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Quanti tipi di affido dei minori esistono?

24 Marzo 2023 | Autore:
Quanti tipi di affido dei minori esistono?

Le diverse tipologie di affido che il Tribunale può adottare per tutelare il superiore interesse dei minori nei procedimenti che lo riguardano.

Avrai sicuramente sentito parlare di affido dei minori soprattutto durante le separazioni e divorzi, o ancora nel caso di coppie non sposate che devono decidere le sorti dei loro figli. Tuttavia ciò può avere a che fare anche nel caso di orfani o minori stranieri non accompagnati e in questo caso si parlerà di affido famigliare che garantisce il supporto pratico ed emotivo durante il quale i servizi sociali del proprio Comune rimarranno al fianco della persone/famiglia affidataria.

Il nostro ordinamento, nei procedimenti de potestate, riconosce diverse tipologie di affido dei minori, in particolare: affido condiviso, esclusivo, super esclusivo (o rafforzato), quello a parenti o a terzi (come case famiglia, servizi sociali etc..).

Ma vediamoli uno ad uno, per capire bene la differenza.

Affido condiviso, come funziona?

Procediamo con ordine e comprendiamo innanzitutto il concetto di affidamento del minore partendo dal rispetto del principio della bigenitorialità:

è quel principio etico in base al quale un bambino ha una legittima aspirazione, vale a dire, un legittimo diritto a mantenere un rapporto duraturo e sano con entrambi i genitori, anche se i genitori siano di fatto separati o divorziati. Non devono, dunque, esistere impedimenti che giustifichino l’allontanamento di un genitore dal proprio figlio.

Devi sapere che essere genitori è prima di tutto un impegno, un dovere sancito nel nostro ordinamento. Il principio di bigenitorialità è infatti sancito sia dal codice civile che dalla giurisprudenza sovranazionale della Cedu (Corte Europea dei diritti dell’Uomo), che più volte ha sanzionato lo Stato italiano.

In particolare l’art. 337 ter c.c, primo comma, sancisce con estrema chiarezza che: “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

Sulla base di questo principio nonché del 337 ter c.p.c. e della giurisprudenza sovranazionale della CEDU che si impone ai Giudici di optare per un affido condiviso dei figli, ossia un affido che consenta ad entrambi i genitori pari diritti e pari doveri nei confronti dei figli, ai fini della loro gestione, educazione, e crescita sana.

L’affido condiviso prevede che entrambi i genitori provvedano di comune accordo alle decisioni che riguardano i loro figli, dunque presuppone che tra gli stessi non vi sia conflittualità.

Con l’affido condiviso, sia che si proceda mediante una negoziazione assistita, sia che si proceda con procedimento innanzi al tribunale bisognerà stabilire chi sarà il genitore che dovrà vivere stabilmente con gli stessi, che in gergo giuridico viene detto “collocatario”.

Il genitore collocatario avrà diritto a percepire un assegno di mantenimento in favore del figlio, da parte del genitore non collocatario, ossia colui che lascerà la casa coniugale (o familiare) per andare a vivere altrove. Attenzione, ciò non vorrà dire che il genitore che  vivrà con i figli non sarà tenuto a corrispondere l’assegno di mantenimento, in quanto dovrà comunque badare alle spese ordinarie in misura pari o diversa rispetto alle proprie capacità economiche.

I genitori, di comune accordo dovranno regolare l’esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, il quale avrà diritto a vedere i figli previo accordo con il genitore che vive con loro. Di solito si preferiscono le giornate del martedì e del giovedì con weekend alternati compresi di pernotto, il tutto dipenderà soprattutto dall’età del minore nonché dalle esigenze di lavoro di entrambi i genitori.

Essendo l’affido condiviso il presupposto di un rapporto pacifico tra i genitori è sempre

Affido esclusivo, quando viene stabilito?

Abbiamo detto che l’affido che dovrebbe prevalere, sempre prendendo in considerazione il superiore interesse del minore, è quello condiviso; tuttavia vi sono ipotesi particolarmente gravi per cui il Giudice sia costretto ad optare per un affido esclusivo del minore ad uno dei genitori.

Questo quando un genitore risolti essere inadeguato al proprio suolo e possa pertanto recare un grave pregiudizio ai figli.

In particolare l’art. 337 quater c.c. dispone che: “ il giudice può disporre l’affidamento dei figli a uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore…”.

Dunque il Giudice, previa valutazione, stabilisce a quale dei genitori i figli sono affidati, determina i tempi, le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi dovrà contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli.

Il genitore affidatario in via esclusiva, esercita la responsabilità genitoriale sui figli attenendosi alle condizioni indicate dal Giudice, ma attenzione saranno comunque competenza di entrambi i genitori, le decisioni di maggiore interesse dei figli.

Il genitore a cui i figli non sono stati affidati avrà sicuramente il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e potrà ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Vediamo insieme quand’è che può essere disposto l’affido esclusivo, quali possono essere i motivi che spingono i Giudice a optare per tale regime:

  • se il minore manifesti difficoltà di relazione con uno dei due genitori;
  • nel caso in cui uno dei due genitori non riesca a controllare la propria impulsività, la propria indole aggressiva;
  • quando uno dei genitori sia eccessivamente ossessivo, tale che possa sottoporre il bambino ad uno stress continuo non consentendogli di vivere una vita serena;
  • quando il genitore, previa valutazione da parte del Giudice, adotti una condotta manipolativa e condizioni o allontani il figlio dall’altro genitore;

Affido super esclusivo o rafforzato, cos’è?

Prevede che il genitore a cui i figli vengono affidati avrà il potere di assumere anche le decisioni di maggiore interesse per i propri figli, senza che sia necessaria la previa consultazione con l’altro genitore.

Vediamo insieme alcuni esempi in cui è stato deciso per l’affidamento super esclusivo:

  • In presenza di un genitore che interrompe totalmente i rapporti con i figli;
  • Il genitore si renda totalmente inadempiente per anni all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore del figlio ed eserciti in maniera discontinua il diritto di visita;
  • In presenza di gravi comportamenti aggressivi, violenti e minacciosi del genitore.

Il genitore non affidatario potrà in ogni caso esercitare, se vorrà, il diritto di visita, dunque di frequentare i figli.

Ti sembreranno concetti ovvi, ma la decisione del Giudice tutelare è mossa da una prova molto gravosa sui fatti e sulle circostanze portate in giudizio.

Il giudice per poter decidere sull’affido esclusivo o rafforzato dovrà ben valutare la situazione familiare avvalendosi di ausiliari quali psicologi, psicoterapeuti o servizi sociali, i quali dovranno relazionare al Giudice quanto appreso dai genitori e dai minori stessi.

Tuttavia può capitare che entrambi i genitori siano temporaneamente impossibilitati o che gli stessi rifiutino i figli e ciò non permetta di scegliere tra affido condiviso e affido esclusivo o super esclusivo.

A chi andranno affidati i figli?

Affidamento familiare, a parenti, a istituzioni o al Comune.

In questi casi il Giudice può collocare il minore presso terzi, possibilmente parenti e in mancanza, oppure se questi sono anch’essi inidonei, potrà disporre il collocamento dei minori presso una terza persona estranea al nucleo familiare, con attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale a soggetti terzi.

Nel primo caso, quando il minore viene affidato a parenti o a famiglia diversa da quella d’origine si parlerà di affidamento familiare o a parenti.

Mentre l’affidamento a terzi, a istituzioni o al comune, è un provvedimento atipico ed eccezionale a tutela dell’interesse del minore, e può essere disposto dal Giudice in questi casi, vediamoli assieme:

  • Quando sussistono gravi motivi, quali assoluta deficienza morale e totale inidoneità educativa di entrambi i genitori;
  • Quando i genitori, entrambi, rifiutano l’affidamento.

La prima soluzione che il Giudice deve far prevalere è quella di affidare i figli ai parenti prossimi (come ad esempio ai nonni o agli zii) o a terze persone che conoscano già la famiglia (come ad esempio amici di famiglia), ciò per tutelare la salute soprattutto psichica dei minori stessi. Tuttavia se questa soluzione, da preferire, non sia possibile o se non ci sono parenti, il giudice opterà per ‘affidamento presso un Istituto di educazione, al Comune di residenza o ai Servizi Sociali.

Aspetto importante è quello secondo cui, anche se il minore, o i minori sono affidati a terzi, il giudice può disporre la collocazione preferenziale presso uno dei due genitori, regolando il diritto di visita da parte dell’altro genitore. Dunque in questo caso i genitori potranno comunque continuare ad esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione, attribuendo invece all’affidatario le decisioni di maggiore rilevanza che dovrà assumere dopo aver ascoltato i genitori.

Le disposizioni di cui abbiamo fin qui parlato, riguardanti il regime di affido dei minori nonché la collocazione presso l’uno piuttosto che l’altro genitore, sono provvedimenti revocabili e modificabili in ogni tempo.

Ed infatti il genitore interessato ha il diritto di chiedere la modifica delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità su di essi secondo quanto disposto dall’ art. 337 quinquies del codice civile.



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