Posso condurre contemporaneamente due immobili in affitto?


Sono conduttore di un immobile ad uso abitativo (3+2). Posso, già a partire dall’ultimo mese di locazione, stipulare, sempre come conduttore, un altro contratto di affitto ad uso abitativo (sempre 3 + 2) o devo attendere la scadenza del primo contratto per poter stipulare quello nuovo?
Nessuna norma di legge impedisce alla stessa persona di condurre in affitto, nello stesso momento, due immobili ad uso abitativo.
A maggior ragione, se la sovrapposizione tra due contratti di locazione ad uso abitativo (entrambi con la formula 3 +2) è limitata ad un solo mese, non vi è alcun impedimento dal punto di vista civilistico.
Chiaramente, nel momento in cui verrà effettivamente trasferita la propria dimora nel nuovo immobile ci si dovrà attivare per modificare la propria residenza anagrafica avvertendo l’ufficio anagrafe del comune di destinazione (che provvederà a svolgere gli accertamenti di rito).
Dal punto di vista fiscale, il proprietario degli immobili, per poter fruire delle agevolazioni collegate al contratto di locazione 3 +2 (cedolare secca) non necessita che il proprio conduttore abbia la residenza nell’immobile locato.
Tuttavia è bene che la residenza anagrafica sia trasferita nel nuovo immobile poiché per legge la residenza deve coincidere con il luogo di effettiva dimora del cittadino.
Pertanto nel momento in cui Lei avrà effettuato il trasloco dal vecchio al nuovo appartamento, dovrà comunicarlo all’anagrafe del comune di destinazione per l’aggiornamento della sua residenza.
D’altra parte, la comunicazione del cambio di residenza Le serve per cessare l’obbligo del pagamento della tassa sui rifiuti che incombe sull’occupante dell’immobile (quindi sul conduttore): contestualmente al cambio di residenza, Lei sarà obbligato al pagamento della tassa sui rifiuti relativa all’appartamento in cui si sarà trasferito.
Infine occorre tener presente che per poter portare in detrazione ai fini Irpef i canoni di locazione versati al proprietario, il conduttore deve aver trasferito la propria residenza anagrafica nell’immobile condotto in affitto.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte