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Fideiussione omnibus: la guida

14 Marzo 2023 | Autore:
Fideiussione omnibus: la guida

Forma di stipulazione, condizioni di validità, rischi, casi di nullità: cosa succede quando un soggetto garantisce con il proprio patrimonio un parente o un amico nei confronti della banca che eroga un mutuo o un finanziamento.

Si sente parlare molto spesso di fideiussione omnibus, soprattutto per quanto riguarda i mutui: il tema è importante perché tale clausola potrebbe essere nulla, e ciò potrebbe ripercuotersi sull’invalidità della garanzia prestata. Pensiamo sia utile per i consumatori fare il punto della situazione, e perciò ti proponiamo questa breve guida alla fideiussione omnibus.

Fideiussione omnibus: cos’è?

Una fideiussione viene chiamata omnibus (dal latino «per tutti») quando rappresenta l’impegno, preso da un soggetto verso una banca, di garantire l’adempimento di tutti i debiti che il soggetto garantito risulterà avere verso l’istituto di credito.

In altre parole, la fideiussione omnibus costituisce un’importante garanzia in favore della banca che eroga un mutuo, un finanziamento o altre forme di prestito, come un fido bancario o un’apertura di credito: in tali casi al momento della stipula del contratto interviene un terzo soggetto, diverso dal debitore principale, che lo affianca assicurando che provvederà a saldare con il proprio patrimonio gli eventuali debiti.

Fideiussione omnibus e debiti futuri

È importante notare che questa definizione di fideiussione omnibus comprende anche i debiti futuri, e non soltanto quelli esistenti al momento della sottoscrizione del contratto. In particolare, i debiti futuri che rientrano nella fideiussione omnibus sono quelli che risulteranno sussistenti al momento della scadenza pattuita, o nel momento in cui la banca decide di recedere dal rapporto e di esigere il pagamento dei propri crediti.

Fideiussione omnibus: a cosa serve?

Lo scopo essenziale della fideiussione omnibus è quello di garantire il soggetto che eroga il credito, quindi la banca che concede il mutuo per l’acquisto di un immobile o il finanziamento di una somma di denaro, destinata a varie finalità: se il debitore principale non è in grado di restituire, in tutto o in parte, le somme ricevute, l’istituto di credito potrà rivolgersi al fideiussore omnibus, chiedendo a lui il pagamento.

Fideiussione omnibus: quali rischi?

Il rischio principale della fideiussione omnibus è che il garante non potrà opporre di non essere a conoscenza dell’esistenza e dell’entità dei debiti accumulati dal soggetto che ha garantito verso la banca creditrice. In sostanza, il pericolo è quello di impegnarsi “al buio”, per un ammontare che potrebbe risultare superiore a quanto preventivato.

Di conseguenza, la fideiussione omnibus potrebbe rappresentare una bomba ad orologeria, pronta ad esplodere, su iniziativa della banca, in caso di inadempimento del soggetto in favore del quale era stata rilasciata la garanzia.

Fideiussione omnibus: condizioni di validità

Per evitare o almeno ridurre tali gravi conseguenze sul patrimonio del fideiussore, l’art. 1938 del Codice civile, riformato nel 1992 dalla legge sulla trasparenza delle operazioni bancarie [1], richiede come condizione di validità della fideiussione omnibus la specificazione nel contratto dell’importo massimo garantito.

Inoltre, l’art. 1956 del Codice civile, anch’esso modificato dalla legge sulla trasparenza bancaria, sancisce la nullità della preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione. È, dunque, nulla la clausola che esclude una speciale autorizzazione del fideiussore per aumentare il credito iniziale garantito a un debitore che ha avuto un peggioramento delle condizioni economiche.

Fideiussione omnibus: nullità e conseguenze

Con una recente sentenza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione [2] hanno individuato le seguenti tre clausole che rendono nulla la fideiussione omnibus:

  • la clausola che impone al fideiussore di pagare alla banca somme da quest’ultima restituite al debitore, perché non dovute, ad esempio per annullamento, inefficacia o revoca del titolo di pagamento (clausola di reviviscenza);
  • la clausola secondo cui il fideiussore rimane obbligato verso la banca anche se quest’ultima non ha richiesto il pagamento al debitore principale entro i termini stabiliti dalla legge (clausola di rinuncia ai termini): ricordiamo che il termine di decadenza previsto dall’articolo 1957 del Codice civile è di soli 6 mesi, quindi la banca non può agire contro il fideiussore senza limiti di tempo;
  • la clausola secondo cui il fideiussore è tenuto verso la banca al pagamento, anche se il debito principale deriva da un contratto poi dichiarato invalido (clausola di sopravvivenza).

In presenza di una delle suddette clausole (che sono indicate, rispettivamente, ai nn. 2, 6 ed 8 dello schema di fideiussione omnibus elaborato dall’Abi), e che sono eccessivamente gravose per il fideiussore, si applica l’articolo 1419 del Codice civile, e dunque può aversi la nullità totale o parziale del contratto. Nel caso della fideiussione omnibus, le conseguenze sono queste:

  • se le clausole nulle possono essere eliminate dal contratto senza che questo perda significato per le parti, il contratto stesso rimane valido ed efficace;
  • l’intero contratto è invece nullo, se si riesce a dimostrare che, in mancanza delle suddette clausole, le parti non lo avrebbero concluso.

Perciò in presenza delle suddette situazioni il fideiussore può rivolgersi al giudice per far dichiarare la nullità totale o parziale della fideiussione omnibus. Ciò comporta che il fideiussore:

  • se aveva pagato somme non dovute, in virtù di una clausola di fideiussione omnibus dichiarata nulla, può chiederne la restituzione;
  • se per effetto di ciò ha subito un danno, può essere risarcito, dimostrando la consistenza e l’ammontare del pregiudizio.

Puoi approfondire l’argomento nell’articolo “Fideiussioni bancarie: quando sono nulle?“.


note

[1] L. n. 154/1992.

[2] Cass. S.U. sent. n. 41994/2021. Principio di diritto affermato: «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n.287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.2, comma 3 della legge succitata e dell’art.1419 Cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti».


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