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Autorizzazione per minore: come si ottiene?

7 Marzo 2023 | Autore:
Autorizzazione per minore: come si ottiene?

Atti di straordinaria amministrazione per conto di minore: vendite, acquisti, accettazione di donazioni o di eredità: come chiedere l’autorizzazione al giudice o del notaio.

Tutte le volte in cui un minore deve acquistare o vendere un bene, accettare un’eredità o una donazione non basta il consenso dei genitori. È anche necessario chiedere l’autorizzazione del giudice tutelare. Tale autorizzazione può essere sostituita dal notaio, soprattutto quando si vuol procedere più speditamente. Si tratta di un procedimento molto semplice, per il quale non è obbligatorio munirsi di un avvocato. In ogni caso bisognerà tenerne conto ai fini dei tempi necessari alla stipula dell’atto notarile: tempi che appunto potrebbero slittare a causa di tale adempimento. 

In questo breve articolo vedremo come si ottiene l’autorizzazione per  un minore per la vendita di beni del minore stesso o per l’intestazione in capo a questi (a seguito di acquisto o di donazione) o per la rinuncia o l’accettazione di un’eredità che, nel caso di minori, deve sempre essere fatta “con beneficio di inventario”. Ma procediamo con ordine. 

Quando serve l’autorizzazione del giudice?

L’autorizzazione del giudice serve tutte le volte in cui è necessario procedere a un atto di straordinaria amministrazione per conto del minore.

In particolare la legge stabilisce che i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori possono assumere iniziative di natura patrimoniale per i minori solo previa istanza proposta al giudice tutelare del tribunale ove il minore risiede. 

I genitori non possono vendere, donare, ipotecare o dare in pegno i beni intestati al figlio; non possono altresì accettare o rinunciare a eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o affitti di oltre 9 anni o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o evidente utilità per il figlio, agendo essi congiuntamente dopo l’autorizzazione del giudice tutelare. 

Il prezzo riscosso dall’eventuale vendita di un bene di un minore può essere riscosso solo con l’autorizzazione del giudice tutelare che decide quale dovrà essere l’impiego di esso.

Atti per i quali serve l’autorizzazione del giudice

Ecco l’elenco degli atti per i quali i genitori devono chiedere l’autorizzazione del giudice tutelare:

  • acquisto o vendita di beni;
  • concessione di pegni o ipoteche;
  • accettazione o rinuncia ad eredità o legati (l’accettazione deve essere sempre con beneficio di inventario);
  • accettazione di donazioni;
  • scioglimento di comunioni;
  • stipula di mutui;
  • locazioni che durano più di 9 anni o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
  • promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tutti i precedenti atti di straordinaria amministrazione;
  • riscossione di capitali (ad esempio buoni fruttiferi intestati al minore o TFR del genitore deceduto);
  • continuazione dell’esercizio di una impresa commerciale;
  • acquisto o alienazione di beni di provenienza ereditaria.

Chi è il giudice tutelare?

Il giudice tutelare è un giudice che viene nominato dal tribunale per prendersi cura delle questioni attinenti alle autorizzazioni da dare ai minori o ai soggetti fragili (ad esempio incapaci, interdetti, soggetti con amministratore di sostegno). 

Il richiedente deve rivolgersi alla cancelleria competente del tribunale del luogo ove il minore è residente.

Come si svolge la procedura per ottenere l’autorizzazione?

Per ottenere l’autorizzazione necessaria al compimento di uno degli atti di straordinaria amministrazione facenti capo al minore, i genitori – anche se separati o divorziati – devono presentare una semplice istanza scritta al giudice tutelare del luogo di residenza del minore, nell’ambito della cancelleria di volontaria giurisdizione. 

Senza tale autorizzazione, non è possibile procedere alla vendita del bene in questione. 

La nomina di un avvocato difensore è facoltativa. L’istanza quindi può essere scritta, presentata e depositata dagli stessi genitori senza alcuna assistenza legale.

È bene che l’istanza sia adeguatamente motivata: bisogna cioè spiegare al giudice in che termini l’atto di straordinaria amministrazione si risolve in un interesse del minore. Difatti il giudice tutelare può sempre rigettare la richiesta di autorizzazione se l’atto compromette i beni o gli interessi economici del giovane. 

A questo punto il giudice analizzerà l’istanza e deciderà in merito fornendo, in calce ad essa, l’autorizzazione o il diniego, oppure chiedendo ulteriori chiarimenti o documenti. 

Nel provvedimento, il giudice dispone anche, nel caso di acquisizione di capitali, come gli stessi debbano essere impiegati per il bene del minore (ad esempio con deposito in banca o acquisto di titoli di Stato).

Il procedimento si conclude qui. Tutto ciò che dovranno fare i genitori sarà ritirare il provvedimento alla stessa cancelleria dove avevano depositato l’istanza.

Quanto tempo per ottenere l’autorizzazione per un minore? 

Di solito, per ottenere l’autorizzazione, è necessario attendere un mese. Questo termine però può variare in base al tribunale e al carico di lavoro del giudice. 

Per accelerare i tempi è tuttavia possibile chiedere l’autorizzazione per un minore a un notaio. Una recente riforma, infatti, consente ai genitori di rivolgersi a tale figura professionale in alternativa al giudice tutelare. Di tanto parleremo meglio nel successivo paragrafo.

Autorizzazione per il minore da parte del notaio

Anche il notaio è oggi competente per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la stipula di atti che concernono beni ereditari o che interessano minori.

La novità è stata introdotta dall’articolo 21 del decreto legislativo 149/2022.

Per il rilascio dell’autorizzazione è competente il notaio (senza limitazioni territoriali): lo stesso notaio incaricato di stipulare un atto pubblico o una scrittura privata autenticata che necessitino di una previa autorizzazione.

Il notaio può ora rilasciare quindi, in alternativa con il giudice tutelare, le autorizzazioni occorrenti per gli atti di straordinaria amministrazione (vendite, permute, donazioni, mutui, eccetera) compiuti dal minorenne, dal minorenne emancipato, dal minorenne sottoposto a tutela, dall’interdetto e dall’inabilitato, dal soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno.

Quali atti può autorizzare il notaio in alternativa al giudice tutelare?

Il notaio può autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione:

  • del chiamato all’eredità, da compiere per ragioni di urgenza (articolo 460 del Codice civile), come, ad esempio, la compravendita di un immobile che il defunto aveva promesso in vendita con un contratto preliminare;
  • dell’erede che ha accettato l’eredità con il beneficio di inventario (articolo 493), come, ad esempio, la vendita occorrente per ricavare denaro al fine di pagare i creditori del defunto;
  • del curatore dell’eredità giacente (articolo 531), come, ad esempio, l’accettazione di un’eredità lasciata al defunto;
  • dell’esecutore testamentario (articolo 703), come, ad esempio, la divisione disposta nel testamento.

È sempre il notaio ad avere il potere/dovere di stabilire le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo che sia riscosso, in dipendenza dell’atto autorizzato, da persone soggette a una misura di protezione: ad esempio, l’investimento del denaro ricavato da una vendita. Inoltre, il notaio può ora autorizzare il prelievo, dal conto di tali persone, delle somme occorrenti per pagare un acquisto: si pensi all’impiego del denaro derivante da un’eredità o da una donazione per l’acquisto di una casa.

Ricorso contro le decisioni del notaio

Contro l’eventuale diniego di autorizzazione da parte del notaio, i genitori possono sempre proporre reclamo al giudice entro 20 giorni.

Il ricorso si presenta al tribunale in camera di consiglio; quando il notaio ha sostituito il tribunale, si deve ricorrere alla camera di consiglio della corte d’appello.

Quando il notaio non è competente

Il notaio non è competente per i seguenti atti:

  • per la continuazione di un’impresa commerciale da parte di un soggetto destinatario di una misura di protezione (ad esempio, per il minore che abbia ereditato l’azienda paterna);
  • per attività diverse da quelle per cui si debba stipulare un atto notarile (si pensi all’autorizzazione ai genitori per dare in locazione un appartamento del figlio minore, a meno che la locazione sia stipulata con atto notarile);
  • a soggetti diversi da quelli destinatari di una misura di protezione (ad esempio, l’autorizzazione del tribunale per concedere ipoteca su beni vincolati in un fondo patrimoniale);

per promuovere giudizi o rinunciarvi, per transigere una controversia o comprometterla in arbitri.



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