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Come adottare un bambino

17 Marzo 2023 | Autore:
Come adottare un bambino

Requisiti degli aspiranti genitori, domanda, documenti da produrre, intervento di psicologi e assistenti sociali, valutazione del tribunale: tutti i passaggi da seguire.

Molte coppie desiderano sapere come adottare un bambino. Le situazioni sono molto varie: ci sono coppie unite in matrimonio, altre che convivono di fatto, e altre ancora che sono composte da due persone dello stesso sesso. Alcune hanno già figli, altre no. E poi ci sono le persone single, che vorrebbero adottare un bambino, se possibile. In questo articolo ti descriveremo tutti i passaggi da seguire. La trafila è piuttosto lunga, e ci vuole tanta pazienza, ma ne vale la pena: il risultato compenserà gli sforzi fatti, e creerà un legame affettivo tra i genitori e il loro figlio adottivo.

Requisiti per l’adozione

Iniziamo con i requisiti che devono possedere coloro che vogliono adottare un bambino.

Matrimonio

Deve trattarsi di coppie sposate da almeno tre anni, senza separazione personale, neanche di fatto. La legge sulle adozioni [1] impone questa «stabilità del rapporto», per evitare che nuclei familiari instabili o precari possano intraprendere la procedura di adozione.

La stabilità deve sussistere al momento di presentazione della domanda e deve permanere sino al momento dell’assegnazione del bambino in adozione. Il tribunale per i minorenni può riconoscere valore anche all’eventuale convivenza prematrimoniale, ai fini del raggiungimento del triennio necessario,

Età

Inoltre tra gli adottandi e l’adottato deve esserci una differenza di età compresa tra un minimo di 18 anni e un massimo di 45 anni. La differenza di età si calcola con riferimento all’età del coniuge più giovane: ad esempio, se il marito ha 49 anni e la moglie 46, potranno adottare un bambino che ha compiuto almeno un anno di vita.

Questo limite – che evidentemente serve per garantire al minore una famiglia in grado di crescerlo fino al raggiungimento dell’età adulta – è esteso fino a ulteriori 10 anni per uno dei coniugi (quindi si può arrivare fino a 55 anni di differenza) o se i coniugi hanno già un figlio minorenne o se adottano fratelli e sorelle di un minore già da essi adottato [2]. Ad esempio, se il marito ha 60 anni e la moglie 45, i coniugi potranno adottare un bambino che ha compiuto 5 anni, ma non uno più piccolo, perché altrimenti non sarebbe rispettata la differenza massima di 55 anni di età.

Idoneità degli adottandi

Oltre a questi requisiti standard, e facili da verificare, ce n’è uno più complesso da accertare in concreto: l’idoneità degli adottandi, dal punto di vista fisico, morale, psicologico ed anche economico. La legge sulle adozioni, infatti, dispone testualmente che «i coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare» [3].

Questo requisito viene valutato dagli assistenti sociali e dagli psicologi, che convocheranno gli aspiranti genitori ad un colloquio conoscitivo e, se occorre, compiranno degli approfondimenti. Ma per arrivare a questo punto occorre iniziare la procedura di adozione, proponendo un’apposita domanda al tribunale.

La domanda di adozione

La domanda di adozione (tecnicamente chiamata «dichiarazione di disponibilità all’adozione») va proposta al tribunale per i minorenni competente per territorio in base al luogo di residenza degli aspiranti adottandi. Si possono, tuttavia, presentare più domande, anche successive, a tribunali per i minorenni diversi, ma bisogna darne comunicazione a quelli precedentemente aditi [4].

Le informazioni da fornire sono indicate nei moduli forniti dallo stesso tribunale, che, per valutare meglio la richiesta, può richiedere ulteriori documenti, come i certificati medici comprovanti lo stato di salute o la presenza di determinate malattie e le buste paga o le dichiarazioni fiscali, per attestare i redditi percepiti.

Procedura di adozione

Ricevuta la domanda, il tribunale avvia l’istruttoria, finalizzata alla verifica dei requisiti di idoneità degli adottandi. Questa fase dovrebbe durare, di regola, 120 giorni, ma può protrarsi più a lungo, in quanto il tribunale può concedere una proroga di pari durata. In ogni caso, la domanda di adozione è valida per 3 anni dalla data di presentazione; durante questo periodo gli aspiranti genitori restano in attesa che il tribunale li chiami per eventuali proposte di adozione, ma potrebbero non esserci bambini in stato di adottabilità: se la domanda scade, bisogna presentarne una nuova.

Se ci sono bambini in stato di adottabilità, il tribunale, valutati i requisiti degli adottandi, li “abbina” con le coppie che hanno presentato domande di adozione, in modo da individuare quella che ha le caratteristiche più adatte ad accogliere il figlio adottivo. Come abbiamo anticipato, la valutazione dell’idoneità richiede l’intervento dei servizi sociali e degli psicologi, o neuropsichiatri infantili, dell’azienda sanitaria locale, che compiono le loro attività e riferiscono al tribunale per le decisioni in merito.

In concreto, questa fase si svolge con audizioni, colloqui e visite, compreso un sopralluogo domiciliare, per valutare gli spazi dedicati al bambino e la capacità organizzativa della coppia; acquisiti tutti gli elementi, gli esperti inviano al tribunale la loro «relazione psico-sociale», descrivendo la situazione degli aspiranti genitori adottivi sotto tutti i profili richiesti per la valutazione di idoneità.

Abbinamento e affidamento preadottivo

Nel momento in cui viene trovato un bambino adatto e una coppia idonea, il tribunale avvisa i richiedenti e organizza un incontro tra loro e il bambino, presso il luogo o la struttura dove vive il minore. Questo abbinamento può essere anche respinto dalla coppia che aveva presentato domanda di adozione: il rifiuto motivato non comporta automaticamente un giudizio negativo degli operatori, così come l’accettazione non comporta l’automatica adozione, in quanto l’abbinamento può essere proposto a più coppie contemporaneamente dal tribunale, che si riserva di scegliere quella che a seguito dei colloqui risulterà più idonea in termini di compatibilità con il bimbo da adottare.

Se l’incontro va bene, e si crea un legame affettivo tra le parti, il tribunale autorizza l’affidamento preadottivo del bambino agli aspiranti genitori. L’affidamento preadottivo non è ancora l’adozione vera e propria: è una fase sperimentale, di durata limitata (viene fissata dal tribunale, per un periodo minimo di un anno, salvo proroghe) e serve per verificare se l’inserimento del bambino nella nuova famiglia è riuscito o meno. Il minore che ha compiuto 12 anni deve essere obbligatoriamente sentito dal tribunale nel procedimento, quello di età inferiore viene ascoltato se ha capacità di discernimento. Inoltre il minore che ha compiuto 14 anni deve prestare il proprio consenso all’affidamento preadottivo.

L’adozione definitiva

Se l’affidamento preadottivo ha un esito positivo, gli aspiranti genitori possono chiedere al tribunale di pronunciare la sentenza di adozione definitiva del bambino. In caso di accoglimento da parte dei giudici, l’adozione si compie, e da quel momento il bambino adottato acquisisce tutti i diritti dei figli naturali, che, a loro volta, sono pienamente equiparati a quelli dei figli legittimi.

In particolare, il minore adottato, per effetto dell’adozione, per legge [5]:

  • acquista lo stato di figlio degli adottanti;
  • assume e trasmette il cognome del padre adottivo;
  • cessa i rapporti con la famiglia d’origine, fatti salvi i divieti matrimoniali;
  • succede ai genitori in via ereditaria con gli stessi diritti degli altri loro figli.

L’adozione internazionale

Esiste anche l’adozione internazionale, che riguarda i minori residenti all’estero, in uno Stato che ha ratificato la Convenzione dell’Aja (l’elenco dei Paesi è disponibile sul sito internet www.commissioneadozioni.it). La procedura di adozione internazionale è più complessa e costosa di quella nazionale, a causa dell’attività di intermediazione degli enti autorizzati, della necessità di traduzione di tutta la documentazione richiesta dallo Stato di origine del bambino, e dell’organizzazione dei viaggi nel Paese straniero per gli incontri tra il minore e gli aspiranti genitori.

La fase in Italia si svolge nei modi che abbiamo descritto nei paragrafi precedenti, ma si aggiunge un’ulteriore fase all’estero, in cui la coppia viene assistita da un ente ufficialmente autorizzato, fino a quando la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l’ingresso del minore in Italia, con il benestare dello Stato di appartenenza, e lo affida alla coppia utilmente inserita nella graduatoria nazionale elaborata dalla stessa Commissione; a quel punto il tribunale per i minorenni dispone l’affidamento preadottivo e, infine, l’adozione. Questo lungo iter che ti abbiamo sintetizzato può richiedere diversi anni, almeno tre.

Adozione di maggiorenni

Fin qui abbiamo parlato esclusivamente dell’adozione di minori, che serve per dare una nuova famiglia a un bambino che per vari motivi era rimasto privo del necessario sostegno affettivo e materiale da parte della sua famiglia di origine. È possibile, tuttavia, adottare anche un maggiorenne, ma lo scopo è diverso: questa forma di adozione tende a garantire una discendenza a chi ne è privo, o un’assistenza duratura a una persona in stato di bisogno. L’adozione di maggiorenni può diventare, quindi, uno strumento di inserimento familiare, di attribuzione patrimoniale ed anche di successione ereditaria.

Adozione in casi particolari

Per altre informazioni leggi “L’adozione in Italia” e, per conoscere ulteriori soluzioni che consentono di bypassare ed accelerare la procedura standard in presenza di particolari situazioni, come gli adottandi orfani e i disabili, consulta l’articolo “Adozione in casi particolari: a cosa serve e come funziona” e, per un’interessante ipotesi intermedia, che consente al minore di non perdere i legami con la propria famiglia di origine, tieni presente che esiste anche l’adozione mite: cos’è e quando si applica.


note

[1] Art. 6, co. 1 e ss., L. n. 184/1983.

[2] Art. 6, co. 6, L. n. 184/1983.

[3] Art. 6, co. 2, L. n. 184/1983.

[4] Art. 22, co. 1, L. 184/1983.

[5] Art. 27 L. n. 184/1983.


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