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Tempo di arrivo di una multa

16 Marzo 2023 | Autore:
Tempo di arrivo di una multa

Quando si può presentare ricorso per chiedere l’annullamento di una sanzione per ritardo sulla notifica? Da quando decorrono i termini?

Così come l’automobilista deve rispettare le regole del Codice della strada per evitare di prendere una sanzione, anche l’organo accertatore deve rispettare determinate regole affinché il proprietario dell’auto sia obbligato a pagare. Una di queste riguarda il tempo di arrivo di una multa: se l’infrazione non è stata contestata immediatamente, ad esempio ad un controllo stradale di polizia, e arriva troppo tardi, i trasgressore potrebbe farla franca. In ogni caso, è bene sapere entro quando deve essere notificata la multa, come si calcolano i giorni e che cosa succede se non viene pagata la sanzione anche nel caso in cui il verbale sia stato inviato tardi.

Il tempo di arrivo di una multa dipende dalla data in cui viene spedita la raccomandata dall’organo accertatore della violazione. L’ufficio di polizia deve inviarla entro e non oltre 90 giorni dalla data in cui è stata commessa la violazione. Dopodiché, si è nelle mani dele Poste.

In sostanza, i 90 giorni non vanno calcolati dalla data dell’infrazione a quella in cui arriva il verbale a casa del trasgressore ma dal giorno in cui è stata rilevata la violazione a quello in cui parte la raccomandata. Se questo termine viene superato, la multa è annullabile.

Ciò, però, non significa che l’automobilista che riceve il verbale in ritardo possa stracciarlo e far finta di non averlo nemmeno visto: in assegna di impugnazione, il verbale è sempre valido. Va, pertanto, contestato davanti al Giudice di Pace o al Prefetto.

I 90 giorni entro i quali è valida la notifica di una multa decorrono dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione e non da quello in cui è stato redatto il verbale. Pertanto, se la data della violazione è, ad esempio, il 15 aprile e il verbale è stato fatto il 20 aprile, i 90 giorni decorrono dal 15.

I tempi per contestare la multa

Se il verbale è stato inviato in ritardo, cioè oltre 90 giorni dalla data in cui è stata commessa l’infrazione, l’automobilista può chiedere l’annullamento della multa:

  • al Giudice di Pace entro 30 giorni;
  • al Prefetto entro 60 giorni.

Entrambi i termini vanno calcolati dal giorno in cui è stato ricevuto il verbale. Si tratta, comunque, di giorni di calendario, quindi vanno calcolati il sabato e la domenica.

Il ricorso al Giudice di Pace richiede il pagamento de contributo unificato, mentre quello al Prefetto è gratuito. In quest’ultimo caso, l’autorità deve dare una risposta entro 210 giorni. Vige la regola del silenzio assenso: se entro quel termine la risposta non arriva, il ricorso si ritiene accolto.

Se il ricorso al Prefetto viene inoltrato attraverso l’organo accertatore, la risposta deve arrivare entro 180 giorni (anche in questo caso con la regola del silenzio assenso).

Quando arriva la multa a casa?

Il verbale di infrazione può arrivare a casa in due ipotesi:

  • se all’automobilista è stata contestata immediatamente la violazione ma si è rifiutato di accettare la consegna del verbale, ad esempio perché non ritiene giusta a sanzione. In tal caso, se la notifica viene spedita in ritardo può presentare ricorso;
  • se non è stato possibile contestare immediatamente l’infrazione: è il tipico caso della multa per eccesso di velocità rilevata da un autovelox.

Entro quando si deve pagare la multa?

Da quando riceve la notifica del verbale di infrazione, l’automobilista indisciplinato ha diverse possibilità per pagare la multa:

  • pagare entro cinque giorni: in tal caso, l’importo viene scontato del 30%;
  • pagare entro 60 giorni un importo in misura ridotta rispetto a quello che si dovrebbe versare dopo il 60° giorno.

Va precisato che in caso di multa per divieto di sosta, i termini non decorrono da quando l’agente di polizia o l’ausiliare del traffico lascia il tagliando sul parabrezza dell’auto ,a dalla data in cui il trasgressore riceve a casa la notifica.

Invece, se la sanzione viene notificata via Pec, la decorrenza parte da quando il messaggio di posta elettronica certificata è stato inviato e non da quando è stato letto da un trasgressore che potrebbe non aprire mai la casella.



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