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Dove è legale il matrimonio gay?

17 Marzo 2023 | Autore:
Dove è legale il matrimonio gay?

L’elenco dei Paesi in cui due persone dello stesso sesso possono sposarsi. Quali effetti produce in Italia.

Matrimonio gay o unione civile? Non tutti i Paesi accettano il primo mentre aumenta il numero degli Stati in cui la seconda è possibile. Quali sono le differenze? E dove è legale il matrimonio gay?

In Europa sono 18 i Paesi in cui è ammesso il matrimonio tra due persone dello stesso sesso, ossia:

  • Austria;
  • Belgio;
  • Danimarca;
  • Finlandia;
  • Francia;
  • Germania;
  • Irlanda;
  • Islanda;
  • Lussemburgo;
  • Malta;
  • Norvegia;
  • Olanda;
  • Portogallo;
  • Regno Unito;
  • Slovenia;
  • Spagna;
  • Svezia;
  • e Svizzera.

Fuori dai confini europei, il matrimonio omosessuale è consentito in:

  • Argentina;
  • Australia;
  • Brasile;
  • Canada;
  • Colombia;
  • Costa Rica;
  • Ecuador;
  • parte del Messico;
  • Nuova Zelanda;
  • Stati Uniti;
  • Sudafrica;
  • Taiwan
  • e Uruguay.

Matrimonio gay: la legislazione in Italia

In Italia non è consentito a due persone dello stesso sesso di contrarre matrimonio come a due persone di sesso diverso: la legge permette solo di costituire un’unione civile, che non produce gli stessi effetti del matrimonio.

L’unione civile, infatti:

  • è «una specifica formazione sociale» composta da persone dello stesso sesso;
  • non prevede le pubblicazioni, quindi nemmeno le opposizioni richieste per il matrimonio. Per costituire l’unione basta la dichiarazione all’ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni: non ci sono, quindi, le formule di rito che fanno parte del rito nuziale:
  • non è consentita ai minorenni, a differenza del matrimonio, per il quale ci possono essere delle particolari concessioni riguardante l’età degli sposi;
  • non prevede la possibilità di adottare dei figli o di ricorrere alla procreazione assistita e, pertanto, nemmeno gli assegni o i congedi di paternità o di maternità;
  • non prevede l’obbligo di fedeltà;
  • non prevede il periodo di separazione prima del divorzio e nemmeno la possibilità di chiedere lo scioglimento dell’unione per la mancata consumazione del rapporto.

Il matrimonio gay all’estero è accettato in Italia?

In linea generale, se due persone dello stesso sesso si recano o abitano in uno dei Paesi sopra citati e si sposano, il matrimonio gay non ha validità come tale in Italia ma produce gli effetti di un’unione civile.

Attenzione, però:

  • se i contraenti sono entrambi italiani, oppure uno di loro è italiano e l’altro è straniero, l’atto di matrimonio non può essere trascritto in Italia ma si converte in unione civile e finisce nell’apposito registro, acquisendone gli effetti;
  • se i contraenti sono entrambi stranieri, l’atto di matrimonio può essere trascritto come tale, anche se finisce nel registro delle unioni civili, conservando l’efficacia originaria.

Gli effetti dell’unione civile in Italia

Secondo la legge Cirinnà [1], l’unione civile in Italia comporta un vincolo assimilabile a quello del matrimonio e con effetti personali, patrimoniali e successori specifici.

Alla base c’è il legame tra due persone dello stesso sesso che formalizzano la loro unione davanti all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. L’unione viene registrata negli atti dello stato civile.

Le parti indicano la residenza comune nella dichiarazione all’ufficiale di stato civile e possono adottare lo stesso cognome scelto tra uno dei due originari oppure aggiungere quello dell’altro prima o dopo il proprio cognome.

Per quanto riguarda il lato patrimoniale, il regime generale è quello della comunione legale dei beni, a meno che ci sia un diverso accordo per la scelta della separazione dei beni o la comunione convenzionale.

I diritti e i doveri reciproci delle parti di un’unione civile sono:

  • l’assistenza morale e materiale;
  • la coabitazione;
  • il contributo ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare in cui ciascuna di loro ha il diritto di abitare. Se hanno un immobile dato in affitto e il contratto è intestato a una sola delle parti, al decesso o al recesso del locatore l’altra parte ha il diritto di subentrare nel contratto. Alla morte del proprietario della casa di residenza comune, l’altra parte conserva il diritto di abitazione a vita.

Chi presta in modo continuativo la propria attività di lavoro nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento e a partecipare:

  • agli utili;
  • ai beni acquistati con essi;
  • agli incrementi dell’azienda della parte che riveste la qualifica di imprenditore salvo che sia configurabile un diverso rapporto.

Per quanto riguarda la successione:

  • senza testamento: la parte superstite succede per legge al defunto (successione legittima);
  • con testamento: il superstite ha diritto a una quota dell’eredità del defunto (successione necessaria).

Se una delle parti muore ed è lavoratore dipendente, l’altra parte dell’unione ha diritto all’indennità di recesso e al Tfr del defunto. In caso di morte di una delle parti causata da terzi (omicidio, incidente causato da altri, ecc.), la parte superstite ha diritto al risarcimento del danno.


note

[1] Legge n. 76/2016.

Autore immagine: depositphotos


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