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Dov’è legale il tuning?

16 Marzo 2023 | Autore:
Dov’è legale il tuning?

In Italia è possibile modificare alcune parti dei veicoli solo se si provvede alla successiva omologazione da parte dell’autorità competente.

Secondo il noto fotografo del ‘900 Cecil Beaton, «solo il nostro gusto individuale, alla fine, riesce davvero a creare uno stile o una moda, poiché non si preoccupa di seguire la scia degli altri». Più o meno è quello che pensa chi acquista un’auto e comincia a dire: «Secondo me, il tetto starebbe meglio così, il muso in quest’altro modo, il motore si potrebbe migliorare». Si arriva così al tuning, cioè a quell’attività di modifica di alcune parti di un veicolo allo scopo di adattarlo alle esigenze estetiche o meccaniche del proprietario. Tuttavia, anche il gusto personale di ciascuno deve fare i conti con la normativa. Dov’è legale il tuning? In Italia è ammesso? E se sì, fino a che punto?

In Italia non esiste una legge sul tuning. Ci sono, però, delle regole contenute nel Codice della strada che devono essere rispettate e che limitano la possibilità di fare determinate modifiche ad un veicolo. La norma più importante è questa: tutti i veicoli a motore, per essere ammessi alla circolazione, devono essere soggetti all’accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalla legge [1].

Vuol dire che chi vuole fare del tuning sulla propria macchina, occorrerà sottoporla successivamente agli opportuni controlli per accertare se le modifiche apportate compromettono la sicurezza del veicolo e fino a che punto rendono quest’ultimo diverso da ciò che c’è scritto nella carta di circolazione.

In Italia è legale il tuning solo se:

  • le modifiche sono compatibili con le caratteristiche tecniche del mezzo, così come indicate nella carta di circolazione;
  • le modifiche, pur non essendo compatibili con le prescrizioni tecniche e le caratteristiche della carta di circolazione, sono approvate e omologate dal Dipartimento per i trasporti terresti.

Va ricordato, infatti, che tutti i veicoli ed i loro componenti vengono testati ed omologati per poter essere messi in commercio. Pertanto, ogni variazione deve essere conforme alla legge.

Quando deve essere omologato un veicolo con tuning?

Come detto, il tuning è legale in Italia solo se il veicolo modificato viene sottoposto successivamente a omologazione. Questa si rende necessaria, ad esempio, quando:

  • c’è una variazione dell’assetto, con più o meno pezzi rispetto a quelli previsti dal produttore;
  • viene modificata la parte meccanica;
  • c’è una variazione o sostituzione del telaio.

L’omologazione viene effettuata dai tecnici della Motorizzazione civile. In caso di esito positivo, i tecnici che hanno effettuato i controlli ne danno comunicazione entro 60 giorni al Pra (Pubblico registro automobilistico) per i dovuti adeguamenti fiscali.

Quando non è legale il tuning in Italia?

Il tuning non è legale in Italia quando il veicolo modificato circola senza essere stato successivamente omologato.

Si rischia:

  • una sanzione da 422 a 1.697 euro;
  • il ritiro della carta di circolazione.

Per non incorrere in queste sanzioni, dunque, il veicolo su cui è stato fatto il tuning deve essere omologato, ma solo se le modifiche effettuate cambiano le caratteristiche originariamente approvate dal Dipartimento per i trasporti terrestri e riportate sulla carta di circolazione.

Pertanto, non c’è bisogno di fare il controllo se:

  • viene cambiato un pezzo originale con un altro già omologato per l’auto interessata;
  • la variazione è irrilevante (si pensi a chi cambia lo stereo).

La legge vieta di modificare:

  • i paraurti, a meno che siano già previsti come opzionali in fase di omologazione e la sostituzione venga annotata sulla carta di circolazione;
  • i colori delle luci rispetto a quelli stabiliti dalla legge: quelle di posizione anteriori devono essere bianche o gialle, quelle posteriori rosse, quelle degli indicatori di direzione arancioni. Qualsiasi modifica sulle luci deve essere fatta presso un’officina autorizzata e omologata dalla Motorizzazione civile;
  • i vetri dell’auto, installando dei cristalli che oscurano completamente l’interno dell’abitacolo. Inoltre, i vetri che interessano la visuale del conducente per 180 gradi (parabrezza, finestrini laterali anteriori) non possono essere né oscurati, né coperti. È possibile utilizzare delle pellicole sui vetri laterali posteriori e sul lunotto posteriore (a patto che siano presenti i retrovisori su entrambi i lati della vettura), sempre che ci sia il marchio identificativo del costruttore e che siano omologate per il vetro sulle quali sono applicate;
  • la marmitta, a meno che le modifiche vengano omologate. La rumorosità non deve superare quella indicata sulla carta di circolazione.

Le modifiche su alettoni, spoiler e minigonne sono ammesse purché:

  • non sporgano dalla sagoma del veicolo;
  • siano efficacemente ancorate;
  • non presentino bordi appuntiti o taglienti.

note

[1] Art. 75 del codice della strada.

Autore immagine: depositphotos


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