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Tutor: contestazione multa

7 Marzo 2023 | Autore:
Tutor: contestazione multa

Multa per eccesso di velocità: tutti i motivi per impugnare la contravvenzione. Anche sulle autostrade l’Anas deve procedere alla taratura una volta all’anno.

È possibile la contestazione della multa presa col tutor se l’installazione dell’apparecchio di controllo elettronico della velocità non è avvenuta seguendo le prescrizioni previste dalla legge. Una recente sentenza della Cassazione [1] ha stabilito che le regole applicabili al tutor sono le stesse di quelle previste per l’autovelox, sicché l’automobilista può sempre eccepire l’omessa taratura dell’apparecchio. 

Ma vediamo meglio come fare opposizione alla multa da tutor, quali passaggi deve effettuare l’automobilista e quante chance di vittoria questi abbia in un eventuale ricorso al giudice di pace.

Ricorso contro multa tutor

Partiamo prima dalla procedura per poi parlare dei motivi di contestazione della multa col tutor.

Per proporre ricorso contro la contravvenzione è necessario optare per una di queste due soluzioni:

  • entro 30 giorni dalla notifica, presentare ricorso al Giudice di Pace;
  • entro 60 giorni dalla notifica, presentare ricorso al Prefetto. 

Quale dei due strumenti è più conveniente? Dipende dal tipo di eccezione che si intende sollevare. 

Difatti il ricorso al Giudice di Pace presenta il vantaggio di una decisione imparziale e terza, poiché proveniente dalla magistratura. A questi quindi vanno preferibilmente indirizzati i ricorsi che richiedono un maggior margine di tecnicismo nell’interpretazione.

Il Prefetto è invece un organo della Pubblica Amministrazione e, come tale, orientato a sposare le ragioni della polizia. Sicché al Prefetto sarà meglio rivolgersi solo quando i motivi del ricorso siano particolarmente evidenti e non presentino dubbi di sorta (derivanti, ad esempio, da interpretazioni contrastanti della legge).

Tuttavia, il ricorso al Giudice di Pace presenta lo svantaggio di essere a pagamento: bisogna infatti versare il contributo unificato di 43 euro; se la multa è superiore a 1.100 euro è necessaria anche la marca da bollo di 27 euro. Inoltre, anche se non è obbligatorio farsi assistere da un avvocato, è necessario partecipare alle udienze che potrebbero essere più di una e implicare un incomodo per l’automobilista. 

Al contrario il ricorso al Prefetto è completamente gratuito e si riassume nell’invio dell’atto di ricorso scritto che può essere inoltrato sia all’organo accertatore (ad esempio la Polizia stradale) che alla Prefettura stessa. Inoltre, il ricorso al Prefetto implica un ulteriore vantaggio: se la risposta della Prefettura all’istanza dell’automobilista non interviene entro un termine prefissato dalla legge, il ricorso si considera accolto. È la regola del cosiddetto silenzio-assenso. In particolare, la decisione del Prefetto deve essere spedita entro 180 giorni se il ricorso era stato inoltrato alla polizia o entro 210 giorni se il ricorso era stato inviato alla Prefettura. Scaduti tali termini, come detto, la multa si considera tacitamente annullata.

Motivi per contestare la multa col tutor: multa in ritardo 

Il primo motivo per contestare la multa elevata dal tutor è il ritardo nella notifica della stessa. La legge infatti prescrive che la multa deve essere spedita entro 90 giorni da quello in cui è stata commessa l’infrazione. Non rileva il fatto che il verbale sia stato redatto dalla polizia successivamente. Ciò che conta, quindi, è il giorno in cui il tutor ha rilevato l’eccesso di velocità: è da questo che decorrono i 90 giorni entro cui l’organo accertatore deve inviare la raccomandata con la multa. 

Per verificare il rispetto del termine non si considera il giorno il cui l’automobilista riceve la contravvenzione ma quello in cui la busta viene consegnata all’ufficio postale per la spedizione, data che si può rinvenire dal codice a barre apposto sulla busta stessa.

Motivi per contestare la multa col tutor: mancanza di segnaletica

Il tutor deve essere preceduto dal cartello stradale, facilmente visibile, che indichi la presenza del “controllo elettronico della velocità media”. Secondo la giurisprudenza non è sufficiente scrivere “controllo elettronico della velocità” poiché ciò farebbe pensare alla presenza di un autovelox, il quale misura la velocità istantanea: ciò violerebbe il principio di trasparenza dell’azione amministrativa. 

Il cartello deve quindi specificare che il controllo della velocità avviene tramite tutor o comunque che il controllo riguarda la velocità media.

Motivi per contestare la multa col tutor: mancata omologazione

Prima di essere messo per la prima volta in funzione, il tutor deve essere omologato da una società appositamente autorizzata per tale adempimento. L’omologazione deve risultare da un verbale che l’automobilista può sempre chiedere di verificare per controllare l’esatto operato della polizia. 

La data e il provvedimento di omologazione vanno indicati nel verbale. 

Motivi per contestare la multa col tutor: mancata taratura

La taratura periodica del tutor è obbligatoria, così come per l’autovelox. E ciò vale sia per i tutor sulle strade ordinarie, che sulle autostrade. La taratura è una verifica di funzionalità che deve essere fatta non più tardi di una volta all’anno. La data dell’ultima taratura deve essere indicata all’interno della multa. Tuttavia l’automobilista può sempre chiedere di prendere visione del verbale di taratura per controllare se questa sia stata effettivamente eseguita. 

In caso di ricorso da parte dell’automobilista contro la multa per eccesso di velocità, spetta all’Anas dimostrare l’avvenuta taratura se il trasgressore ne contesta l’esistenza.

Il fatto che Anas sia società che opera sotto la vigilanza del ministro dell’Interno non la solleva dall’onere periodico di taratura dello strumento di rilevazione della velocità, neanche quando il metodo è quello della rilevazione della media di velocità tenuta su un dato stradale. Con queste parole la Corte di cassazione [1] ha accolto il ricorso di un automobilista. 

Anche i tutor sulle autostrade quindi devono essere soggetti all’obbligo di verifica periodica dello strumento, ossia la taratura. 

Infine, la Cassazione nel risolvere la questione con rinvio al giudice di merito smentisce che il verbale della polizia stradale sia atto a certificare la validità della rilevazione di velocità e del corretto stato di funzionamento dello strumento utilizzato. Al contrario, la Suprema corte precisa che il verbale della contravvenzione non fa fede sul punto della taratura dello strumento con conseguente inversione dell’onere della prova.

 


note

[1] Cass. sent. n. 6579/2023.

Cass. civ., sez. II, sent., 6 marzo 2023, n. 6579

Presidente Manna – Relatore Rolfi

Fatti di causa

1. Con sentenza del 2 ottobre 2019 il Tribunale di Roma, nella contumacia dell’appellata Prefettura di Roma, respinse l’appello proposto dalla D. I. di D.F.S. e C. SNC avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 4154-2018, la quale, a propria volta, aveva respinto l’opposizione avverso i verbali della Polizia Stradale di […] nn. (omissis) e (omissis) , entrambi elevati per la violazione dell’art. 142, comma 8, C.d.S., rilevata con sistema ” SICVE-Tutor”.

Il Tribunale capitolino, esaminando i motivi di gravame ritenne, in primo luogo, infondate le deduzioni concernenti la mancata omologazione dell’apparecchiatura utilizzata per contestare l’infrazione, osservando che tale profilo era estraneo alle ricadute della sentenza n. 113-2015 della Corte Costituzionale in tema di verifica periodica del corretto funzionamento delle apparecchiature, anche in virtù delle caratteristiche del sistema di rilevazione, il quale non rileva una velocità istantanea, bensì una “media ponderale su un tratto strada costante”, sottraendosi quindi a fenomeni di obsolescenza.

Ulteriormente, il Tribunale:

1) escluse l’applicabilità al sistema ” SICVE-Tutor ” delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 495 del 1992, art. 345, comma 3, in materia di diversi coefficienti di tolleranza, operando il solo coefficiente del 5%;

2) affermò l’infondatezza delle contestazioni relative alla nullità -per violazione dell’art. 192, comma 5, C.d.S.- del trasferimento dell’omologazione rilasciata dal Ministero per le infrastrutture dalla società Autostrade per l’Italia SPA e alla Autostrade Tech Spa, in quanto detto trasferimento era stato autorizzato con determinazione dirigenziale omissis del 2010;

3) disattese le contestazioni relative all’assenza di autorizzazione all’uso del sistema “Tutor” in capo ad ANAS (ente che gestisce il tratto stradale ove era erano state rilevate entrambe le infrazioni), essendo (‘ANAS azienda pubblica soggetta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture;

4) affermò l’infondatezza del motivo di gravame connesso alla violazione del D.M. n. 3999/2004, art. 1, comma 4, escludendo profili discriminatori derivanti dalla presenza di svincoli, osservando che ad essere sanzionata era la violazione del limite di velocità media di percorrenza -in virtù del pericolo derivante dalla percorrenza costante di un tratto stradale a velocità elevata- violazione non configurabile in caso di uscita del veicolo da svincoli o di sosta in aree di servizio;

5) infine, disattese le doglianze con le quali era dedotta l’irregolarità della segnalazione con cartelloni della rilevazione di velocità per non essere specificato il sistema con cui tale rilevazione avveniva, non operando alcuna previsione normativa che imponesse tale segnalazione.

2. Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma ha proposto ricorso la D.I. DI D.F.S. e C. SNC.

È rimasta intimata la Prefettura di Roma.

A seguito della cancellazione dall’Albo dell’originario difensore, la D.I. DI D.F.S. e C. SNC si è costituita con nuovo difensore in data 21 giugno 2021.

3. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. 28 ottobre 2020, art. 23, comma 8-bis, n. 137, come inserito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

4. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, concludendo per l’accoglimento del secondo motivo, con assorbimento dei restanti.

5. La ricorrente ha depositato memoria.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è affidato a cinque motivi.

1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 45, comma 6, D.P.R. n. 495 del 1992, 192, D.L. n. 121 del 2002, comma 5, 4, comma 3.

Il ricorso lamenta che la sentenza impugnata, sovrapponendo il profilo dell’omologazione con quello della “taratura”, abbia escluso l’applicazione del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 192, comma 5, all’ANAS.

Contesta, in primo luogo, che -come affermato nella decisione impugnata- il carattere di azienda sottoposta alla vigilanza del Ministero delle Infrastrutture valga a sottrarre l’ANAS all’applicazione del disposto della previsione testè citata, rilevando che anche Autostrade per l’Italia SPA -soggetto che ha ottenuto l’omologazione-è parimenti azienda soggetta alla vigilanza del medesimo Ministero.

Argomenta, in secondo luogo, che, ai sensi della medesima disposizione, l’omologazione dell’apparecchiatura non può essere trasferita a soggetti diversi dal richiedente.

Deduce, infine, la illegittimità del trasferimento dell’omologazione dalla società Autostrade per l’Italia SPA e alla Autostrade Tech Spa, in quanto in contrasto ancora con il D.P.R. n. 495 del 1992, art. 192, comma 5, il cui precetto risulterebbe svuotato ove il divieto dalla norma enunciato venisse limitato ai trasferimenti iure privatorum.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, come risultante dalla declaratoria di incostituzionalità con sentenza della Corte Costituzionale n. 113-2015.

Il ricorso lamenta che la decisione impugnata abbia escluso la necessità di procedere alla verifica periodica (“taratura”) dei sistemi di rilevazione della velocità ” SICVE-Tutor”.

Argomenta in senso opposto -richiamando precedenti di questa Corte- la necessità di procedere alla verifica di tutte le apparecchiature per l’accertamento della violazione dei limiti di velocità, osservando, peraltro, che l’argomentazione seguita dal Tribunale di Roma non tiene conto del fatto che il sistema ” SICVE-Tutor”, pur rilevando una velocità media e non istantanea, calcola detta velocità sulla scorta dei dati forniti da un’apparecchiatura di misura del tempo che anch’essa è esposta ad obsolescenza.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 142, comma 6-bis.

Il ricorso reitera il profilo, già proposto come motivo di appello, in ordine alla irregolarità della segnalazione del controllo di velocità, dal momento che i cartelloni non specificavano il sistema di rilevazione utilizzato.

1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la falsa applicazione del D.D. n. 3999 del 14 dicembre 2004, art. 1, comma 4.

Il ricorso critica la decisione del Tribunale di Roma nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la presenza, nel tratto di strada ove sono avvenute le due rilevazioni, di svincoli stradali e stazioni di servizio, lamentando la iniquità delle conclusioni cui perviene il ragionamento seguito dal Tribunale capitolino.

Deduce, quindi, la contrarietà del ragionamento seguito dal Tribunale rispetto alla ratio della previsione del Codice della Strada e la violazione della D.D. 3999-2004.

1.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 345, commi 1 e 3.

Lamenta il ricorso che la decisione impugnata abbia ritenuto inapplicabili alla rilevazione mediante sistema ” SICVE-Tutor ” i coefficienti di tolleranza di previsti dal D.P.R. n. 495 del 1992, comma 3 dell’art. 345, argomentando nel senso dell’operatività della medesima ratio della norma citata anche al sistema di rilevazione della velocità media.

2. Appare opportuno esaminare, in primo luogo, il secondo motivo di ricorso, atteso il carattere dirimente della questione da esso sollevata, come anche rilevato dal Pubblico Ministero nelle proprie conclusioni.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già in passato affermato, proprio con riferimento al sistema “SICVE-Tutor”, il principio per cui, poiché, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, (Corte Cost. 18 giugno 2015 n. 113), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate (Cass. Sez. 6 2, Ordinanza n. 533 del 11/01/2018 – Rv. 647218 – 01).

Il principio è stato ribadito anche di recente da Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22015 del 2022, la quale ha, testualmente, osservato: “La giurisprudenza di questa Corte ha in effetti, ed in più occasioni, rilevato che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, (Corte Cost. 18 giugno 2015 n. 113), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e che in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, ivi incluse quelle rientranti nella tipologia oggetto di causa (Cass. n. 533-2018), essendo irrilevante (cfr. Cass. n. 40627-2021) che l’apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi – palesandosi la necessità di dimostrare o attestare con apposite certificazioni di omologazione e conformità il loro corretto funzionamento (conf. Cass. n. 24757-2019; Cass. n. 29093-2020)”.

La decisione del Tribunale Capitolino -nell’escludere che gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 113-2015 trovino applicazione anche al sistema “SICVE-Tutor”- si è discostata da tali principi, ritenendo sufficiente l’omologazione dell’apparecchiatura ma escludendo l’esigenza di verificare la prova della verifica periodica di funzionalità e di taratura.

Va, per contro, ribadito che anche il sistema “SICVE-Tutor” deve essere sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e che in presenza di contestazioni da parte del soggetto sanzionato, spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento.

Valgono sul punto i richiami già operati da questa Corte, nell’affermare che “è stato precisato che (Cass. n. 14597-2021) detta prova non possa essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11/05/2016; cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18022 del 09/07/2018, non massimata), aggiungendosi che la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell’apparecchio non è ricavabile dal verbale di contravvenzione, il quale “… non riveste fede privilegiata – e quindi non fa fede fino a querela di falso – in ordine all’attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell’apparecchiatura, allorché e nell’istante in cui l’eccesso di velocità è rilevato” (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32369 del 13/12/2018).

È quindi a carico della Pubblica Amministrazione, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, la prova positiva dell’omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento. In presenza di detti elementi, di per sé sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell’apparato di rilevazione della velocità – circostanza, quest’ultima, che costituisce elemento essenziale costitutivo della fattispecie sanzionatoria – spetta alla parte sanzionata l’onere della prova contraria (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29093 del 18/12/2020, non massimata; anche Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 3538 dell’1 1/02/2021, non massimata, che ha confermato la sufficienza della produzione del certificato di taratura periodica, da parte della P.A., al fine di dimostrare la corretta verifica del funzionamento dell’apparato).” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22015 del 2022).

In presenza di contestazioni sulla funzionalità dell’apparecchio, quindi, non risulta sufficiente che il medesimo risulti omologato, dovendo il giudice di merito verificare l’esistenza della prova della successiva taratura periodica, prova che deve essere fornita dall’Amministrazione che ha contestato l’infrazione.

3. L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento dei restanti.

4. La sentenza impugnata, quindi, deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Roma in persona di altro magistrato, il quale, nel decidere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, si conformerà al seguente principio: “L’obbligo, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, (Corte Cost. 18 giugno 2015 n. 113), di sottoporre tutte le apparecchiature di misurazione della velocità a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura opera anche per il sistema di rilevazione della velocità “SICVE-Tutor”. In caso di

contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio spetta all’Amministrazione fornire la prova positiva dell’iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodica, non potendosi fondare la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell’apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo quest’ultima fede privilegiata”.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, e per l’effetto cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.


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