Cass. civ., sez. III, ord., 14 marzo 2023, n. 7358
Presidente Cirillo – Relatore Moscarini
Rilevato che:
Le società Autonoleggio MeD s.r.l. e Autocarrozzeria F.lli C. s.r.l., dichiarando di essere cessionarie dei crediti vantati da C.A. per i danni subiti a causa di un sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto a seguito di tamponamento da parte di una […] guidata da C.S. , convennero in giudizio quest’ultima e la Credit Agricole Assicurazioni SpA, in regime di indennizzo diretto, chiedendo la condanna delle convenute al pagamento, in favore di Autonoleggio MeD s.r.l., della somma di Euro 323 a titolo di risarcimento del costo di noleggio di una vettura sostitutiva per quattro giorni di fermo tecnico dell’auto del danneggiato e, in favore di Autocarrozzeria F.lli C. s.r.l., della somma di Euro 2.771,00 sostenuta per la riparazione veicolo;
nel contraddittorio con la compagnia di assicurazione convenuta, fu disposta consulenza tecnica d’ufficio per la quantificazione dei danni materiali subiti ed acquisita una prova testimoniale che confermò la necessità per il danneggiato di fruire di un mezzo sostitutivo:
il Giudice di Pace di (omissis), pur ritenendo pacifico che il C. avesse noleggiato una vettura sostitutiva per l’importo di Euro 320, rigettò la domanda ritenendo non provata la necessità del noleggio;
il Tribunale di La Spezia, adito in appello, ha rigettato l’impugnazione, ritenendo che la necessità del noleggio di un veicolo sostitutivo avrebbe dovuto essere provata in via documentale e non lo era stata;
avverso la sentenza Autonoleggio MeD s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;
ha resistito Credit Agricole Assicurazioni SpA con controricorso;
la causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale ricorrendo i presupposti di cui all’art. 380 bis comma 1 c.p.c. in vista della quale entrambe le parti hanno depositato memoria.
Considerato che:
con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dei principi in materia di responsabilità per danni da fermo tecnico e degli artt. 1223 e 2056 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere il Tribunale ritenuto che, ai fini della -risarcibilità del danno da fermo tecnico, fosse necessario dimostrare la necessità in concreto del ricorso al veicolo sostitutivo e non anche la sola dimostrazione di aver sostenuto la relativa spesa, trattandosi di una perdita subìta dal danneggiato in conseguenza diretta ed immediata del fatto illecito;
con il secondo motivo di ricorso – violazione e/o falsa applicazione della Cost., art. 2 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n, 3 c.p.c. – il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia ritenuto che ‘onere di dimostrare la necessità di usufruire di un mezzo sostitutivo fosse conseguenza del principio costituzionale di solidarietà sociale inteso quale necessità di evitare l’imputazione di cosyti non necessari in capo al danneggiante;
con terzo motivo di ricorso -violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. -il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia ritenuto necessario che le cli-costanze riferite dalla sorella del ricorrente fossero confermate tramite riscontro documentale;
il ricorso è fondato in forza del consolidato principio di questa Corte secondo il quale il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo o della perdita subìta per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo (Cass., 3, n. 13718 del 31/5/2017; Cass., 6-3, n. 5447 del 28/2/2020; Cass., 3, n. 27389 del 18/9/2022);
nel caso di specie, pur fornita la prova della spesa sostenuta per il fermo tecnico, il Tribunale ha ritenuto, discostandosi dalla giurisprudenza di questa Corte, necessaria anche la dimostrazione della necessità della spesa;
la motivazione è altresì incomprensibile nella parte in cui ha ritenum inattendibile la testimonianza raccolta in giudizio perché non riscontrata in via documentale;
ne consegue la necessità di cassare la sentenza e di rinviare la causa al Tribunale di La Spezia in persona di altro magistrato, per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di La Spezia, in persona di altro magistrato, per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese.