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Clausole da inserire nel nuovo atto di citazione

24 Marzo 2023 | Autore:
Clausole da inserire nel nuovo atto di citazione

Riforma Cartabia: come deve essere l’atto di citazione e cosa deve contenere. 

La Riforma Cartabia ha modificato l’articolo 163 del codice di procedura civile, sicché ora il nuovo atto di citazione dovrà contenere alcune importanti clausole e menzioni. Vediamo insieme le novità.  

Nuove menzioni nell’atto di citazione

All’art. 163 cod. proc. civ. è stato inserito il numero 3 bis) che prevede: l’indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell’assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento.

Dunque, nel caso in cui la domanda riguardi materie per le quali è prevista obbligatoriamente l’espletamento della mediazione (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi bancari e finanziari), occorre indicare all’interno dell’atto di citazione quanto segue: 

L’attore dichiara che, ai sensi dell’art. 163, co. 3 n. 3-bis, la domanda proposta con il presente atto è soggetta alla condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 del Decreto legislativo, 04/03/2010 n° 28 (ovvero dall’art. 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132) e che tale condizione è stata soddisfatta in quanto l’attore ha […] 

Sarà necessario allegare, all’atto di citazione, il verbale del mediatore con esito negativo.

Se l’atto di citazione si riferisce a materie per le quali non è obbligatoria la mediazione, la clausola da inserire può avere il seguente tenore (così suggerito da Valeria Cionciolo su Il Sole 24Ore):

Parte attrice è stata informata dall’Avvocato che lo rappresenta e difende nel presente giudizio della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione, in ossequio a quanto previsto dall’art. 4 d.lgs. n. 28/2010, al fine di tentare una risoluzione stragiudiziale della presente controversia, nonché dei benefici fiscali connessi all’utilizzo della procedura“.

Stesso discorso deve farsi nel caso di negoziazione assistita.

La citazione in giudizio

Ai sensi del nuovo art. 163-bis c.p.c., tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell’udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di centoventi giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all’estero.

Pertanto, a seguito della riforma l’atto di citazione deve contenere la seguente menzione

CITA

il sig. __, nel suo domicilio in __, via __ n° __ (o società __, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore sig. __ nella sua sede in __) a comparire dinanzi al Tribunale di __, sezione civile destinanda, Giudice designando, ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., all’udienza del giorno __, alle ore di rito (ricordando che il termine per comparire non deve essere inferiore a 120 giorni dalla notifica dell’atto di citazione), con invito a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell’udienza indicata, con avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e che in caso di mancata costituzione si procederà in loro legittima e dichiaranda contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:



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