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Abuso edilizio: responsabilità del direttore lavori e progettista

27 Marzo 2023 | Autore:
Abuso edilizio: responsabilità del direttore lavori e progettista

Le regole sui soggetti responsabili per una costruzione abusiva o con difformità edilizia. 

L’abuso edilizio è un fenomeno diffuso che riguarda la violazione delle norme urbanistiche e edilizie. Dell’abuso risponde innanzitutto chi ha realizzato l’opera, ossia il costruttore, e colui che lo ha incaricato di ciò ossia, di norma, il proprietario dell’immobile. Ma non solo. La legge prevede anche una responsabilità del direttore dei lavori e del progettista per l’abuso edilizio da questi realizzato quando si tratta di opera priva di permesso di costruire e difforme rispetto al permesso stesso rilasciato dal Comune.

In questo articolo, analizzeremo appunto la responsabilità del direttore dei lavori e del progettista in caso di abusi edilizi, con particolare riferimento all’art. 29 del D.P.R. 380/2001 e alla giurisprudenza pertinente. Verranno presentati diversi esempi tratti dalla giurisprudenza per illustrare i vari aspetti di tale responsabilità.

La responsabilità del direttore dei lavori

Il direttore dei lavori ha il compito di dirigere i lavori per la realizzazione dell’opera edile e di vigilare sul cantiere. Secondo i giudici, il professionista che progetta e dirige i lavori per la realizzazione di un’opera deve sempre vigilare sul cantiere. Nel caso in cui non controlli l’operato delle imprese coinvolte, può essergli attribuita la responsabilità degli abusi edilizi eventualmente commessi.

Il direttore dei lavori è infatti tenuto a garantire la conformità dell’intervento edilizio alle previsioni contenute nel titolo edilizio e alle normative di carattere esecutivo. La sua responsabilità deriva dalla sua qualifica e dal suo ruolo di garante nei confronti dell’amministrazione. 

Inoltre, il direttore dei lavori è penalmente responsabile a prescindere dalla sua presenza in cantiere (Cass., sent. n. 7406/2015), in quanto deve garantire il rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie e dissociarsi dalla condotta illecita (Cass., sent. n. 38479/2019).

Ad esempio, la sentenza n. 6230 del Consiglio di Stato del 5 novembre 2018 sottolinea l’onere di vigilanza costante del direttore dei lavori sulla corretta esecuzione dei lavori e il dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate.

L’eventuale assenza dal cantiere non esonera il direttore dei lavori dall’onere di vigilare sulla regolare esecuzione delle opere edilizie e dal dovere di contestare le irregolarità riscontrate, se necessario anche rinunciando all’incarico. In caso contrario, infatti, il professionista deve essere considerato responsabile per gli abusi commessi. In questo caso specifico, i giudici hanno ravvisato “un palese difetto di vigilanza, se non un vero e proprio disinteresse, nonostante l’incarico di direttore dei lavori”. Durante lo svolgimento del contenzioso, infatti, non è emerso che il professionista si sia dissociato, contestando all’impresa esecutrice la realizzazione di un’attività difforme o in sovrapposizione a quella progettata.

In generale, la responsabilità del direttore dei lavori si estende a tutte le fasi del cantiere, dalla preparazione al completamento dell’opera. Il direttore dei lavori deve controllare che gli interventi siano effettuati nel rispetto delle normative vigenti e del progetto approvato. In caso di irregolarità, deve prendere tempestivamente le misure necessarie per sanarle, inclusa la sospensione dei lavori, se necessario.

La giurisprudenza di legittimità (Cass., sent. n. 46477/2017 e sent. n. 51343/2014) stabilisce che il direttore dei lavori non risponde degli illeciti edilizi solo se presenta denuncia e rinuncia all’incarico, entrambi in forma scritta. Le sole dimissioni non sono sufficienti ad escludere la responsabilità.

Responsabilità dei progettisti

Il progettista ha il compito di redigere il progetto dell’opera edile e di presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Secondo il comma 3 dell’art. 29 del Decreto Legislativo 50/2016, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 cod. pen. per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività. Ciò significa che il progettista ha una responsabilità penale in caso di abuso edilizio.

In particolare, il progettista può rispondere del reato di falsità ideologica in certificati se nella relazione iniziale di accompagnamento di cui all’art. 23, comma 1, del D.P.R. 380/2001, renda false attestazioni, sempre che le stesse riguardino lo stato dei luoghi e la conformità delle opere realizzande agli strumenti urbanistici e non anche la mera intenzione del committente o la futura eventuale difformità di quest’ultima rispetto a quanto poi in concreto realizzato. Questo significa che il progettista non può mentire sulla conformità dell’opera agli strumenti urbanistici e allo stato dei luoghi.

Tuttavia, se il progettista si limita a redigere il progetto dell’opera edile e non dirige i lavori, non è responsabile dell’intervento illecito successivamente posto in essere, sempre che il suo ruolo si esaurisca in tale attività. In altre parole, se il progettista non ha un ruolo attivo nella direzione dei lavori e non controlla l’operato delle imprese coinvolte, non può essere ritenuto responsabile degli abusi edilizi eventualmente commessi.



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