Rastrelliere porta biciclette in condominio: legittimità e regole


Decisione in assemblea di condominio: maggioranze e limiti a installare una rastrelliera per parcheggiare la bicicletta nel cortile condominiale.
L‘installazione di rastrelliere porta biciclette nei condomìni è un tema di crescente interesse, soprattutto in un’epoca in cui l’attenzione all’ambiente e alla mobilità sostenibile è in costante aumento. Tuttavia, tale intervento può generare controversie tra i condòmini, come dimostra la recente sentenza n. 979 del 20 gennaio 2023 del Tribunale di Roma.
In questo articolo, nel commentare tale interessante pronuncia, analizzeremo la legittimità delle delibere assembleari che approvano la collocazione delle rastrelliere portabiciclette, le regole da seguire e le possibili azioni legali a disposizione dei condomini.
Indice
Rastrelliere porta biciclette: il caso del Tribunale di Roma
Nel caso preso in esame dal Tribunale di Roma, un condomino e due usufruttuari avevano impugnato una delibera assembleare che prevedeva l’installazione di rastrelliere portabiciclette sulla rampa di accesso al garage condominiale. Gli impugnanti ritenevano la delibera lesiva dei loro diritti, in quanto le rastrelliere avrebbero ostacolato il transito e ridotto la luminosità e l’arieggiamento del loro locale interrato.
Il condominio, dal canto suo, sosteneva che l’installazione delle rastrelliere era una scelta meritoria dal punto di vista ambientale e che non ledesse gli interessi degli impugnanti.
La decisione del Tribunale di Roma
Il Tribunale ha ritenuto infondata la richiesta di annullamento della delibera, in quanto gli impugnanti non erano riusciti a dimostrare la pericolosità delle rastrelliere e il pregiudizio arrecato alla loro proprietà esclusiva. Le foto prodotte in giudizio dimostravano, infatti, che la luminosità e l’arieggiamento del locale interrato non erano compromessi, e che il transito dei veicoli sulla rampa non era ostacolato.
Si può installare una rastrelliera portabibiclette in condominio?
Sicuramente è potere dell’assemblea installare una rastrelliera negli spazi aperti del condominio. Lo può fare a maggioranza dei presenti che rappresentino un terzo dei millesimi. L’assemblea non potrebbe invece deliberare, a semplice maggioranza, un sistema per parcheggiare le bici in aree al chiuso, come l’androne, andando così a violare la destinazione d’uso di tali aree.
L’articolo 1102 del codice civile stabilisce la possibilità, per ciascun condomino, di utilizzare le parti comuni dell’edificio a patto che non ne impedisca il pari uso agli altri condomini e non modifichi la destinazione delle aree in questione. Il che significa che anche il singolo condomino, senza autorizzazione dell’assemblea, potrebbe installare una piccola rastrelliera o qualsiasi altro sistema per parcheggiare all’esterno la propria bici, purché non occupi troppo spazio.
I criteri per la legittimità delle delibere sulle rastrelliere portabiciclette
Secondo la sentenza del Tribunale di Roma, l’installazione di rastrelliere portabiciclette in un condominio è legittima se:
- non ostacola il transito pedonale e veicolare dei condòmini;
- non altera la destinazione del bene comune;
- non compromette il diritto all’uso paritetico delle parti comuni;
- non riduce la luminosità e l’arieggiamento dei locali adiacenti.
Inoltre, è importante ricordare che alcuni comuni obbligano l’allocazione delle rastrelliere nei condomìni, e che l’installazione delle stesse può essere deliberata anche in assenza di divieti specifici nel regolamento contrattuale di condominio.
Il ruolo dell’assemblea e dell’amministratore nella decisione sull’installazione delle rastrelliere
La decisione sull’installazione delle rastrelliere portabiciclette spetta all’assemblea dei condòmini, che ha il potere di disciplinare l’uso delle parti comuni. Tuttavia, l’amministratore di condominio può anch’esso avere un ruolo nella decisione, in quanto l’art. 1130, n. 2, del Codice Civile prevede che l’amministratore sia tenuto a disciplinare l’uso dei beni comuni garantendo il miglior godimento ai condòmini.
Le maggioranze necessarie per l’approvazione dell’installazione delle rastrelliere
Nel caso in esame, il Tribunale di Roma ha stabilito che l’installazione delle rastrelliere portabiciclette non costituisce un’opera innovativa, e pertanto non sono richieste maggioranze qualificate. La maggioranza deliberativa necessaria per approvare l’allocazione delle rastrelliere è quella prevista dall’art. 1136, comma 2, del Codice Civile, ovvero la maggioranza degli intervenuti con almeno un terzo del valore dell’edificio (ossia dei millesimi). Nel caso specifico, tale maggioranza era stata rispettata.
Come contestare la delibera sull’installazione delle rastrelliere
I condomini che ritengono lesiva la delibera assembleare che approva l’installazione delle rastrelliere portabiciclette, o che contestano l’iniziativa dell’amministratore in tal senso, possono instaurare un’azione giudiziaria per verificarne la legittimità. Tuttavia, come dimostra la sentenza del Tribunale di Roma, è fondamentale fornire prove concrete del pregiudizio arrecato alla propria proprietà esclusiva e alla fruizione delle parti comuni.
Conclusione
L’installazione di rastrelliere portabiciclette nei condomìni è una scelta sempre più diffusa, che favorisce la mobilità sostenibile e l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto ecologico. Tuttavia, è importante rispettare le regole e le decisioni assembleari, garantendo il corretto equilibrio tra gli interessi di tutti i condòmini e il rispetto dei diritti individuali. La recente sentenza del Tribunale di Roma offre un’importante indicazione su come gestire correttamente la questione delle rastrelliere portabiciclette in condominio, tenendo conto delle esigenze di tutti i soggetti coinvolti.