Si può mettere un armadio sul balcone?


È illegittima l’apposizione di un mobile-armadio in aderenza al divisorio dei balconi se si copre la vista al vicino di casa.
Spesso la frenesia nell’arredare casa porta a sottovalutare alcune precauzioni che, invece, sono necessarie quando si vive in un condominio. Ad esempio, immagina che il tuo appartamento e quello del tuo vicino siano dotati di un unico balcone diviso solo da un pannello in vetro o da una ringhiera. Attraverso di questo ciascuno dei due proprietari può vedere al di là della stessa divisione, ottenendone così luce ed aria, ma anche un affaccio ad un eventuale panorama. In un’ipotesi del genere, è possibile posizionare un mobile su tale pannello?
In altre parole, il tuo vicino di casa può mettere un armadio sul pannello o sulla ringhiera che divide il suo balcone dal tuo?
La risposta secca è: no. La Cassazione [1] ha chiarito che il posizionamento di un mobile sul confine dei due balconi è illegittima poiché, oltre a contrastare con l’estetica del palazzo, crea ombra ed ostacola il passaggio di luce ed aria alla proprietà confinante.
Nel caso specifico, il mobile separatore era una struttura a listelli in legno che occupava la parete in tutta la sua estensione, per larghezza ed altezza e pertanto impediva alla proprietaria confinante di godere della veduta obliqua e laterale. Inoltre, risultando ben visibile anche dal cortile dell’edificio, danneggiava l’estetica del palazzo.
È evidente che i separatori in legno e vetro montati sui balconi tra le proprietà vicine sono parti comuni dell’edificio, poiché la loro principale funzione pratica è quella di adornare l’edificio e diventare elementi decorativi e ornamentali. Pertanto, come chiarito dai giudici [2], l’installazione di un’opera d’arte sui separatori comuni viola il loro scopo principale e impedisce il pari uso tra i due condomini. Va quindi regolamentata secondo le norme sul diritto di comunione, ossia sull’uso della cosa comune, piuttosto che secondo la normativa sulle distanze di luci e vedute. La legge [3], a tal proposito, vieta ad ogni partecipante l’uso di una cosa comune se fatto per uno scopo diverso e se impedisce agli altri di utilizzarla secondo i loro diritti.
Alla luce di queste considerazioni, un armadio adiacente ad una parte comune dell’edificio, ossia ad un divisorio che separa i balconi è illegittimo da apporre poiché limiterebbe l’accesso e l’uso del balcone per il vicino che abita accanto. Questi a differenza del proprietario del mobile, non ne avrebbe alcun giovamento dall’utilizzo.
È questo in sintesi il ragionamento seguito dal Tribunale nel caso oggetto di giudizio che ha decretato la rimozione del manufatto e il ripristino dello stato dei luoghi.
note
[1] Cass. n. 10704/1994, n. 1132/1985;
[2]Trib. Sulmona, sent. n. 216 pubblicata il 10.10.2022;
[3] Art. 1102 cod. civ..