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Quali danni sono risarcibili?

15 Marzo 2023 | Autore:
Quali danni sono risarcibili?

Come funziona il risarcimento del danno e come si quantifica: i danni patrimoniali e morali, i danni contrattuali e da fatto illecito. La guida. 

Non perché una persona ha violato la legge è anche tenuta a risarcire la vittima. Il danno non è insito nella condotta illecita: va dimostrato. Pertanto non tutti i danni possono essere risarciti. Nel nostro ordinamento infatti vige il principio secondo cui la richiesta di risarcimento, oltre a dover essere fondata su prove certe, deve attenere a danni concreti, presenti e non solo paventati. Né è possibile intraprendere azioni per questioni di mero principio. E questo vale sia per i danni patrimoniali che per quelli morali.

Proprio per dipanare ogni dubbio, in questo articolo ci occuperemo di spiegare quali sono i danni risarcibili. Individueremo cioè come si fa ad ottenere il risarcimento del danno e come si dimostra il danno. Poi vedremo quali sono i vari tipi di danni che vanno risarciti e come si quantifica il risarcimento stesso. Ma procediamo con ordine.

Quanti tipi di danni esistono?

I danni possono essere catalogati in diversi modi. Li vedremo qui di seguito in modo analitico.

Illeciti contrattuali ed extracontrattuali

A seconda del fatto che genera il danno possiamo parlare di:

  • danni contrattuali; 
  • danni extracontrattuali. 

I danni contrattuali sono quelli che derivano dall’inadempimento di un contratto. Si pensi a un utente che stipuli un contratto con una compagnia del telefono ma che, a causa di un disservizio, rimanga una settimana senza linea. Si pensi poi a un’azienda che non saldi un debito contratto con un’altra azienda, generando in quest’ultima un grave problema di liquidità.

I danni extracontrattuali sono quelli derivanti da comportamenti illeciti che non traggono origine da un contratto. Si pensi al caso di un condomino che subisca infiltrazioni di acqua provenienti dal tetto del condominio. Si pensi a una persona che diffama un’altra.

Danni patrimoniali e non patrimoniali

A seconda poi del tipo di conseguenza che la condotta illecita procura alla vittima, si distingue tra:

  • danni patrimoniali;
  • danni non patrimoniali.

I danni patrimoniali sono quelli che procurano una perdita del patrimonio della vittima. A loro volta si distinguono in:

  • lucro cessante;
  • danno emergente.

Il lucro cessante costituisce il reddito perso dalla vittima a causa dell’illecito. Si pensi a una persona che, a causa di un incidente, non può svolgere più la professione, perdendo così il fatturato di un anno.

Il danno emergente sono invece le spese sostenute dalla vittima a seguito dell’illecito. Si pensi alla riparazione dell’auto incidentata, alle spese mediche conseguenti a una aggressione e così via.

I danni non patrimoniali sono invece quelli che non attengono alla sfera economica della vittima. Si distinguono in:

  • danni morali;
  • danno biologico;
  • danno esistenziale.

Il danno morale è la sofferenza interiore conseguente all’illecito. Si pensi al padrone di un cane investito da un’auto che pianga la morte del fido compagno; si pensi anche alla sofferenza fisica che una persona subisce a causa della frattura di un arto e di una operazione chirurgica.

Il danno morale viene quantificato dal giudice in via equitativa, sulla base cioè di quanto gli appaia giusto.

Il danno biologico è invece costituito dalla limitazione di funzionalità fisica conseguente all’illecito. Questa limitazione può riguardare tutto il corpo (si pensi a una persona che debba stare una settimana a letto dopo un incidente), una sola parte (si pensi a una persona con una mano ingessata); può poi essere temporanea (si pensi a una fasciatura per un mese) o definitiva (si pensi a una persona che perda l’articolazione di una spalla dopo una caduta).

Il danno biologico viene determinato sulla base di tabelle redatte da alcuni tribunali (ad es. Milano e Roma), che tengono conto dei punti di invalidità accertati dal medico legale e dall’età della vittima.

Il danno esistenziale è la lesione alla vita di relazione conseguente all’illecito. Si pensi a una persona che subisca uno sfregio in volto o che perda la possibilità di procreare.

Quali sono le condizioni per poter ottenere il risarcimento

Per ottenere il risarcimento, condizione essenziale è che la vittima dimostri:

  • l’illecito;
  • il danno.

Come anticipato sopra, la semplice esistenza dell’illecito non garantisce il risarcimento. Facciamo un esempio. Si pensi a una persona che lamenti il fatto che il vicino di casa faccia rumore la notte. Se la vittima non prova anche di aver subito una compromissione della qualità della vita, alcun giudice gli riconoscerà il risarcimento. E ciò perché ben potrebbe avvenire, ad esempio, che nelle notti in cui il vicino fa rumore, la presunta vittima è in realtà in discoteca o sta lavorando e quindi non subisce alcun danno. 

Senza la prova di un danno quindi non ci può essere risarcimento.

Come deve essere il danno?

Per ottenere il risarcimento il danno deve essere:

  • certo;
  • attuale; 
  • non irrisorio;
  • derivante da un comportamento illecito. 

Partiamo dal primo presupposto: la certezza del danno. Per poter richiedere un risarcimento, è necessario che vi sia un danno effettivo e certo. Non è sufficiente ipotizzare un danno generico o basarsi su questioni di principio. In altre parole, la mera condotta illecita non è di per sé sufficiente a giustificare un risarcimento: occorre dimostrare che il danno sia concreto e abbia causato un pregiudizio alla vittima.

Il risarcimento dei danni è poi legato all’effettiva presenza di un danno attuale, ovvero un danno che si è già verificato o che è attualmente in corso di verificarsi. Non è possibile richiedere il risarcimento per eventuali danni futuri o solo ipotizzati.

Ciò non esclude il risarcimento anche per le ripercussioni future che un evento può avere. Ad esempio, nel caso di una persona che ha subito un incidente stradale e ha riportato un’invalidità permanente, il risarcimento deve tener conto di tutte le conseguenze fisiche che la persona subirà per il resto della sua vita, considerando quindi anche i futuri costi medici e l’impatto sul reddito.

In sintesi, il risarcimento dei danni deve essere basato sulla presenza effettiva di un danno attuale, ma può includere anche le conseguenze future che derivano dal danno subito.

Per poter richiedere il risarcimento, il danno subito non deve essere irrisorio o insignificante. Non è possibile ottenere un risarcimento per pregiudizi che non hanno alcun valore economico o che sono di valore risibile. Ad esempio, se il gatto del vicino fa i bisogni sulla piantina di basilico del vicino facendola appassire, non è dovuto alcun risarcimento sebbene il padrone del gatto sia responsabile per i danni causati dal proprio animale. Allo stesso modo, non è dovuto alcun risarcimento se una persona sporca il pavimento di un’altra e la macchia può essere facilmente rimossa. Infine, l’invio di una email spam non è risarcibile poiché la cancellazione della stessa non richiede alcun rilevante sacrificio.

In sostanza, per poter richiedere il risarcimento, il danno subito deve essere effettivamente rilevante, e avere un valore economico o un impatto significativo sulla vita della persona lesa. Il risarcimento non è dovuto per danni privi di valore economico o di valore insignificante.

Per poter richiedere il risarcimento, il danno subito deve derivare da un comportamento illecito, ovvero vietato da una norma, anche se non c’è malafede da parte del responsabile. Ad esempio, se un medico lascia involontariamente delle garze all’interno della pancia del paziente durante un’operazione, dovrà risarcire il danno causato anche se non ha voluto commettere l’errore.

Tuttavia, se il comportamento del responsabile non è illecito, ma piuttosto rientra nell’esercizio di un suo diritto, come ad esempio la demolizione di una casa, non sarà possibile richiedere il risarcimento del danno causato alle persone che si trovano vicine e che subiscono il disturbo della polvere.

In sintesi, per richiedere il risarcimento del danno subito, è necessario dimostrare che esso sia stato causato da un comportamento illecito, anche se involontario, e non da un comportamento legittimo del responsabile.

Quali danni non sono risarcibili?

Tutti i danni che non rispondono ai requisiti appena indicati non sono risarcibili. Ne abbiamo fatto un lungo elenco nell’articolo Quali sono i danni non risarcibili. Il primo concetto espresso in tale articolo è che non è possibile richiedere il risarcimento per i danni procurati dal danneggiato stesso. Inoltre, se il danneggiato non si adopera per impedire l’aggravarsi del danno, non ha diritto al risarcimento. Ad esempio, nel caso di un’infiltrazione d’acqua dal soffitto dell’appartamento soprastante, il titolare dell’immobile danneggiato deve spostare la mobilia che potrebbe rovinarsi a causa dello stillicidio, altrimenti non può poi richiedere il risarcimento.

I danni causati da forza maggiore o caso fortuito non sono risarcibili. Inoltre, il danno deve essere il risultato diretto della condotta illecita e deve avere un rapporto di causa-effetto. Ad esempio, se durante una tempesta un albero cade sulla macchina di qualcuno, non si può imputare la colpa al proprietario dell’albero e quindi non è possibile richiedere il risarcimento, a meno che il fatto non fosse prevedibile a causa di una cattiva manutenzione dell’albero.

In sintesi, per poter richiedere il risarcimento, il danno deve essere causato da una condotta illecita dell’altra parte e non può essere provocato dal danneggiato stesso. Inoltre, il danno deve essere il risultato diretto della condotta illecita e non deve essere causato da forza maggiore o caso fortuito.

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