che l’altro genitore abbia alcun diritto di visita o di comunicazione con il minore stesso. Ciò non toglie che quest’ultimo non debba continuare a mantenere il figlio: il mantenimento è infatti un obbligo che prescinde dall’affidamento e consegue al semplice fatto di aver generato il bambino. In pratica, quindi, anche con l’affidamento esclusivo o super esclusivo il genitore non affidatario deve versare all’ex l’assegno di mantenimento per i figli.

Quando viene stabilito l’affidamento super esclusivo?

L’affidamento super esclusivo viene solitamente stabilito solo in situazioni di particolare gravità, come nel caso in cui vi siano state condanne per reati di violenza o maltrattamenti in famiglia, oppure nel caso in cui il genitore non affidatario sia considerato un pericolo per la salute o la sicurezza del minore.

La dottrina e la giurisprudenza, in mancanza di previsione normativa, hanno elaborato una serie di casi in cui l’affidamento del minore risulterebbe pregiudizievole. In particolare si ritiene che si possa ricorrere a tale scelta: 

  • in caso di violenza sui figli; 
  • in caso di violenza sul coniuge anche in presenza del figlio o, comunque, di un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti dell’altro; 
  • se vi sono forti carenze di un genitore sul piano affettivo (violazione degli obblighi di assistenza, irreperibilità del genitore, uso di alcol, di sostanze stupefacenti ecc.); 
  • in caso di elevata conflittualità tra i coniugi, tale da pregiudicare il benessere e la salute psico-fisica dei figli.

Quanto ai provvedimenti adottati dal giudice, nel caso di affidamento super esclusivo si registrano i seguenti casi: 

  • in presenza di un padre che interrompe totalmente i rapporti col figlio: in tal caso spetteranno alla madre tutti i poteri decisionali nell’interesse e a tutela del minore, restando al padre il solo potere-dovere di vigilanza;
  • a fronte di un padre che non contribuisce a mantenere il figlio minore e si disinteressa completamente del suo benessere e dei suoi bisogni: in tal caso il giudice riconosce alla madre l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e il potere di adottare, anche senza l’accordo dell’altro, le decisioni di maggior interesse per il figlio;
  • in presenza di gravi comportamenti aggressivi, violenti e minacciosi del padre: in tal caso il giudice può riconoscere al padre la possibilità di vedere e incontrare il figlio con cadenza bimensile in uno spazio neutro e con la supervisione di operatori specializzati.

Chi decide l’affidamento super esclusivo?

La decisione di stabilire un affidamento super esclusivo viene presa dal giudice, che valuta attentamente la situazione del minore e le circostanze che hanno portato alla richiesta di questo tipo di affidamento. Il giudice può inoltre stabilire delle condizioni specifiche per l’affidamento, come ad esempio la presenza di un assistente sociale che monitori la situazione del minore e la relazione con il genitore affidatario.

Padre assente e affidamento super esclusivo 

Il genitore che non mostra interesse per i propri figli violando sistematicamente gli obblighi di cura e di sostegno, in particolare esercitando in modo discontinuo il diritto di visita e non adempiendo al mantenimento, è escluso dall’affidamento. Il fatto di non versare il mantenimento per i figli incide in senso negativo sulla vita dei figli stessi, non solo in senso materiale, ma anche sotto il profilo morale, in quanto sintomatico dell’indisponibilità del genitore inadempiente a soddisfare le esigenze di vita dei figli.

Quando scatta l’affidamento esclusivo 

L’affidamento esclusivo può essere richiesto al giudice da ciascuno dei genitori in qualunque momento, allegando la contrarietà all’interesse del figlio dell’affidamento condiviso con l’altro genitore; se accoglie la domanda il giudice lo dispone con provvedimento motivato. È, quindi, un’opzione residuale, condizionata al ricorrere di circostanze particolari, in cui l’affido condiviso sia pregiudizievole all’interesse del figlio.


TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Daniela Galazzi – Presidente rel. est. Dott.ssa Arianna Lo Vasco – Giudice

Dott. Gaetano Sole – Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. …/2021 promossa da:

O.M., nata ad E. (T.), il (…) ed elettivamente domiciliata in Trapani, nella Via…., presso lo studio dell’Avv. ….che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso

Ricorrente

E

B.G., nato a T. il (…) Resistente contumace

CON L’INTERVENTO del Pubblico Ministero

AVENTE AD OGGETTO Separazione giudiziale

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 15/04/2021, M.O. ha chiesto che venisse pronunciata la separazione personale dal marito G.B., con il quale ha contratto matrimonio concordatario in Trapani, in data 05/03/1994, e dalla cui unione sono nati quattro figli – B.E., il (…), B.A., in data (…), e le gemelle O.L. e O.M., in data (…), queste ultime nate in costanza di matrimonio, ma non riconosciute formalmente dal padre -.

La domanda principale è senz’altro fondata, poiché è pacifico che da circa 10 anni i rapporti tra i coniugi si sono guastati: la ricorrente ha infatti spiegato per lunghi periodi il marito si è assentato da casa, ritornandovi per brevi periodi di convivenza. Ché l’affectio coniugalis sia venuta meno è ulteriormente comprovato dalla mancata comparizione in questo giudizio del resistente e dal disinteresse mostrato nei confronti dei figli, culminato nel non avere dichiarato la nascita delle gemelle, che portano quindi il solo cognome della madre. A questo riguardo va da subito chiarito che le minori, nate in costanza di matrimonio, si presumono figlie del B., non essendo stata spiegata alcuna azione di disconoscimento di paternità.

Quanto alle domande relative all’affidamento delle predette minori, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per mantenere il loro affidamento esclusivo rafforzato alla madre.

Sul punto, va evidenziato che le norme introdotte con la L. n. 54 del 2006, e ora inserite negli artt. 337 bis e ss., hanno profondamente modificato il regime di affidamento dei figli, imponendo l’affidamento condiviso come la regola e l’affidamento ad un genitore l’eccezione possibile solo in presenza di determinati presupposti. In altri termini, l’affidamento condiviso e il conseguente esercizio della potestà di entrambi i genitori anche in ordine alle decisioni relative all’ordinaria amministrazione, impone l’assunzione di responsabilità in ordine alla cura ed all’educazione della prole, cui si può derogare solo quando il Tribunale ritenga contrario all’interesse del minore l’affido ad uno dei due genitori.

Applicando tali principi al caso di specie, va osservato che il totale disinteresse del padre nei confronti delle figlie, che non ha nemmeno riconosciuto alla nascita e nei cui confronti non ha adempiuto a nessuno degli obblighi di educazione e mantenimento che incombono su di un genitore, costituisca un evidente esempio di condotta tale da giustificare la deroga al regime dell’affidamento condiviso. Ed invero, osserva il Collegio che secondo l’orientamento dominante della Cassazione Civile “integrano comportamenti altamente sintomatici dell’inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell’obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell’esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all’interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587).

E’ infatti pacifico (e non smentito dal resistente) che egli non dà alcuna notizia di sé da tempo, né ha aiutato la moglie a mantenere i figli (precisando sul punto che anche A., di anni 25, non è economicamente indipendente e vive ancora con la madre), nemmeno presentandosi all’udienza presidenziale.

Va quindi manutenuto il già disposto affido esclusivo delle minori alla madre nella sua versione rafforzata: competerà, quindi, alla sola O. l’assunzione delle decisioni di maggiore interesse per le figlie, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse (cd. affido super-esclusivo).

Quanto al regime di visita con il genitore non affidatario si ritiene sussistente l’esigenza di effettuare un monitoraggio degli incontri delle minori con la figura paterna con l’assistenza di personale professionalmente specializzato ed appare opportuno che gli incontri tra il padre e le minori, qualora il primo ritenga di riprendere i rapporti con la prole, si svolgano presso i locali del Servizio Sociale del Comune di residenza delle minori anche al fine di valutare, nell’ambito di tali incontri, per un verso la idoneità del padre ad avviare e sostenere un percorso volto alla instaurazione di un corretto rapporto genitoriale con le figlie e, per l’altro verso, la sussistenza di un serio atteggiamento di collaborazione del padre e le conseguenze che tale atteggiamento spiegano sul rapporto tra il padre e le minori.

Va poi posto a carico del B. l’obbligo di concorrere al mantenimento del figlio A., non economicamente indipendente, e delle due figlie minori, L. e M.O., con il versamento dell’importo mensile di Euro 600,00 (Euro 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile secondo indici ISTAT; il predetto dovrà anche concorrere nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie sopportate per i predetti figli, secondo i criteri previsti dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Trapani.

Quanto alle spese del giudizio, infine, tenuto conto della natura della controversia ed al suo esito, appaiono sussistere giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando:

pronuncia la separazione personale di O.M., nata ad E. (T.), il (…) e B.G., nato a T. il (…), i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Trapani il 05/03/1994, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo comune al n. 272, parte II, Serie A, Uff. 01, dell’anno 1994;

dispone l’affidamento cd. rafforzato delle minori O.L. e O.M. alla ricorrente;

dispone che, ove manifesti tale volontà, il padre incontri le figlie minori presso i locali del Servizio Sociale del Comune di residenza delle minori, con modalità e secondo orari determinati dagli Operatori responsabili del predetto Servizio;

dispone che B.G. versi a O.M. l’importo di Euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori e di B.A., importo rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell’interesse della predetta prole, secondo i criteri previsti dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Trapani;

dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;

Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369.

Conclusione

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale di Trapani in data 3 gennaio 2023.

Depositata in Cancelleria il 4 gennaio 2023.


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