Come si fa l’iscrizione al Centro per l’impiego?


Cosa deve fare il lavoratore disoccupato per non perdere i propri diritti di sostegno né le agevolazioni per trovare una nuova attività.
I Centri per l’impiego sono strutture pubbliche coordinate dalle Regioni e dalle Province autonome che favoriscono l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e promuovono interventi di politica attiva del lavoro. Svolgono anche attività di tipo amministrativo, come l’iscrizione agli elenchi di categorie protette o il rilascio de certificato di disoccupazione. Come si fa l’iscrizione al Centro per l’impiego?
Bisogna, innanzitutto, sapere che i Cpi offrono dei servizi a beneficio di:
- cittadini disoccupati ma anche occupati che cercano una nuova posizione lavorativa;
- lavoratori beneficiari di un sostegno al reddito che hanno ancora un contratto ma che sono a rischio di disoccupazione;
- cittadini stranieri regolarmente soggiornanti che cercano una nuova occupazione;
- imprese e altri datori di lavoro in cerca di personale.
La richiesta di iscrizione va presentata compilando un modulo:
- online;
- direttamente nell’ufficio del Centro per l’impiego competente per territorio.
La domanda deve contenere:
- dati anagrafici del richiedente;
- esperienze lavorative pregresse oppure titolo di studio.
Vengono anche richiesti:
- documento d’identità;
- codice fiscale;
- autocertificazione del titolo di studio;
- dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did), con la quale si manifesta la volontà di partecipare ad eventuali colloqui e a partecipare a eventi formativi e tirocini.
L’iscrizione al Centro per l’impiego è gratuita.
La dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro
Secondo la legge [1], si considera disoccupato solo il lavoratore privo di impiego che dichiara presso un Centro per l’impiego l’immediata disponibilità a svolgere un’attività lavorativa. A tal fine, è necessario compilare la Did online tramite:
- i portali regionali abilitati;
- il sito did.anpal.gov.it;
- il sito dell’Inps (inps.it);
- un patronato.
In alternativa, è possibile recarsi di persona in un Centro per l’impiego.
La Did viene richiesta anche per ottenere la maggior parte delle agevolazioni contributive legate allo stato di disoccupazione. È possibile compilarla già quando si è nel periodo di preavviso di licenziamento.
Per compilarla sul sito dell’Anpal è necessario iscriversi al sito anpal.gov.it per ottenere le credenziali di accesso tramite e-mail e compilare il modulo con le informazioni richieste, ossia:
- dati anagrafici;
- cittadinanza;
- titolo di studio;
- condizione lavorativa un anno prima;
- esperienze lavorative;
- da quanto tempo si è alla ricerca di lavoro;
- eventuale iscrizione a scuole, università o centri di formazione professionale;
- componenti del nucleo familiare;
- eventuali persone a carico.
Il Patto di servizio
Una volta presentata la dichiarazione di immediata disponibilità, sarà necessario sottoscrivere il Patto di servizio. Si tratta di un documento da sottoscrivere presso il Centro per l’impiego in cui l’interessato si impegna:
- ad accettare le offerte di lavoro congrue proposte dal Cpi;
- a partecipare alle iniziative formative promosse dal Centro per l’impiego.
Il Patto deve essere sottoscritto:
- 15 giorni dopo la presentazione della Did, nel caso in cui l’interessato percepisca una forma di sostegno al reddito;
- 30 giorni dalla Did negli altri casi.
Nel Patto viene indicata anche la data in cui il lavoratore si deve presentare presso il Cpi per la verifica del suo stato di disoccupazione. Se l’interessato non si presenta all’appuntamento, la Did verrà ritenuta scaduta e non sarà possibile presentare una nuova domanda prima di 60 giorni dalla scadenza. Lo stesso succederà nel caso in cui non venga accettata un’offerta congrua di lavoro.
A tal proposito, se il lavoratore è disoccupato da non più di sei mesi, si ritiene un’offerta congrua quella che:
- riguarda, dal punto di vista della coerenza professionale, uno dei settori individuati nel Patto di servizio;
- garantisce una retribuzione maggiore di almeno 1,2 volte ‘indennità di disoccupazione percepita;
- propone un lavoro a una distanza dal luogo di residenza non superiore a 50 km (35 km in mancanza di mezzi di trasporto pubblico) oppure raggiungibile in più di 80 minuti in media con mezzi pubblici.
Se, invece, il lavoratore è disoccupato da sei a 12 mesi, l’offerta di lavoro congrua deve riguardare uno dei settori individuati nel Patto di servizio o contigui ai settori individuati.
Infine, se il lavoratore è disoccupato da più di 12 mesi, l’offerta si ritiene congrua anche quando riguarda qualsiasi settore.
Non cambiano in questi ultimi due casi i requisiti di retribuzione e di distanza chilometrica.
Inoltre, il rapporto di lavoro deve essere:
- a tempo indeterminato;
- a termine o con contratto di somministrazione, con una durata di almeno tre mesi.
L’orario di lavoro deve essere:
- a tempo pieno;
- a tempo parziale, non inferiore all’80% rispetto all’orario dell’ultimo contratto di lavoro.