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Cosa fare al posto della donazione?

15 Marzo 2023 | Autore:
Cosa fare al posto della donazione?

Alternative alla donazione: perché la donazione non conviene sempre. I rischi in caso di contestazioni da parte degli eredi. 

La donazione non è sempre la migliore scelta per trasferire la proprietà di un bene. Essa infatti può essere contestata dagli eredi del donante entro 10 anni dalla morte di questi. Tale circostanza la rende un atto sconsigliato da gran parte dei notai: nessuno infatti acquisterebbe un bene il cui venditore lo ha ricevuto in donazione, sapendo di doverlo restituire agli eredi di quest’ultimo, anche se ha pagato il prezzo in buona fede. A ciò si aggiunge peraltro il fatto che la donazione può essere revocata dai creditori del donante entro cinque anni se questi, con tale atto, si è spogliato dei propri beni.

Dunque cosa fare al posto della donazione? Quali sono le alternative per aggirare i problemi che la donazione comporta? Cerchiamo di fare il punto della situazione. 

I problemi della donazione

Come abbiamo anticipato, la donazione presenta alcuni problemi ma, per comprenderli, bisogna fare una breve premessa.

La legge qualifica il coniuge e i figli del defunto (o, in assenza di figli, i genitori) come eredi legittimi: questi cioè non solo non possono mai essere diseredati ma hanno comunque diritto a una quota minima del suo patrimonio: la cosiddetta “legittima”.

Se la legittima viene lesa con disposizioni testamentarie in favore di altri soggetti o con donazioni fatte in vita dal defunto, gli eredi legittimi possono contestare la divisione dell’eredità e andare ad attaccare le donazioni fatte dal defunto partendo dalle ultime e risalendo via via alle prime, fino a quando non hanno ricostituito la propria quota di legittima. 

Tale azione, nota come «azione di riduzione» per lesione della legittima, può essere intrapresa entro 10 anni dalla morte del donante. Non è invece possibile agire quando ancora il donante è vivo.

Non è tutto. Anzi, qui viene l’aspetto più problematico. Se il beneficiario della donazione dovesse vendere il bene ricevuto in donazione prima che il donante muoia, gli eredi di quest’ultimo potrebbero riprendersi il bene stesso con la cosiddetta «azione di restituzione». Questo significa che l’acquirente dovrebbe restituire ciò che ha già regolarmente pagato, eventualmente poi rivalendosi contro il venditore. L’azione di restituzione va però esercitata entro 20 anni dalla donazione stessa. 

Dunque ecco il primo problema della donazione: chi riceve un bene per donazione difficilmente lo può vendere prima di 20 anni dalla donazione. E ciò perché l’acquirente resterà con la spada di Damocle della restituzione finché tale termine non sia scaduto.

Il secondo problema della donazione deriva dal fatto che, se il donante aveva dei debiti e la donazione ne ha impoverito il patrimonio tanto da rendere impossibile al creditore di recuperare i soldi dovutigli tramite pignoramento, la donazione può essere oggetto di revocatoria. In altri termini il creditore può rendere inefficace la donazione. E, per fare ciò, nel primo anno dalla donazione non ha neanche bisogno di avviare una causa: gli basta trascrivere il pignoramento nei registri immobiliari. 

Il termine ultimo per l’azione revocatoria è di 5 anni.

Le alternative alla donazione: la donazione indiretta

La donazione è un contratto in forza del quale un soggetto – il donante – dona a un altro soggetto – il donatario – un bene mobile o immobile, a titolo gratuito, ossia senza corrispettivo.

Se la donazione ha ad oggetto immobili o beni mobili di non modico valore (come ad esempio una consistente somma di denaro), la donazione richiede l’atto notarile e la presenza di due testimoni; diversamente la donazione è nulla.

Questo schema è chiamato “donazione diretta”. 

In alternativa alla donazione diretta si può procedere con la donazione indiretta. Alla donazione indiretta si fa ricorso tutte le volte in cui una persona vuol donare un bene specifico che però non è nel proprio patrimonio ma va acquistato; sicché il donante, anziché comprare il bene e poi donarlo al beneficiario, dà a quest’ultimo i soldi per pagare il relativo prezzo. Si pensi al padre che, volendo regalare al figlio una casa, gli faccia un bonifico per pagare il venditore. 

La donazione indiretta non richiede l’atto notarile e si può fare in due modi:

  • versando i soldi al donatario affinché questi paghi il venditore;
  • versando i soldi direttamente al venditore affinché poi ceda il bene al donatario.

Il pagamento della somma può avvenire con bonifico o assegno. È sempre meglio utilizzare strumenti tracciabili per non avere problemi di natura fiscale.

La donazione indiretta, tuttavia, è soggetta all’azione di riduzione da parte degli eredi del donante. Quindi non è possibile, con questo strumento, evitare i problemi di cui si è parlato sopra. 

La successione con il testamento

L’alternativa tradizionale alla donazione è il testamento. È chiaro però che, in questo caso, affinché si possa trasferire la proprietà è necessario attendere la morte del testatore. Nè avrebbe valore un impegno, da parte di questi, a disporre con un futuro testamento i propri beni in favore di qualcuno: il testamento infatti è un atto che non ammette obbligazioni, neanche se provenienti dallo stesso testatore.

Sotto il profilo fiscale, le imposte che si versano per la donazione e per la successione testamentaria sono identiche. 

Il vantaggio del testamento sta nel fatto che, qualora si opti per un testamento olografo, non è necessario procedere con l’atto notarile. È tuttavia vero però che il notaio sarà necessario nel momento dell’apertura del testamento. 

L’erede, a differenza del donatario, risponde dei debiti del donante nel momento in cui ne accetta l’eredità. In caso di donazione, invece, il donatario è solo tenuto a prestare gli alimenti al donante nel caso in cui questi dovesse trovarsi in condizioni economiche particolarmente disagiate tanto da mettere a rischio la sua stessa vita. 

Per evitare la trasmissione dei debiti con la successione, si può optare per il legato. In buona sostanza, se si intende donare solo uno specifico bene ad una persona, invece di nominarla come “erede”, si istituisce a suo favore un “legato”. 

La differenza tra l’erede e il legatario è che l’erede riceve una percentuale di tutto ciò che il defunto possedeva, sia i beni che i debiti, mentre il legatario riceve solo un bene specifico, come ad esempio una casa, senza essere responsabile per i debiti del defunto. Tuttavia, se i creditori non riescono a recuperare il debito dagli eredi, potrebbero cercare di rivolgersi al legatario per recuperare il debito.

Come risolvere i problemi della donazione?

Le alternative alla donazione vanno valutate bene a seconda dello scopo che si intende perseguire. 

Per evirare le contestazioni degli eredi legittimari, si usa normalmente far firmare a questi ultimi un patto di rinuncia all’azione di restituzione. In tal modo l’acquirente del bene proveniente da una donazione dormirà su sette cuscini.

Un altro sistema per consentire al donatario di vendere il bene ricevuto in donazione senza problemi è il seguente. Il donatario rinuncia alla donazione, sicchè il bene torna nella disponibilità del donante. Il donante a sua volta vende il bene al terzo acquirente; il denaro derivante dalla vendita poi viene donante all’iniziale donatario.

Invece per evitare la revocatoria, è necessario che il donante effettui la donazione prima della nascita del debito ossia prima di sottoscrivere l’obbligazione. 

Altre alternative alla donazione

Se stai pensando di regalare un immobile ma non vuoi perderne il controllo immediato, ci sono due alternative alla donazione classica che possono fare al caso tuo: 

  • la donazione con vitalizio alimentare; 
  • la donazione con riserva di usufrutto.

La donazione con vitalizio alimentare prevede che il donatario, in cambio dell’intestazione del bene, si impegni a prestare assistenza morale e materiale al donante fino all’ultimo dei suoi giorni. Si tratta di un obbligo giuridico dal quale non ci si può sottrarre, e in caso contrario il donante può recedere dal contratto per inadempimento del donatario. Con questa tipologia di donazione si può cedere l’intera proprietà del bene oppure la sola nuda proprietà riservandosi l’usufrutto.

La donazione con riserva di usufrutto, invece, prevede che il donante conservi sul bene il diritto di usufrutto (di solito, vita natural durante), potendovi quindi vivere o darlo in affitto a proprio piacimento, mentre il donatario ne è nudo proprietario. La proprietà del donatario diventerà piena alla scadenza dell’usufrutto e solo in quel momento il donatario potrà disporre del bene a proprio piacimento. Questa tipologia di donazione viene spesso utilizzata quando una persona vuole anticipare la distribuzione dei propri beni rispetto al momento della morte. In questo modo, egli conserva un tetto sotto cui vivere e garantisce una certa intestazione del bene.

In entrambi i casi, il contratto deve avvenire dinanzi a un notaio, in modo che sia valido dal punto di vista giuridico. 

Spesso, la donazione con riserva di usufrutto viene subordinata all’impegno del donatario di prestare assistenza materiale e morale al donante fino alla propria morte, aggiungendo così un ulteriore livello di sicurezza per il donante.

Imposte sulla donazione di immobile

Per quanto riguarda le imposte sulla donazione di un immobile, queste sono costituite da diverse voci:

  • imposta di registro: pari al 2% del valore catastale se l’immobile è la prima casa del beneficiario, altrimenti è pari al 9%;
  • imposta ipotecaria: pari a 50 euro se l’immobile è la prima casa del beneficiario, altrimenti è pari al 2% del valore dell’immobile;
  • imposta catastale: pari a 50 euro se l’immobile è la prima casa del beneficiario, altrimenti è pari all’1% del valore dell’immobile.

Inoltre, c’è l’imposta sulle donazioni, che varia a seconda del grado di parentela tra le parti coinvolte. L’aliquota dell’imposta varia tra il 4% e l’8%, a seconda del beneficiario e del valore dell’immobile. 

Ad esempio, se il beneficiario è il coniuge o un parente in linea retta, l’aliquota dell’imposta sarà del 4% sul valore che supera 1 milione di euro per ogni beneficiario. Se invece il beneficiario è un fratello o una sorella, l’aliquota sarà del 6% sul valore che supera i 100mila euro per ogni beneficiario. Se il beneficiario è un parente fino al quarto grado o un’affine, l’aliquota sarà del 6% o dell’8% sul valore totale dell’immobile. 

Tuttavia, se il beneficiario è una persona con grave disabilità, l’imposta si applica solo sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro, indipendentemente dal grado di parentela tra le parti coinvolte.



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