Come ottenere l’affidamento esclusivo dei figli


Il giudice dispone l’affidamento dei figli a uno solo dei genitori se ritiene che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse dei minori.
Quando un’unione matrimoniale entra in crisi e una coppia decide di separarsi, al giudice spetta di occuparsi dell’affidamento dei figli minori, posto che i figli maggiorenni sono in grado di prendere da soli tutte le decisioni inerenti alla loro vita. Nella maggior parte dei casi il giudice, applicando la regola generale, dispone l’affido condiviso ad entrambi i genitori per cui le decisioni di maggiore interesse per la crescita dei figli minori verranno prese di comune accordo. Nel nostro ordinamento giuridico l’affido esclusivo, cioè ad uno solo dei genitori, rappresenta invece l’eccezione. Ma in concreto quando e come si ottiene l’affido esclusivo dei figli?
Tale tipologia di affidamento può essere disposta dal giudice qualora ritenga con un provvedimento motivato che quello condiviso sia contrario all’interesse dei figli [1]. Viceversa, i minori devono essere sempre affidati ad entrambi i genitori poiché nelle separazioni è indispensabile che essi mantengano un rapporto equilibrato e continuativo sia con il padre sia con la madre. I figli devono crescere con il supporto di entrambi i genitori i quali, nonostante la rottura dell’unione coniugale, devono essere comunque presenti nella loro vita. Al padre e alla madre devono essere garantite una consuetudine di vita e delle stabili relazioni affettive con i minori ed entrambi devono cooperare nell’assistenza, nell’educazione e nell’istruzione dei figli (principio della bigenitorialità).
Indice
Quando il giudice dispone l’affidamento esclusivo?
Come detto in precedenza l’affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori rappresenta un’eccezione alla regola generale dell’affido condiviso. Può essere adottato dal giudice solo nei casi in cui il padre o la madre non sia in grado di ricoprire il proprio ruolo genitoriale in maniera adeguata. Si pensi all’ipotesi in cui la separazione è stata chiesta dalla madre a causa del comportamento violento del marito nei suoi confronti e nei confronti della figlia dodicenne. In tal caso il giudice può decidere di affidare la minore solo alla madre.
L’unica ragione che può indurre il giudice ad adottare l’affidamento esclusivo è l’interesse dei minori, ossia la necessità di garantire loro un sano sviluppo psicofisico. In genere viene disposto nelle separazioni giudiziali, cioè quelle non consensuali, quando dall’affido condiviso può derivare un grave pregiudizio per i figli, uno dei genitori è inidoneo o incapace di prendersi cura dei minori oppure i minori si rifiutano di rapportarsi con uno dei genitori.
Volendo fare degli esempi concreti il giudice può scegliere di affidare i minori ad uno solo dei genitori in caso di:
- violenza sui figli da parte dell’altro;
- forti carenze di un genitore sul piano affettivo, ovvero quando questi non provvede alla cura e all’educazione dei figli minori;
- uso di sostanze stupefacenti da parte dell’altro genitore;
- dichiarazione di incapacità di intendere e volere del padre o della madre;
- mancato versamento dell’assegno di mantenimento da parte del genitore che vi è tenuto;
- irreperibilità dell’altro genitore.
Come si ottiene l’affidamento esclusivo?
Il genitore interessato ad ottenere l’affidamento esclusivo dei figli minori deve presentare una apposita richiesta al giudice. Detta istanza può essere avanzata da ciascun genitore sia al momento della separazione sia successivamente, dopo che il giudice ha già disposto l’affido condiviso dei figli con un precedente provvedimento.
Nel primo caso la richiesta va presentata nello stesso atto con il quale è domandata la separazione; nella seconda ipotesi, invece, è necessario depositare un ricorso di revisione delle condizioni di affidamento dei figli.
Nella richiesta devono essere espressamente indicati i motivi per cui si ritiene che l’affido al padre o alla madre sia incompatibile con l’interesse dei minori. Attenzione però perché si deve trattare di ragioni rilevanti e fondate, pena l’eventuale estromissione dall’affidamento, del genitore che ha avanzato l’istanza stessa e la condanna al risarcimento del danno in caso di malafede o di colpa grave.
In caso di accoglimento della richiesta il giudice ha l’obbligo di motivare la sua decisione, spiegando nel provvedimento sia perché ritiene più idoneo il genitore affidatario sia perché individua una inidoneità nell’altro [2]. Detto altrimenti un provvedimento di affidamento esclusivo, nel quale viene individuato un genitore come più adeguato ad occuparsi dei figli minori, deve contenere una motivazione che scandisca in positivo e in negativo le competenze genitoriali e deve arrivare ad escludere la relazione con l’altro perché reca pregiudizio per l’interesse dei figli in modo da alterare e porre in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psicofisico [3].
Anche i conviventi di una coppia di fatto possono presentare istanza per l’affidamento esclusivo. In tal caso va depositato un ricorso al tribunale affinché decida le condizioni della separazione in merito ai rapporti con i figli.
I genitori possono scegliere l’affidamento esclusivo?
In alcune ipotesi specifiche i genitori stessi possono scegliere l’affidamento esclusivo ad esempio quando il padre o la madre non può essere presente nella vita dei figli minori in maniera stabile e continuativa per motivi di salute o di lavoro (vedi un militare in servizio all’estero).
L’eventuale accordo è ammesso però solo se il giudice ritenga valide le motivazioni che hanno indotto i genitori a prendere una simile decisione e se ciò risponda realmente al superiore interesse dei minori.
Quali sono le conseguenze dell’affidamento esclusivo?
Quando viene disposto l’affidamento esclusivo spetta al genitore affidatario esercitare la responsabilità genitoriale. Tuttavia, tranne che il giudice non disponga diversamente, le decisioni di maggiore rilevanza devono essere prese da entrambi i genitori come ad esempio quelle relative alla scuola, alle cure mediche, all’attività sportiva. Per ciò che attiene alle decisioni di ordinaria amministrazione, invece, il genitore affidatario può scegliere autonomamente nel rispetto dell’interesse dei minori.
Il genitore non affidatario è comunque titolare del diritto/dovere di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli, potendosi rivolgere al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse [4]. Altresì, può vedere i figli nei tempi e modi stabiliti dal provvedimento giudiziale sempre che non venga pregiudicato il loro benessere psicofisico. Inoltre, il genitore non affidatario è tenuto a corrispondere l’assegno di mantenimento.
note
[1] Art. 337, co. 1. cod. civ.
[2] Cass. Civ., sent. n. 248417/2010.
[3] Cass. Civ., sent. n. n. 1645/2022.
[4] Art. 337-quater cod. civ.
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