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Cosa fare se si è testimoni di un incidente stradale?

12 Marzo 2023 | Autore:
Cosa fare se si è testimoni di un incidente stradale?

Quando bisogna fornire i propri dati e rendere dichiarazioni alle forze dell’ordine o davanti al giudice; come funziona la deposizione del teste in udienza.

Stai passeggiando tranquillamente lungo una via cittadina quando la tua attenzione viene attirata all’improvviso da uno stridore di freni: ti giri e fai appena in tempo a vedere un’autovettura che investe un pedone. La stessa cosa può capitare mentre stai guidando, e davanti a te si verifica uno scontro tra due veicoli: in questo caso assisti all’intera scena e potresti ricostruirla, se fosse necessario fornire il tuo contributo. In tutti i casi che possono verificarsi, cosa fare se si è testimoni di un incidente stradale?

Non basta rammentare che, in linea generale, la testimonianza è un dovere civico: bisogna sapere quando e come è necessario renderla, alle forze dell’ordine intervenute sul luogo del sinistro o in seguito, davanti al giudice civile e talvolta anche a quello penale, perché se nell’incidente ci sono stati feriti o morti si aprirà un procedimento per il reato di lesioni colpose, o di omicidio stradale.

La testimonianza è spesso decisiva per attribuire la responsabilità del sinistro stradale: nonostante le perizie tecniche che vengono svolte successivamente, la diffusione delle telecamere di videosorveglianza, le scatole nere o le dashcam montate a bordo dei veicoli e l’uso degli smartphone che talvolta filmano l’accaduto, le dichiarazioni orali di chi ha assistito all’evento sono ancor oggi fondamentali per descrivere le condotte di guida dei veicoli coinvolti nell’incidente (velocità, posizione, direzione, frecce inserite o non messe, manovre compiute per evitare lo scontro, ecc.) o il comportamento dei pedoni investiti.

Quando il testimone deve fornire i propri dati?

Chi assiste a un incidente stradale deve, se richiesto, fornire i propri dati ai conducenti dei veicoli coinvolti, che li riporteranno nel modello Cai (Constatazione amichevole di incidente), comunemente chiamato modulo Cid: il documento contiene un’apposita sezione dedicata all’indicazione dei testimoni e i dati che li riguardano sono il cognome, il nome, l’indirizzo e il numero di telefono. Questo vale anche per i passeggeri trasportati a bordo (in tal caso, un’apposita casella chiede di specificarlo): sono anch’essi potenziali testimoni.

Dal 2017, per porre una stretta ai “testimoni di professione” ed al fenomeno dei falsi incidenti, la legge [1] dispone che nelle cause civili non si può testimoniare più di cinque volte in tre anni, altrimenti il teste troppo assiduo rischia l’incriminazione per il reato di falsa testimonianza. Inoltre la nuova norma prevede che: «In caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa di assicurazione con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta».

La medesima legge stabilisce che, se sono trascorsi 60 giorni dalla denuncia di sinistro fatta alla compagnia assicuratrice, «fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta», ad eccezione dei testimoni rilevati dalle forze dell’ordine.

Ciò significa che l’indicazione dei testimoni ad opera delle parti private va compiuta subito, a meno che si dimostri l’impossibilità di averli potuti individuare e menzionare: in tal caso la testimonianza potrà essere ammessa nel giudizio civile (nessuna preclusione, invece, opera nel processo penale, dove la prova acquisita mediante le dichiarazioni delle persone informate sui fatti è sempre consentita). Le forze di polizia, invece, come abbiamo detto, possono sempre rilevare la presenza di eventuali testimoni del sinistro, e indicarli nei propri atti trasmessi all’Autorità giudiziaria.

Quando bisogna testimoniare?

Iniziamo col dire che i testimoni sono obbligati a fornire le proprie generalità alle forze di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, e in tale occasione gli potrà essere chiesto di rendere le dichiarazioni sull’accaduto, che saranno raccolte a verbale. Queste “persone informate sui fatti” vengono sentite a «sommarie informazioni», secondo le regole del Codice di procedura penale [2]: questo atto non è una testimonianza vera e propria, ma potrà essere acquisito agli atti del processo penale, se vi è il consenso delle parti, e comunque utilizzato in dibattimento, per contestare al testimone che afferma cose diverse, o non ricorda più i fatti, quanto aveva dichiarato nell’immediatezza.

Nel processo civile, la testimonianza di chi ha assistito al sinistro viene chiesta (tecnicamente si dice «introdotta» da una delle parti in causa, assicurazioni comprese, ed è ammessa dal giudice, che fissa l’udienza in cui la deposizione dovrà essere resa, invitando la parte richiedente a informare il testimone notificandogli (di solito con lettera raccomandata) una «intimazione a testimoniare»: ecco perché l’invito a comparire in tribunale (o, per le cause di minor valore, davanti al giudice di pace) arriva, solitamente, da un avvocato e non dal giudice. Una norma del Codice di procedura civile consente agli avvocati delle parti di acquisire la deposizione scritta dei testimoni fuori udienza, utilizzando appositi moduli che devono riportare i «capitoli di prova», cioè i quesiti cui i testi devono rispondere, già ammessi dal giudice [3].

A cosa ha diritto il testimone?

Il testimone che compare in udienza ha diritto ad un rimborso spese da parte della cancelleria dell’ufficio giudiziario, che però è di ammontare molto basso: secondo il Testo Unico delle spese di giustizia [4] ai testimoni residenti nello stesso Comune, o in un Comune limitrofo ubicato a meno di due chilometri e mezzo di distanza, spetta un’indennità di 36 centesimi di euro al giorno, mentre i testimoni non residenti nella stessa località del tribunale o del giudice di pace presso cui si sono presentati per deporre spetta il rimborso delle spese di viaggio (andata e ritorno) parametrate al prezzo del biglietto ferroviario di seconda classe, o al costo del biglietto aereo di classe economica, se il giudice ne ha autorizzato l’utilizzo.

A ciò si aggiunge, sempre per i testimoni non residenti nel luogo ove ha sede l’ufficio giudiziario, un’indennità di 72 centesimi per ogni giornata di viaggio e di 1,29 euro per ogni giorno di soggiorno nel luogo dell’esame. Tutto qui: la normativa vigente non prevede, purtroppo, il rimborso di ulteriori costi che il testimone ha dovuto sostenere per recarsi in udienza nel giorno ed orario fissato (e talvolta in più occasioni, se l’udienza per qualsiasi motivo viene rinviata e non è possibile acquisire la deposizione del teste che pure era comparso regolarmente), come le spese per il carburante, se si è optato per l’autovettura, o per il pernottamento, o anche per la perdita della giornata lavorativa.

Cosa succede se non si va a testimoniare?

Se si viene citati in udienza come testimoni, bisogna aderire alla convocazione, altrimenti si rischia l’accompagnamento coattivo in tribunale da parte della Polizia o dei Carabinieri, e una sanzione pecuniaria da 100 a 1.000 euro (che il giudice potrà revocare se si dimostra l’impossibilità a comparire).

In altre parole, l’accertamento giudiziario dei fatti non può essere paralizzato dalla mancata presentazione dei testimoni, avvenuta senza valida giustificazione (come un certificato medico di malattia che copre il giorno fissato per la comparizione). Analoghe disposizioni valgono nel processo penale, con l’unica differenza che la prima citazione viene inviata dal Pubblico ministero e le successive (se il testimone non è comparso) dal giudice.


note

[1] Art. 135, co. 3 bis,  3 ter e 3 quater del D.Lgs. n. 209/2005, intr. dalla L. n. 124/2017.

[2] Art. 351 Cod. proc. pen.

[3] Art. 257 bis Cod. proc. civ.

[4] Artt. 45 e 46 D.P.R. n. 115/2002.


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