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Danno informatico: lo sviluppatore risponde solo per dolo o colpa grave

18 Marzo 2023 | Autore:
Danno informatico: lo sviluppatore risponde solo per dolo o colpa grave

Sono uno sviluppatore software, come si inquadra la mia situazione legale (civile e penale) e quali rischi corro in caso di danno informatico? 

Il contratto di sviluppo software è un contratto atipico, tra un soggetto che richiede la realizzazione di uno specifico software, detto committente, e un professionista sviluppatore, freelance o software house, detto concedente, incaricato della realizzazione del progetto.

Il software, che presenterà le specifiche caratteristiche richieste dal cliente, dovrà essere consegnato entro un termine fissato dalle parti di comune accordo.

La sviluppo e la vendita del software vede dunque il coinvolgimento di tre parti negoziali:

  • il cliente finale che utilizzerà il software (committente) e che richiede determinate caratteristiche e funzionalità del prodotto;
  • la “software house” incaricata di fornire il prodotto (commissionaria);
  • lo sviluppatore che effettivamente realizza il software, il quale può essere un dipendente della software house o un soggetto terzo (lavoratore autonomo, piccolo imprenditore o artigiano).

In materia manca una disciplina legislativa specifica, dunque dottrina e giurisprudenza hanno assimilato il contratto di sviluppo del software al contratto di appalto o al contratto di prestazione d’opera intellettuale, a seconda che il soggetto sviluppatore sia un’azienda, oppure un lavoratore autonomo che esegue le direttive della software house a cui venderà il programma o parte di esso.

Comunque si qualifichi il rapporto, secondo la giurisprudenza prevalente, lo sviluppo e vendita software, costituisce un’obbligazione di risultato e cioè lo sviluppatore del software deve realizzare esattamente il programma o la parte di esso che gli è stata commissionata.

Nella fattispecie in esame, quando il cliente finale richiede un prodotto specifico, ad esempio un software che rediga la dichiarazione dei redditi, oppure un gestionale, o ancora un programma da utilizzare nel settore dei trasporti o delle telecomunicazioni, questo dovrà essere realizzato esattamente con le caratteristiche e secondo le direttive dettate dalla software house.

Con riguardo alla responsabilità per il danno che potesse derivare da errori generati dal software dal Lei realizzato e venduto dalla software house con licenza al cliente finale (c.d. danno informatico),  sarà quest’ultima a dover rispondere di eventuali vizi del programma informatico, salvo che gli stessi siano imputabili allo sviluppatore (Lei), in quanto abbia operato con dolo o colpa grave.

In altri termini, nel caso di specie, qualora si verifichi un problema legato ad un eventuale vizio di “qualità” del software, se Lei si è attenuto alle direttive impartite dalla software house, non potrebbe sussistere una Sua personale responsabilità nei confronti del cliente finale.

La Sua responsabilità nei confronti del cliente finale potrebbe essere solo tipo extra-contrattuale, per dolo o colpa grave nella realizzazione del prodotto.

La Sua responsabilità, invece, nei confronti della software house è di tipo contrattuale, con obbligo di realizzare la prestazione secondo le richieste della stessa e con la diligenza professionale necessaria.

Non si rinviene nel caso di specie una responsabilità di carattere penale, sempre purchè il software non comporti la produzione di un danno a causa di dolo o colpa grave da parte Sua nella relativa realizzazione.

Alla luce di quanto doverosamente premesso, consiglio tuttavia di inserire sempre una clausola di manleva nel contratto stipulato con la software house, in cui sia espressamente prevista l’esclusione di responsabilità dello sviluppatore per vizi del prodotto o non conformità alle specifiche tecniche richieste dal cliente finale, se non per dolo o colpa grave, specificando anche che l’adempimento alle direttive della software house esclude qualsivoglia tipo di colpa e di responsabilità: in questo modo la software house non potrà rivalersi sul di Lei in caso di azioni risarcitorie avviate dal cliente finale.

La clausola in questione potrebbe altresì specificare – a seconda del software realizzato – che il programma da Lei sviluppato potrebbe avere un, seppur minimo, margine di errore e che si consiglia vivamente l’utilizzo del software da parte di personale esperto: si pensi al software realizzato per monitorare il traffico ferroviario, che commetta un errore se non utilizzato sotto il costante controllo di personale esperto, oppure al programma che genera la dichiarazione dei redditi e che potrebbe commettere un errore di calcolo, se non supervisionato da un contabile che rilevi l’eventuale scorrettezza degli importi risultanti.

Articolo tratto da una consulenza resa dall’Avv. Valentina Azzini



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