Udienza di comparizione predibattimentale: cos’è?


Cos’è e in quali casi si procede con la citazione diretta a giudizio? In cosa consiste l’udienza filtro prevista dalla riforma Cartabia?
Il rinvio a giudizio segna il momento in cui una persona, indagata per aver commesso un crimine, diventa formalmente imputata all’interno di un processo. Per accelerare i tempi di definizione delle cause penali la riforma Cartabia ha stabilito che, ogni volta in cui si debba con la citazione diretta a giudizio (senza quindi passare per l’udienza preliminare), occorra celebrare un’udienza di comparizione predibattimentale. Cos’è e come funziona?
Come diremo a breve, si tratta di una sorta di “udienza filtro” che permette al giudice di effettuare alcuni accertamenti preliminari che possono portare perfino all’estinzione della procedura senza passare per la lunga e farraginosa fase del dibattimento dedicata all’assunzione dei mezzi di prova.
Ad esempio, durante l’udienza di comparizione predibattimentale il giudice può verificare se il reato è prescritto e le notifiche sono regolari, oppure ancora se c’è l’intenzione della persona offesa di rimettere la querela. Ma procediamo con ordine.
Indice
- 1 Cos’è la citazione diretta a giudizio?
- 2 Quando si procede con la citazione diretta a giudizio?
- 3 Cos’è l’udienza di comparizione predibattimentale?
- 4 Cosa si fa durante l’udienza di comparizione predibattimentale?
- 5 La definizione del processo durante l’udienza predibattimentale
- 6 L’appello e la revoca della sentenza di non luogo a procedere
Cos’è la citazione diretta a giudizio?
La citazione diretta a giudizio è quella che il pubblico ministero cura personalmente quando ritiene che la responsabilità dell’indagato sia evidente e, pertanto, debba essere giudicato in un regolare processo davanti a un giudice.
In pratica, la citazione diretta è il rinvio a giudizio disposto direttamente dal pubblico ministero quando si procede per reati per i quali non è prevista l’udienza preliminare.
Quando si procede con la citazione diretta a giudizio?
La legge prevede che si proceda con la citazione diretta a giudizio, escludendo quindi l’udienza preliminare, ogni volta che si tratti di contravvenzioni (reati minori, puniti con l’arresto e/o l’ammenda), oppure di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva [1].
Inoltre, si procede a citazione diretta a giudizio per delitti come:
- violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale;
- oltraggio a un magistrato in udienza;
- violazione di sigilli aggravata;
- rissa aggravata, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
- lesioni personali stradali;
- furto aggravato;
- ricettazione.
Cos’è l’udienza di comparizione predibattimentale?
A seguito della riforma Cartabia [2], la citazione diretta a giudizio deve invitare l’imputato a presenziare a una prima udienza di comparizione predibattimentale, che si celebrerà in camera di consiglio (a porte chiuse, cioè) in presenza del pubblico ministero e dell’avvocato difensore.
L’udienza di comparizione predibattimentale è una sorta di udienza filtro all’interno della quale il giudice, accertata la regolarità del contraddittorio, verifica la sussistenza di possibili condizioni che comportino la definizione immediata del procedimento, in assenza delle quali dispone la prosecuzione del giudizio davanti a un altro magistrato, il quale curerà solamente la fase del dibattimento, cioè dell’assunzione delle prove.
Cosa si fa durante l’udienza di comparizione predibattimentale?
L’udienza predibattimentale ha la finalità di preparare le incombenze preliminari al dibattimento, al fine di consentire che in quest’ultimo si svolgano soltanto le attività istruttorie e decisorie.
Insomma: il giudice dell’udienza predibattimentale “apparecchia la tavola” per il magistrato che si occuperà della successiva fase del giudizio, sempre che si riesca ad addivenire a quest’ultima.
Come anticipato, l’udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato. Alla stessa può prendervi parte anche la persona offesa e/o il suo avvocato di fiducia, ad esempio nel caso in cui voglia costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento dei danni.
Il giudice, se non deve disporre il rinvio per regolarizzare le notifiche alle parti interessate, invita i presenti a sollevare le eventuali questioni preliminari (come, ad esempio, quella inerente all’incompetenza del giudice adito).
L’udienza predibattimentale rappresenta il momento in cui l’imputato può formulare la richiesta di riti alternativi, come ad esempio il patteggiamento o l’abbreviato.
Quando il reato è perseguibile a querela, il giudice dell’udienza predibattimentale verifica se la persona offesa, ove presente, è disposta a rimettere la querela e se il querelato, dal suo canto, intende rinunciare.
Sempre nel corso della medesima udienza, il giudice verifica se l’imputazione enunciata nel decreto di citazione diretta è generica o ambigua, invitando cosi il pm a riformulare la stessa in maniera più precisa [3].
La definizione del processo durante l’udienza predibattimentale
Nel corso dell’udienza predibattimentale il giudice può definire il processo ogni volta che ricorra una delle condizioni previste dalla legge.
Ciò accade ogni volta che, sulla base degli atti trasmessi dalla Procura, si evince la sussistenza di una causa di estinzione del reato (prescrizione, remissione di querela già intervenuta, ecc.), oppure l’assenza di una condizione di procedibilità (ad esempio, quando manca la querela di parte) o ancora la presenza di una causa qualsiasi per la quale l’azione penale non deve essere proseguita.
Il giudice dell’udienza predibattimentale deve anche accertare che, in base a una prima verifica della documentazione trasmessa, l’imputato non debba essere immediatamente prosciolto perché il fatto non sussiste, perché non l’ha commesso oppure perché non costituisce reato, ovvero che l’imputato non debba essere punito per qualsiasi altra causa (ad esempio, perché il fatto è di lieve entità).
In tutte queste ipotesi, nonché ogni volta che gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna, il giudice deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere [4].
Al giudice predibattimentale viene chiesto quindi di effettuare una vera e propria scrematura (ecco perché si parla di udienza filtro), con la conseguenza che al giudice del successivo dibattimento dovranno giungere solamente procedimenti che meritano un approfondimento per via della possibile colpevolezza dell’imputato.
Infatti, se non sussistono le condizioni per pronunciare una sentenza di non luogo a procedere, e in assenza di una definizione anticipata mediante procedimenti alternativi (patteggiamento, abbreviato, ecc.), il giudice dell’udienza predibattimentale fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell’udienza dibattimentale davanti a un giudice diverso.
L’appello e la revoca della sentenza di non luogo a procedere
Contro la sentenza con cui il giudice dell’udienza predibattimentale dispone il non luogo a procedere è possibile proporre appello. Tale facoltà è concessa:
- al pubblico ministero;
- all’imputato, tranne che per i casi in cui abbia ottenuto un’assoluzione con formula piena;
- alla persona offesa, ma solo nei casi di nullità derivanti dalla violazione delle disposizioni inerenti alla notificazione del decreto di citazione diretta.
È sempre inappellabile la sentenza di non luogo a procedere che riguarda reati puniti con la sola pena pecuniaria.
Sull’impugnazione decide la Corte d’appello.
La sentenza di non luogo a procedere può altresì essere revocata se, dopo la sua pronuncia, sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l’utile svolgimento del giudizio dibattimentale. In queste ipotesi il giudice, su richiesta del pm, revoca la sentenza [5].
note
[1] Art. 550 cod. proc. pen.
[2] D. lgs. n. 150/2022.
[3] Art. 554-bis cod. proc. pen.
[4] Art. 554-ter cod. proc. pen.
[5] Art. 554-quater cod. proc. pen.
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