Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Risarcimento danno per mancata liberazione dell’appartamento in affitto

24 Marzo 2023 | Autore:
Risarcimento danno per mancata liberazione dell’appartamento in affitto

Locazione a uso abitativo: diritti del proprietario e calcolo del risarcimento del danno a carico dell’inquilino.

Spesso succede che, alla scadenza di un contratto di locazione, l’affittuario non restituisca l’appartamento quando e come dovrebbe. Può succedere perché, nonostante la disdetta del locatore, questi non riconsegna le chiavi di casa o, pur restituendole, lascia l’immobile pieno di mobilia non facilmente rimovibile e trasportabile. Oppure può succedere che le condizioni dell’appartamento siano talmente precarie da necessitare una ristrutturazione e quindi l’impossibilità di utilizzo dello stesso. 

La giurisprudenza equipara tali ipotesi alla mancata riconsegna dell’immobile e consente al proprietario di casa di pretendere un indennizzo. La quantificazione del risarcimento del danno per la mancata liberazione dell’appartamento in affitto è spesso al centro di numerose vertenze giudiziarie.

La giurisprudenza ha affrontato più volte tale argomento stabilendo due importanti principi:

  • nonostante il contratto di affitto sia scaduto, l’ammontare del risarcimento può essere quantificato secondo il valore del canone di locazione previsto dal contratto stesso;
  • il danno subìto dal locatore per la mancata liberazione e/o riconsegna dell’appartamento in affitto si presume: non deve cioè essere oggetto di apposita prova. 

Il presente articolo tratta il tema del risarcimento del danno per mancata liberazione di un appartamento in affitto, con particolare riferimento ai diritti del proprietario e al calcolo del risarcimento. Verranno illustrati esempi tratti dalla recente giurisprudenza, in particolare la sentenza 85/2023 del Tribunale di Palermo.

Il danno derivante dall’occupazione dell’appartamento

Il danno derivante dall’occupazione di un immobile senza titolo è considerato in re ipsa, ovvero un danno che non necessita di ulteriori prove in quanto scaturisce dalla perdita della disponibilità del bene e dall’impossibilità per il proprietario di conseguire l’utilità ricavabile dallo stesso, in relazione alla sua natura normalmente fruttifera.

Scade il contratto di affitto e l’inquilino, Mario, lascia l’immobile in condizioni fatiscenti, tali cioè da richiedere un integrale intervento da parte di una ditta specializzata. Tuttavia Mario non intende sostenere tale spesa, restituisce le chiavi al locatore, Sergio, e non si fa più vivo. Finché Mario non provvede alla ristrutturazione, Sergio può imputare a lui tutti i canoni di locazione persi a causa della mancata locazione del locale ad altre persone, senza dover dimostrare di aver ricevuto offerte contrattuali.

Gennaro subisce lo sfratto ma, ciò nonostante, non va via. Tullio chiede l’intervento dell’ufficiale giudiziario ma, nel frattempo, passano i mesi e il danno si aggrava. Per ciascuno di tali mesi, Tullio può chiedere il risarcimento pari al canone di locazione senza dover dimostrare di aver perso occasioni commerciali.

La quantificazione del danno

Per quantificare il danno derivante dalla mancata liberazione dell’appartamento in affitto, il giudice può ricorrere ai parametri del cosiddetto “danno figurativo“, come ad esempio il valore locativo dell’immobile, del cui godimento il proprietario è stato privato. 

È frequente – come anticipato in apertura – che il giudice si rifaccia al canone di locazione previsto nel contratto. E se il contratto non esisteva o era nullo (perché non registrato), il giudice si può attenere ai valori di mercato. Tale valore può essere determinato sulla base dei dati offerti dalle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio per immobili situati nella stessa zona e aventi la medesima tipologia e destinazione.

Esempio di giurisprudenza: la sentenza del Tribunale di Palermo

Nel caso esaminato dal Tribunale di Palermo (sentenza 85/2023), il giudice ha riconosciuto il danno in re ipsa a favore della ricorrente, proprietaria dell’immobile occupato senza titolo, e ha stabilito l’indennità per l’occupazione facendo ricorso al parametro del danno figurativo. Il resistente è stato condannato a corrispondere un’indennità commisurata alla somma che si sarebbe percepita se si fosse proceduto alla locazione del bene. Il padrone di casa quindi non ha avuto necessità di dimostrare il danno subito: gli è bastato dedurre la mancata restituzione dell’immobile.

Oltre al caso della sentenza 85/2023 del Tribunale di Palermo, vi sono numerosi altri esempi nella giurisprudenza italiana che riguardano il risarcimento del danno per mancata liberazione di un appartamento in affitto. In molti di questi casi, i giudici hanno riconosciuto il danno in re ipsa e stabilito l’indennità per l’occupazione facendo ricorso al parametro del danno figurativo, calcolando il valore locativo dell’immobile e tenendo conto della sua ubicazione e tipologia.

Consigli pratici per i proprietari di immobili locati

È fondamentale per i proprietari di immobili locati essere a conoscenza dei propri diritti e delle azioni legali a loro disposizione in caso di mancata liberazione dell’appartamento in affitto. In caso di occupazione senza contratto (o con contratto “in nero”), il proprietario può intraprendere un’azione di restituzione per ottenere la riconsegna del bene e richiedere un risarcimento per il danno subito.

Per massimizzare le possibilità di successo in giudizio, è importante raccogliere e conservare tutte le prove relative all’occupazione senza titolo dell’immobile, come ad esempio contratti di affitto scaduti, comunicazioni con l’inquilino e documentazione relativa al pagamento degli oneri condominiali.

Conclusioni

Il risarcimento del danno per mancata liberazione dell’appartamento in affitto rappresenta una tutela importante per il proprietario dell’immobile. La giurisprudenza, come dimostra la sentenza del Tribunale di Palermo, riconosce il diritto al risarcimento e fornisce indicazioni utili per il calcolo dell’indennità dovuta. Per tutelare i propri diritti e ottenere un risarcimento adeguato, è essenziale per i proprietari conoscere le azioni legali a loro disposizione e raccogliere tutte le prove necessarie in caso di controversie.


Sentenza n. 85/2023 pubbl. il 11/01/2023 RG n. /2021

Repert. n. /2023 del 11/01/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, all’udienza del 10 gennaio 2023, ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente

SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2021 promossa da:

contro
Oggetto: occupazione senza titolo

RICORRENTE RESISTENTE CONTUMACE

P.Q.M.
Il Giudice Unico ogni contraria domanda, eccezione e difesa reietta, definitivamente pronunciando

1) In accoglimento della domanda della ricorrente, dichiara che il resistente ha occupato senza titolo l’immobile oggetto del giudizio.

2) Condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma mensile pari ad euro 340,00 a decorrere da dicembre 2020 fino al rilascio (avvenuto ad agosto 2021), oltre interessi dalla domanda al soddisfo

3) Dichiara inammissibile la domanda della ricorrente di condannare il resistente al pagamento degli oneri condominiali

4) Condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 2500,00 per compensi professionali, oltre euro 140,00 per spese, oltre iva , cpa e spese forfettarie

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso, regolarmente notificato, l’odierna ricorrente chiedeva dichiararsi, nei confronti del Sig…… , la occupazione senza titolo dell’immobile sito in…. Nella…. , con conseguente fissazione della data di rilascio e la condanna dello stesso al pagamento della indennità di occupazione e delle quote condominiali dovute. Precisava di avere acquistato tale immobile con contratto di compravendita stipulato in data 30-11- 2020 e che il resistente già occupava l’immobile senza titolo dal gennaio 2020. Il resistente non si costituiva in giudizio e pertanto rimaneva contumace.

Nelle more del giudizio il resistente rilasciava l’immobile consegnando le chiavi nel mese di agosto 2021. La causa veniva istruita con l’interrogatorio formale del convenuto contumace e con la escussione di testi , infine veniva rinviata per la decisione .

All’udienza del 10 gennaio 2023 viene emessa sentenza ex art 429 cpc .

In punto di diritto va precisato che, in tema di difesa della proprietà, l’azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l’attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l’attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso e, quindi, può limitarsi ad allegare l’insussistenza ab origine di qualsiasi titolo che legittimi l’altrui relazione materiale col bene; il proprietario del bene avendo il diritto a conseguirne la libera disponibilità ove chieda il rilascio di un immobile occupato senza titolo, non è tenuto ad alcun onere probatorio, facendo carico al convenuto che non contesti la proprietà della controparte – anche con l’adozione di una linea difensiva incompatibile con tale contestazione – di provare l’esistenza di un titolo tale da giustificare la sua permanenza nella detenzione della cosa.

Alla luce di tali considerazioni, è evidente che l’azione intrapresa dall’odierna parte ricorrente è un’azione di restituzione di un immobile del quale la medesima si dichiara di essere proprietaria affermando che un altro soggetto lo detiene sine titulo.

Ciò premesso, va dichiarato che il resistente fino al rilascio ha occupato senza titolo l’immobile oggetto del giudizio.

Dall’istruttoria svolta è risultato infatti che il resistente abbia ricevuto le chiavi dell’immobile nel gennaio 2020 da potere del Sig….. , socio accomandatario della ….., il quale in quel momento era promissario acquirente dell’appartamento; il resistente , dopo essersi trasferito nell’immobile, si è rifiutato di firmare il contratto di locazione che il Sig. …..aveva già firmato e consegnato allo stesso .

Il resistente, in sede di interrogatorio formale, ha ammesso tali circostanze confermando di non avere sottoscritto alcun contratto di locazione e di non pagare i canoni.

Per i motivi esposti, l’occupazione da parte del resistente era senza titolo e tale è rimasta fino al rilascio avvenuto ad agosto 2021.

Risultava pertanto legittima la richiesta di rilascio dell’immobile per occupazione senza titolo.

Per quanto riguarda la richiesta di condannare il resistente al pagamento dell’indennità di occupazione si osserva quanto segue.

Appare evidente la sussistenza di un danno da mancato godimento del bene oggetto del giudizio in conseguenza dell’occupazione sine titulo operata da parte resistente.

Infatti in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall’impossibilità di conseguire l’utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. In ordine alla sussistenza e quantificazione di tale danno si ritiene che il giudice possa fare ricorso anche ai parametri del c.d. danno figurativo, come quello del valore locativo dell’immobile del cui godimento il proprietario è stato privato. In conseguenza di quanto sopra esposto parte resistente deve corrispondere, in favore della ricorrente, un’indennità commisurata alla somma che si sarebbe percepita se si fosse proceduto alla locazione del bene oggetto del presente giudizio.

Questo giudice ha ritenuto di non nominare un ctu per determinare l’indennità per l’occupazione in quanto la stessa può essere determinata sulla base dei dati offerti dalle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio per immobili ricadenti nella stessa zona ed aventi la medesima tipologia e destinazione.

Tale somma deve essere però diminuita forfettariamente in considerazione degli oneri manutentori che parte ricorrente avrebbe dovuto sostenere qualora avesse concesso in locazione l’immobile oggetto di causa. Pertanto si ritiene di determinare l’indennità di occupazione in euro 340,00 mensili che parte resistente dovrà

corrispondere alla ricorrente dal dicembre 2020 fino al rilascio, cioè fino ad agosto 2021, oltre gli interessi dalla domanda al soddisfo.

Per quanto riguarda gli oneri condominiali si osserva che la parte ricorrente avrebbe potuto ottenere il rimborso di quanto pagato al Condominio fornendo la prova dei pagamenti effettuati relativi a spese non poste a carico del proprietario.

In giudizio non risulta prova di pagamenti da parte della ricorrente di oneri condominiali ordinari e pertanto la domanda va dichiarata inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. il got

Dott.ssa Maria Rosalia Grassadonia


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA