Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Come farsi risarcire il danno da fermo tecnico

15 Marzo 2023 | Autore:
Come farsi risarcire il danno da fermo tecnico

Incidente stradale: il tempo durante cui l’auto è in officina e non può essere usata è oggetto di risarcimento. 

Il fermo tecnico in caso di incidente stradale indica l’impossibilità di utilizzare il proprio veicolo a causa dei danni subiti in seguito all’incidente stesso. In pratica, il veicolo rimane fermo in officina o in un deposito, in attesa delle riparazioni necessarie per poter tornare in circolazione. Questo periodo di fermo tecnico può durare da pochi giorni fino a diverse settimane, a seconda della gravità dei danni e dei tempi di riparazione.

Il fermo tecnico può avere conseguenze economiche significative per il proprietario del veicolo, che potrebbe dover fare affidamento su mezzi di trasporto alternativi per continuare a muoversi, ad esempio noleggiando un’auto sostitutiva. In questo caso, il proprietario del veicolo danneggiato ha diritto al risarcimento del danno da fermo tecnico, ovvero al rimborso dei costi sostenuti per noleggiare un’auto sostitutiva.

Il diritto al risarcimento del danno da fermo tecnico è riconosciuto dalla giurisprudenza in caso di incidenti stradali causati da terzi. Vediamo allora come farsi risarcire il danno da fermo tecnico.

Secondo la Cassazione [1], la dimostrazione del danno da fermo tecnico può essere fornita mediante la fattura di noleggio di un’auto sostitutiva. In questo caso, il danneggiato non è tenuto a dimostrare anche la necessità di dover fare ricorso a un’altra vettura. La Corte Suprema ha infatti stabilito che la spesa sostenuta per il noleggio del veicolo sostitutivo è di per sé sufficiente a dimostrare il danno subito.

Il caso esaminato dalla Cassazione riguardava una società di autonoleggio che aveva subito danni in un incidente e aveva noleggiato un’auto sostitutiva. Il giudice di pace aveva rigettato la richiesta di risarcimento del danno, ritenendo non provata la necessità del noleggio. Il tribunale aveva confermato la pronuncia, ma la società di autonoleggio aveva presentato ricorso in Cassazione.

La Corte Suprema ha accolto il ricorso, stabilendo che la dimostrazione del danno da fermo tecnico può essere fornita mediante la fattura di noleggio dell’auto sostitutiva. Non è necessario dimostrare anche la necessità del noleggio, ma solo la spesa sostenuta. Tuttavia, la prova del danno deve essere allegata e dimostrata, e non può avere a oggetto la semplice indisponibilità del veicolo. La perdita subita deve consistere nella dimostrazione: 

  • della spesa sostenuta per il noleggio 
  • o della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo.

In altri termini, la prova che le spese sostenute per il noleggio del veicolo sostitutivo sono dovute al fermotecnico del veicolo danneggiato non consiste nella dimostrazione che il proprietario “avesse davvero necessità di servirsene” e, cioè, nella dimostrazione dell’uso del veicolo sostitutivo, ma nella dimostrazione che quelle spese sono state rese necessarie dal danneggiamento del proprio veicolo [2].

In sintesi, per ottenere il risarcimento del danno da fermo tecnico è sufficiente dimostrare la spesa sostenuta per il noleggio dell’auto sostitutiva mediante la fattura. Non è necessario dimostrare anche il danno concreto subito dal conducente. 

Inoltre, La sosta forzosa non comporta automaticamente e necessariamente un danno pari al premio assicurativo “inutilmente pagato” durate il periodo della riparazione, in quanto il proprietario del mezzo potrebbe chiedere la sospensione della efficacia della polizza: il non chiederlo comporta negligenza dell’assicurato che non può pretendere il risarcimento [3].

In caso di contestazione, spetta al danneggiato dimostrare la spesa sostenuta e la perdita subita a causa dell’indisponibilità del veicolo.


note

[1] Cass. ord. n. 7358/2023. In caso di sinistro stradale, basta la fattura del noleggio di un veicolo sostitutivo per avere il danno da fermo tecnico. Il danneggiato, pertanto, non è tenuto a dimostrare la necessità di dover fare ricorso ad un’altra vettura.

[2] Cassazione civile sez. III, 19/09/2022, n.27389. Tribunale Taranto sez. II, 22/08/2022, n.2159. Il risarcimento del danno derivante da fermo tecnico non è sussistente ‘in re ipsa’, quale conseguenza automatica dell’incidente, ma necessita di esplicita prova, che attiene sia al profilo della inutilizzabilità del mezzo per tutti i giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, sia al profilo della necessità del proprietario di servirsene, così che, dalla sua mancata utilizzazione, ne sia derivato un danno, quale, ad esempio, quello derivante da impossibilità allo svolgimento di una attività lavorativa, ovvero da esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi.

[3] Cass. sent. n. 20620/2015

Cass. civ., sez. III, ord., 14 marzo 2023, n. 7358

Presidente Cirillo – Relatore Moscarini

Rilevato che:

Le società Autonoleggio MeD s.r.l. e Autocarrozzeria F.lli C. s.r.l., dichiarando di essere cessionarie dei crediti vantati da C.A. per i danni subiti a causa di un sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto a seguito di tamponamento da parte di una […] guidata da C.S. , convennero in giudizio quest’ultima e la Credit Agricole Assicurazioni SpA, in regime di indennizzo diretto, chiedendo la condanna delle convenute al pagamento, in favore di Autonoleggio MeD s.r.l., della somma di Euro 323 a titolo di risarcimento del costo di noleggio di una vettura sostitutiva per quattro giorni di fermo tecnico dell’auto del danneggiato e, in favore di Autocarrozzeria F.lli C. s.r.l., della somma di Euro 2.771,00 sostenuta per la riparazione veicolo;

nel contraddittorio con la compagnia di assicurazione convenuta, fu disposta consulenza tecnica d’ufficio per la quantificazione dei danni materiali subiti ed acquisita una prova testimoniale che confermò la necessità per il danneggiato di fruire di un mezzo sostitutivo:

il Giudice di Pace di (omissis), pur ritenendo pacifico che il C. avesse noleggiato una vettura sostitutiva per l’importo di Euro 320, rigettò la domanda ritenendo non provata la necessità del noleggio;

il Tribunale di La Spezia, adito in appello, ha rigettato l’impugnazione, ritenendo che la necessità del noleggio di un veicolo sostitutivo avrebbe dovuto essere provata in via documentale e non lo era stata;

avverso la sentenza Autonoleggio MeD s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;

ha resistito Credit Agricole Assicurazioni SpA con controricorso;

la causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale ricorrendo i presupposti di cui all’art. 380 bis comma 1 c.p.c. in vista della quale entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che:

con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dei principi in materia di responsabilità per danni da fermo tecnico e degli artt. 1223 e 2056 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere il Tribunale ritenuto che, ai fini della -risarcibilità del danno da fermo tecnico, fosse necessario dimostrare la necessità in concreto del ricorso al veicolo sostitutivo e non anche la sola dimostrazione di aver sostenuto la relativa spesa, trattandosi di una perdita subìta dal danneggiato in conseguenza diretta ed immediata del fatto illecito;

con il secondo motivo di ricorso – violazione e/o falsa applicazione della Cost., art. 2 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n, 3 c.p.c. – il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia ritenuto che ‘onere di dimostrare la necessità di usufruire di un mezzo sostitutivo fosse conseguenza del principio costituzionale di solidarietà sociale inteso quale necessità di evitare l’imputazione di cosyti non necessari in capo al danneggiante;

con terzo motivo di ricorso -violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. -il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia ritenuto necessario che le cli-costanze riferite dalla sorella del ricorrente fossero confermate tramite riscontro documentale;

il ricorso è fondato in forza del consolidato principio di questa Corte secondo il quale il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo o della perdita subìta per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo (Cass., 3, n. 13718 del 31/5/2017; Cass., 6-3, n. 5447 del 28/2/2020; Cass., 3, n. 27389 del 18/9/2022);

nel caso di specie, pur fornita la prova della spesa sostenuta per il fermo tecnico, il Tribunale ha ritenuto, discostandosi dalla giurisprudenza di questa Corte, necessaria anche la dimostrazione della necessità della spesa;

la motivazione è altresì incomprensibile nella parte in cui ha ritenum inattendibile la testimonianza raccolta in giudizio perché non riscontrata in via documentale;

ne consegue la necessità di cassare la sentenza e di rinviare la causa al Tribunale di La Spezia in persona di altro magistrato, per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di La Spezia, in persona di altro magistrato, per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese.


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube