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Come fare una richiesta di risarcimento danni

13 Marzo 2023 | Autore:
Come fare una richiesta di risarcimento danni

Le modalità e i tempi per inviare una diffida o citare in giudizio chi ha provocato una lesione al patrimonio, alla salute o alla vita di una persona.

Un incidente stradale causato da un altro conducente. Un pezzo di intonaco che si stacca dal muro di un edificio e procura, cadendo, una lesione a un passante. Una buca stradale coperta dal fogliame non rimosso che provoca una caduta. Un intervento chirurgico eseguito male che ha delle conseguenze permanenti. Di motivi per chiedere il risarcimento di un danno, purtroppo, non mancano. Bisogna, però, sapere come fare una richiesta di risarcimento danni, quando è legittima quella richiesta e se c’è un termine da rispettare oltre il quale qualsiasi domanda, pur avendo ragione, diventa inutile.

Innanzitutto, occorre avere chiaro il concetto di «danno risarcibile». È tale quello che è «ingiusto», cioè quando il comportamento di chi lo ha causato non è giustificato da una norma che lo consente. Inoltre, deve essere dimostrabile il nesso causale tra la condotta dell’attore e il pregiudizio subìto.

In altre parole, per poter fare una richiesta di risarcimento dei danni occorre provare:

  • che c’è stato un comportamento illecito da parte di un’altra persona;
  • che tale comportamento ha provocato un danno;
  • che il danno dipende unicamente o prevalentemente da quella condotta illecita e non da altre cause;
  • l’entità del danno (utile ai fini della quantificazione del risarcimento).

Per fare la richiesta di risarcimento, e prima di finire per vie giudiziarie, conviene sempre inviare una diffida a chi si ritiene responsabile del danno, in cui si precisa:

  • la descrizione del comportamento avuto e del danno subìto;
  • i motivi per cui si attribuisce la colpa;
  • le conseguenze del danno riportato;
  • la quantificazione del danno.

La richiesta di risarcimento va inviata con un mezzo che lasci traccia del suo ricevimento, cioè tramite:

  • raccomandata a/r;
  • posta elettronica certificata (Pec).

Il termine di prescrizione entro il quale fare la richiesta di risarcimento danni è:

  • dieci anni in caso di inadempimento di un contratto;
  • cinque anni se il danno deriva da fatto illecito;
  • due anni se il destinatario della richiesta è una compagnia di assicurazioni per un sinistro stradale.

Il termine di prescrizione inizia a decorrere da quando il danno si manifesta ed è oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato, cioè dal momento in cui quest’ultimo viene a conoscenza del comportamento illecito, indipendentemente da quando è stato attuato.

Se il fatto costituisce reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile.

Leggi anche: Risarcimento danni: prescrizione.

Se la diffida non produce alcun effetto, è possibile citare in giudizio il soggetto che si ritiene responsabile del danno subìto, indicando la cifra che si vuole ottenere. Tuttavia, spetterà al giudice valutare i fatti e a quantificare il reale valore economico della lesione.

Le tipologie di danno

La prima distinzione da fare è quella tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale.

Il danno patrimoniale riguarda la lesione subita da una persona al proprio patrimonio e immediatamente valutabile in termini economici.

Tale danno può essere:

  • emergente, se c’è un’effettiva diminuzione del patrimonio (ad esempio, l’auto distrutta in un incidente causato da un’altra persona);
  • lucro cessante, quando si verifica un mancato guadagno (ad esempio, il danno fisico che impedisce a un professionista di svolgere la sua attività lavorativa, con il conseguente calo di fatturato).

Il danno non patrimoniale riguarda la lesione di un bene che non può essere quantificato economicamente in maniera immediata: la salute, il dolore per la perdita di una persona cara, ecc.

Significa che il danno:

  • è conseguenza della violazione di un valore della personalità umana;
  • non è suscettibile di diretta valutazione economica, ma di valutazione equitativa.

Il danno non patrimoniale può essere:

  • biologico, quando riguarda la salute e l’integrità psichico fisica. La quantificazione avviene sulla base di apposite tabelle, quelle del Tribunale di Milano o di Roma;
  • morale, quando riguarda la sofferenza psicologica causata dal fatto illecito;
  • esistenziale, quando l‘azione illecita si traduce nello sconvolgimento della vita quotidiana.


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