Vendita auto con finanziamento obbligatorio: è legale?


La concessionaria può costringere il consumatore ad acquistare un veicolo pagandolo a rate a una società finanziaria?
L’acquisto di un’auto non si fa mai a cuor leggero: occorre sempre valutare bene le offerte e la convenienza dell’affare. Trattandosi di un bene costoso, molti preferiscono il classico pagamento a rate, così da avere la disponibilità immediata del veicolo pur non avendolo pagato completamento. È in questo contesto che si inserisce il seguente quesito: è legale la vendita di un’auto con finanziamento obbligatorio?
La domanda viene posta da quanti, recandosi in concessionaria con l’intenzione di acquistare il veicolo con un bonifico che copra l’intera cifra, si sentono controbattere che la compera è necessariamente condizionata alla stipula di un contratto di finanziamento. Una condotta del genere è legittima? Vediamo cosa dice la legge.
Indice
Finanziamento auto: cos’è e come funziona?
Il finanziamento dell’auto consente di acquistare il veicolo pagandolo ratealmente. Il meccanismo è questo:
- la società finanziaria paga per intero il prezzo della vettura alla concessionaria, anticipando per conto del compratore il prezzo di acquisto dell’auto;
- l’acquirente, dal proprio canto, si impegna a rimborsare alla finanziaria il capitale anticipatogli mediante versamenti periodici, oltre agli interessi e a eventuali spese aggiuntive.
Finanziaria e concessionaria sono d’accordo?
Il meccanismo del finanziamento auto è molto comodo e va incontro alle esigenze del consumatore di poter godere sin da subito del veicolo pur dovendolo ancora pagare integralmente.
Il finanziamento, però, è molto conveniente anche per gli altri “attori” in gioco, cioè per la finanziaria e per la concessionaria, visto che solitamente tra di loro c’è un vero e proprio accordo in virtù del quale la società finanziaria paga una commissione per ogni pratica che il rivenditore le passa.
È per questo motivo che molte concessionarie promuovono l’acquisto a rate dell’auto. Ciò non significa, però, che il finanziamento sia obbligatorio oppure debba essere imposto. Vediamo perché.
È legale imporre la vendita auto con finanziamento obbligatorio?
La pratica di molte concessionarie consistente nell’imporre il finanziamento per l’acquisto di un veicolo è illegale e, come tale, può essere contestata davanti a un giudice.
L’abitudine di vendere due prodotti in maniera abbinata (auto e finanziamento), così da unire la conclusione di un contratto alla sottoscrizione di un altro, crea un vincolo tra i due contratti che può essere fatta rientrare tra le cosiddette pratiche commerciali scorrette vietate dalla legge.
Secondo il Codice del consumo [1], una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, è falsa oppure idonea a falsare in modo apprezzabile il comportamento economico del consumatore.
In altre parole, è vietata la condotta del professionista idonea ad alterare la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto a una scelta di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Queste pratiche sono attuate dal professionista con maggior forza contrattuale per ottenere un vantaggio in maniera abusiva a discapito della parte debole contrattualmente.
Nel caso di specie, imporre un finanziamento per acquistare un bene rappresenta senza dubbio una condotta scorretta che si traduce, per il consumatore, in un esborso superiore rispetto a quello che avrebbe sopportato se avesse potuto pagare il veicolo in un’unica soluzione, così come avrebbe voluto.
Il dilazionamento concesso dalla finanziaria, infatti, comporta un onere per l’acquirente, il quale deve pagare gli interessi e il costo della pratica necessaria ad accordare il prestito.
Pratiche commerciali scorrette: cosa fare?
Secondo la giurisprudenza [2], le pratiche commerciali scorrette costituiscono un’autonoma fattispecie di illecito per la quale il giudice deve stabilire il tipo di sanzione da applicare, non essendocene uno preciso previsto dalla legge.
In particolare, il consumatore raggirato dalla condotta scorretta del professionista può chiedere l’annullamento della clausola che gli è stata imposta con l’inganno e il risarcimento dei danni.
Per fare ciò, però, il contraente deve dimostrare la condotta ingannevole del venditore, il quale ha finito con l’imporgli condizioni che, altrimenti, non avrebbe accettato.
Nel caso di specie, chi ha acquistato un’auto con un finanziamento che non voleva può sperare di ottenere l’annullamento del contratto con la finanziaria se dimostra il dolo della controparte, cioè il raggiro con cui è stato indotto a pagare a rate pur non volendolo [3].
Si pensi al titolare della concessionaria che inganni il cliente dicendogli che il pagamento rateale non gli costerà un euro in più rispetto a quello effettuato in un’unica soluzione per via di un presunto tasso zero che, in realtà, non esiste.
Insomma: se la condotta ingannevole della concessionaria è stata l’unica ragione per cui il cliente ha acquistato l’auto affidandosi alla finanziaria, allora l’intero prestito va annullato, con conseguente diritto al rimborso del maggior prezzo pagato e all’eventuale risarcimento dei danni.
note
[1] Art. 20 Cod. cons.
[2] Consiglio di Stato, sent. n. 2414 del 14 aprile 2020.
[3] Art. 1439 cod. civ.
[4] Art. 1439 cod. civ.
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