Sentenza n. 85/2023 pubbl. il 11/01/2023 RG n. /2021
Repert. n. /2023 del 11/01/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, all’udienza del 10 gennaio 2023, ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2021 promossa da:
contro
Oggetto: occupazione senza titolo
RICORRENTE RESISTENTE CONTUMACE
P.Q.M.
Il Giudice Unico ogni contraria domanda, eccezione e difesa reietta, definitivamente pronunciando
1) In accoglimento della domanda della ricorrente, dichiara che il resistente ha occupato senza titolo l’immobile oggetto del giudizio.
2) Condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma mensile pari ad euro 340,00 a decorrere da dicembre 2020 fino al rilascio (avvenuto ad agosto 2021), oltre interessi dalla domanda al soddisfo
3) Dichiara inammissibile la domanda della ricorrente di condannare il resistente al pagamento degli oneri condominiali
4) Condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 2500,00 per compensi professionali, oltre euro 140,00 per spese, oltre iva , cpa e spese forfettarie
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, regolarmente notificato, l’odierna ricorrente chiedeva dichiararsi, nei confronti del Sig…… , la occupazione senza titolo dell’immobile sito in…. Nella…. , con conseguente fissazione della data di rilascio e la condanna dello stesso al pagamento della indennità di occupazione e delle quote condominiali dovute. Precisava di avere acquistato tale immobile con contratto di compravendita stipulato in data 30-11- 2020 e che il resistente già occupava l’immobile senza titolo dal gennaio 2020. Il resistente non si costituiva in giudizio e pertanto rimaneva contumace.
Nelle more del giudizio il resistente rilasciava l’immobile consegnando le chiavi nel mese di agosto 2021. La causa veniva istruita con l’interrogatorio formale del convenuto contumace e con la escussione di testi , infine veniva rinviata per la decisione .
All’udienza del 10 gennaio 2023 viene emessa sentenza ex art 429 cpc .
In punto di diritto va precisato che, in tema di difesa della proprietà, l’azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l’attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l’attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso e, quindi, può limitarsi ad allegare l’insussistenza ab origine di qualsiasi titolo che legittimi l’altrui relazione materiale col bene; il proprietario del bene avendo il diritto a conseguirne la libera disponibilità ove chieda il rilascio di un immobile occupato senza titolo, non è tenuto ad alcun onere probatorio, facendo carico al convenuto che non contesti la proprietà della controparte – anche con l’adozione di una linea difensiva incompatibile con tale contestazione – di provare l’esistenza di un titolo tale da giustificare la sua permanenza nella detenzione della cosa.
Alla luce di tali considerazioni, è evidente che l’azione intrapresa dall’odierna parte ricorrente è un’azione di restituzione di un immobile del quale la medesima si dichiara di essere proprietaria affermando che un altro soggetto lo detiene sine titulo.
Ciò premesso, va dichiarato che il resistente fino al rilascio ha occupato senza titolo l’immobile oggetto del giudizio.
Dall’istruttoria svolta è risultato infatti che il resistente abbia ricevuto le chiavi dell’immobile nel gennaio 2020 da potere del Sig….. , socio accomandatario della ….., il quale in quel momento era promissario acquirente dell’appartamento; il resistente , dopo essersi trasferito nell’immobile, si è rifiutato di firmare il contratto di locazione che il Sig. …..aveva già firmato e consegnato allo stesso .
Il resistente, in sede di interrogatorio formale, ha ammesso tali circostanze confermando di non avere sottoscritto alcun contratto di locazione e di non pagare i canoni.
Per i motivi esposti, l’occupazione da parte del resistente era senza titolo e tale è rimasta fino al rilascio avvenuto ad agosto 2021.
Risultava pertanto legittima la richiesta di rilascio dell’immobile per occupazione senza titolo.
Per quanto riguarda la richiesta di condannare il resistente al pagamento dell’indennità di occupazione si osserva quanto segue.
Appare evidente la sussistenza di un danno da mancato godimento del bene oggetto del giudizio in conseguenza dell’occupazione sine titulo operata da parte resistente.
Infatti in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall’impossibilità di conseguire l’utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. In ordine alla sussistenza e quantificazione di tale danno si ritiene che il giudice possa fare ricorso anche ai parametri del c.d. danno figurativo, come quello del valore locativo dell’immobile del cui godimento il proprietario è stato privato. In conseguenza di quanto sopra esposto parte resistente deve corrispondere, in favore della ricorrente, un’indennità commisurata alla somma che si sarebbe percepita se si fosse proceduto alla locazione del bene oggetto del presente giudizio.
Questo giudice ha ritenuto di non nominare un ctu per determinare l’indennità per l’occupazione in quanto la stessa può essere determinata sulla base dei dati offerti dalle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio per immobili ricadenti nella stessa zona ed aventi la medesima tipologia e destinazione.
Tale somma deve essere però diminuita forfettariamente in considerazione degli oneri manutentori che parte ricorrente avrebbe dovuto sostenere qualora avesse concesso in locazione l’immobile oggetto di causa. Pertanto si ritiene di determinare l’indennità di occupazione in euro 340,00 mensili che parte resistente dovrà
corrispondere alla ricorrente dal dicembre 2020 fino al rilascio, cioè fino ad agosto 2021, oltre gli interessi dalla domanda al soddisfo.
Per quanto riguarda gli oneri condominiali si osserva che la parte ricorrente avrebbe potuto ottenere il rimborso di quanto pagato al Condominio fornendo la prova dei pagamenti effettuati relativi a spese non poste a carico del proprietario.
In giudizio non risulta prova di pagamenti da parte della ricorrente di oneri condominiali ordinari e pertanto la domanda va dichiarata inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. il got
Dott.ssa Maria Rosalia Grassadonia