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Cos’è il divorzio e come posso ottenerlo?

14 Marzo 2023 | Autore:
Cos’è il divorzio e come posso ottenerlo?

Procedura di divorzio ante e post Riforma Cartabia; la differenza con la fase della separazione. I consigli su cosa fare se uno dei due coniugi si rifiuti di concedere il divorzio.

Il divorzio è la “fase finale” del lungo calvario della fine di un matrimonio. Con il divorzio si rompe definitivamente il legame che univa i coniugi, vengono meno tutti i diritti e i doveri eccetto l’eventuale assegno divorzile o gli alimenti ove riconosciuti ad uno dei due (al coniuge economicamente più debole).

Il divorzio è il procedimento con cui si sciolgono o cessano gli effetti civili del matrimonio (a seconda del rito scelto – civile o canonico): in altre parole, solo dopo il divorzio non si è più marito e moglie. Ma prima del divorzio è necessario procedere a un gradino intermedio: la separazione. Quest’ultima è obbligatoria (salvo alcuni rari casi). Ma procediamo con ordine e vediamo cos’è il divorzio e come si può ottenere.

In questo articolo ti spiegheremo qual è la differenza tra separazione e divorzio, qual è la nuova procedura per divorziare e quindi sciogliere il matrimonio, quali difese adottare e le regole per il divorzio consensuale e quello giudiziale.

Differenza tra separazione e divorzio

La separazione è la prima fase per sciogliere il vincolo matrimoniale. Con la pronuncia della separazione i due coniugi non dovranno più rispettare l’obbligo di fedeltà e quello di coabitazione ma rimarranno “in vita” tutti gli altri diritti e doveri, tra cui: diritti ereditari, l’obbligo di assistenza materiale del coniuge, la gestione e cura della famiglia nonché di educazione dei figli (ove esistenti).

Il divorzio è la seconda fase, e anche l’ultima, con cui per il nostro ordinamento i coniugi perderanno la loro qualifica e saranno nuovamente liberi di risposarsi. Dunque con la dichiarazione di cessazione o scioglimento degli effetti civili del matrimonio gli ex coniugi perderanno ogni diritto nei confronti dell’altro e non dovranno rispettare alcun obbligo, eccetto l’eventualità di un assegno divorzile o della corresponsione degli alimenti in favore dell’ex coniuge economicamente più debole.

Divorzio consensuale e giudiziale: differenza

Per divorzio consensuale s’intende quella procedura “pacifica” attraverso la quale i coniugi esprimono la loro volontà di cessare o sciogliere gli effetti civili del matrimonio congiuntamente (insieme). Ed infatti si presenterà un unico ricorso congiunto in cui figureranno entrambi i coniugi rappresentati da un unico legale o da un legale per parte, che confermeranno le volontà degli assistiti.

Per divorzio giudiziale, invece, s’intende quella procedura contenziosa, ove i coniugi non sono d’accordo sulle condizioni da inserire in ricorso, in quanto hanno necessità e domande diverse, per cui uno dei due procederà senza l’altro depositando il ricorso giudiziale.

Procedura di divorzio ante Riforma Cartabia

Ante Riforma l’unica possibilità per poter realizzare il divorzio (consensuale o giudiziale), si configurava una volta decorsi sei mesi dalla procedura di separazione consensuale (con accordo), o un anno dalla procedura di separazione giudiziale (senza accordo).

I coniugi trascorso il predetto termine potevano (possono farlo ancora oggi) procedere alla richiesta di divorzio.

Procedura di divorzio post Riforma Cartabia

Post Riforma è stata introdotta un’ulteriore possibilità per poter realizzare il divorzio. Sarà possibile nello stesso atto con cui si chiede la separazione proporre domanda di divorzio. Il divorzio verrà “attivato” in automatico.

Ma soffermiamoci sulla procedura: l’articolo di riferimento è il 473-bis. 49, che introduce la possibilità del cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Al primo comma dell’art. 473- bis. 49 è prevista proprio la possibilità di proporre in contemporanea la domanda di separazione e di divorzio, precisando che comunque il divorzio potrà essere pronunciato solo dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa vigente. Ed infatti il divorzio potrà essere pronunciato solo dopo che sia stata pronunciata, nello stesso giudizio, la sentenza parziale di separazione e che questa sia passata in giudicato(non sia più impugnabile). Qualora tali presupposti non dovessero essere sussistenti, la domanda di divorzio dovrà essere dichiarata improcedibile.

In concreto, l’attore, con il proprio atto introduttivo (il ricorso), presenta due diverse conclusioni: con la prima, chiede la separazione dei coniugi, con pronuncia parziale sul loro stato; con la seconda, sul presupposto del passaggio in giudicato della decisione di separazione, chiede pronunciarsi il divorzio.

Cosa posso fare se l’altro si rifiuta di concedermi il divorzio?

Come abbiamo fin qui visto, esistono due possibili domande di divorzio quella congiunta e quella giudiziale.

Nel caso in cui uno dei due sia di ostacolo alla pronuncia di divorzio e quindi tenti in ogni modo di evitarlo, potrai procedere da solo.

Il tuo avvocato depositerà un ricorso giudiziale ove indicherà tutte le tue ragioni e le richieste che intendi far valere in giudizio. Solamente dopo la notifica del ricorso l’altro coniuge, che non voleva concederti il divorzio, dovrà costituirsi in giudizio con il proprio avvocato e qualora non dovesse costituirsi, il giudizio andrà avanti anche senza di lui.



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