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Procedure per l’affidamento dei figli

12 Marzo 2023 | Autore:
Procedure per l’affidamento dei figli

Separazione e divorzio dei coniugi: in presenza di figli minori qual è l’iter per l’affido condiviso e quale quello per l’affidamento esclusivo?

La materia dell’affidamento dei figli in sede di separazione e di divorzio è stata riformata dal decreto legislativo n. 154/2013. Più precisamente tale normativa ha introdotto gli articoli 337 e seguenti all’interno del Codice civile, che individuano i criteri di scelta ai quali il giudice deve attenersi quando decide sull’affidamento dei figli nei procedimenti di separazione e di divorzio. Detti criteri, peraltro, si applicano anche nell’ipotesi di separazione di genitori non sposati tra di loro. La legge di riforma sulla filiazione [1], infatti, ha equiparato i figli “naturali”, cioè nati fuori dal matrimonio, ai figli “legittimi”, ovvero nati in costanza di matrimonio, prevedendo che sia un organo giudiziario unico competente a valutare tutti i procedimenti di affidamento dei figli minori sia quelli relativi alle coppie sposate che a quelle di fatto.

In quest’articolo esamineremo proprio le procedure per l’affidamento dei figli nei casi di rottura dell’unione coniugale e dei legami tra conviventi. In tutte e due le ipotesi il giudice deve prediligere il regime dell’affido condiviso della prole ad entrambi i genitori, a meno che dallo stesso derivi un pregiudizio per i minori.

L’affido condiviso come regola generale: perché?

Nei procedimenti di separazione e di divorzio la regola generale è quella dell’affido condiviso dei figli. Se in precedenza, nella maggioranza dei casi, il giudice affidava i minori a uno solo dei coniugi, consentendo all’altro di vederli in giorni prestabiliti e ad orari ben precisi, il sistema entrato in vigore nel 2006 [2] ha riconosciuto uguali diritti e doveri sia al padre sia alla madre. Oggi quindi nei predetti procedimenti il giudice chiamato a decidere sull’affidamento dei figli minori deve valutare prioritariamente la possibilità che gli stessi restino affidati a entrambi i genitori [3].

Il principio di bigenitorialità che opera nel nostro ordinamento giuridico comporta infatti che i figli siano titolari di un diritto naturale ad avere rapporti equilibrati e continuativi con ciascuno dei genitori anche dopo la cessazione della convivenza, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale [4].

L’affido condiviso prevede la ripartizione dei compiti e di responsabilità tra padre e madre nella gestione dei figli, tale da realizzare un bilanciamento nelle sfere di competenza di ciascun genitore. In sostanza ai fini dell’operatività dell’istituto è necessario un accordo sugli obiettivi educativi, una buona alleanza genitoriale e un profondo rispetto dei rispettivi ruoli [5].

Da ciò consegue che l’affidamento esclusivo dei figli solo al padre o solo alla madre rappresenta l’eccezione, potendo essere disposto dal giudice in maniera residuale qualora ritenga che l’affidamento all’altro genitore sia contrario all’interesse dei minori [6].

Qual è procedura e quali sono le conseguenze dell’affido condiviso?

L’articolo 337-ter del Codice civile prevede espressamente che nelle separazioni e nei divorzi il giudice deve prediligere l’affido dei figli ad entrambi i genitori, orientando la propria scelta al benessere psicofisico dei minori. La norma consente tuttavia ai genitori di accordarsi sulle modalità attraverso le quali esercitare l’affido condiviso. Il giudice prende atto degli eventuali accordi intervenuti tra i genitori, se non contrari all’interesse dei figli.

Di solito nelle separazioni consensuali, i coniugi concordano liberamente tali modalità che poi vengono cristallizzate nell’accordo di separazione. Nelle separazioni giudiziali, invece, spetta al giudice adottare i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa [7].

Nell’affido condiviso la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, per cui decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute devono essere prese di comune accordo tra il padre e la madre, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Per le questioni di ordinaria amministrazione il giudice può stabilire che la responsabilità genitoriale venga esercitata separatamente, ovvero può concedere a ciascun genitore di adottare autonomamente le decisioni di natura routinaria [8].

Nel provvedimento di separazione o di divorzio il giudice stabilisce anche la residenza dei figli presso uno dei genitori (definito genitore collocatario) e determina le modalità con cui l’altro (definito genitore non collocatario) può esercitare il diritto di visita.

Nell’affido condiviso il padre e la madre devono provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, se necessario, la corresponsione di un assegno periodico. L’importo di detto assegno va calcolato tenendo conto delle attuali esigenze dei figli, del tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore [9].

L’affido condiviso si può applicare anche ai figli nati all’interno di una coppia di fatto. Vedi il caso dei genitori non sposati che si separano e si rivolgono al tribunale affinché venga regolamentato il regime di affidamento dei figli minori. In tale ipotesi il giudice può appunto decidere che i figli siano affidati sia al padre sia alla madre, salvo il consueto limite del pregiudizio per i minori.

Affidamento esclusivo: quando viene adottato dal giudice?

L’affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori può essere deciso dal giudice solo nei casi in cui il padre o la madre non sia adeguato/a a svolgere il ruolo di genitore al punto da recare pregiudizio alla prole.

Le ragioni alla base della scelta del giudice di disporre l’affidamento esclusivo sono l’interesse dei minori e la necessità di garantire loro un sano sviluppo psicofisico. Pertanto, tale tipo di affidamento viene adottato quando da quello condiviso può derivare un grave pregiudizio per i figli, quando uno dei genitori è inidoneo o incapace di prendersi cura dei minori oppure i minori si rifiutano di rapportarsi con uno dei genitori.

Come si svolge la procedura per l’affido esclusivo dei figli?

Per ottenere l’affidamento esclusivo il genitore interessato deve presentare una specifica richiesta al giudice al momento della separazione o del divorzio oppure successivamente, anche dopo che sia stato già disposto l’affido condiviso con un precedente provvedimento.

Nella prima ipotesi la richiesta va presentata nello stesso atto con il quale è domandata la separazione/divorzio mentre nel secondo caso va depositato un ricorso di revisione delle condizioni di affidamento dei figli.

Se il giudice accoglie la richiesta di affido condiviso deve motivare la sua decisione, spiegando nel provvedimento sia perché ritiene più idoneo il genitore affidatario sia perché individua una inidoneità nell’altro.

L’istanza di affidamento esclusivo può essere presentata anche dai conviventi di una coppia di fatto, depositando un ricorso in tribunale affinché decida le condizioni della separazione in merito ai rapporti con i figli.

Affido esclusivo: cosa comporta?

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Ledecisioni di maggiore rilevanza devono essere prese però da entrambi i genitori, tranne se non sia diversamente stabilito.

Il genitore non affidatario è comunque titolare del diritto/dovere di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli, potendosi rivolgere al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse [10].

Altresì, può vedere i figli nei tempi e modi stabiliti dal provvedimento giudiziale sempre che non venga pregiudicato il loro benessere psicofisico ed è tenuto a corrispondere l’assegno di mantenimento.


note

[1] L. n. 219/2012.

[2] L. n. 54/2006.

[3] Art. 337-ter, co. 2, cod. civ.

[4] Art. 337-ter, co. 1, cod. civ.

[5] Trib. Rieti, sent. n. 785/2019.

[6] Art. 337-quater, co. 1, cod. civ.

[7] Per quanto attiene alle separazioni giudiziali la cosiddetta riforma Cartabia, entrata in vigore il 28 febbraio 2023, ha previsto la possibilità di proporre contestualmente la domanda di separazione (giudiziale) e di divorzio contenzioso; in sostanza non ci saranno più due fasi, la prima davanti al presidente e la seconda dinanzi al giudice istruttore, ma si svolgerà un unico procedimento con un unico rito davanti a un solo giudice. Gli atti introduttivi (ricorso e comparsa di risposta) dovranno contenere l’allegazione completa dei fatti e dei mezzi di prova e agli stessi dovrà essere allegato un piano genitoriale, attestante le attività quotidiane dei figli, le frequentazioni parentali e amicali, le vacanze godute. La funzione di detto piano genitoriale è quella di fornire al giudice un quadro completo degli “impegni e attività quotidiane” dei figli, agevolandolo così nell’assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti nel loro interesse ma anche nella decisione della causa.

[8] Art. 337-ter, co. 3, cod. civ.

[9] Art. 337-ter, co. 4, cod. civ.

[10] Art. 337-quater, co. 3, cod. civ.


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