Che differenza c’è tra licenziamento oggettivo e soggettivo?


Scopri le differenze tra licenziamento per giustificato motivo oggettivo e soggettivo, le ragioni dietro a ciascuno e gli esempi pratici per comprendere meglio queste due tipologie. Cos’è invece il licenziamento per giusta causa?
In questo articolo, esploreremo le differenze tra licenziamento oggettivo e licenziamento soggettivo, due tipologie di licenziamento previste dal diritto del lavoro. Affronteremo il problema delle ragioni che stanno dietro a ciascun tipo di licenziamento e le regole generali che li governano, fornendo esempi pratici per rendere la spiegazione semplice e chiara. Ma procediamo con ordine.
Indice
Quanti tipi di licenziamento esistono?
In caso di contratto di lavoro a tempo determinato, il datore è obbligato a rispettare la scadenza del termine, non potendo recedere anticipatamente, salvo nel caso di un grave inadempimento del dipendente.
Nel contratto di lavoro a tempo indeterminato, invece, il datore può recedere in qualsiasi momento, purché però sussistano gli specifici motivi individuati dalla legge e comunque nel rispetto del termine di preavviso.
Tali motivi che consentono al datore di lavoro di licenziare il dipendente assunto a tempo indeterminato vengono sinteticamente distinti in due tipi:
- licenziamento disciplinare, quello cioè determinato da comportamenti gravemente colpevoli o dolosi del dipendente;
- licenziamento economico, quello invece dettato da ragioni economiche-produttive, relative quindi all’assetto dell’azienda. È anche chiamato «licenziamento per giustificato motivo oggettivo».
Il licenziamento disciplinare a sua volta si distingue in due sottospecie a seconda della gravità della condotta del lavoratore. Si parla di
- licenziamento per giusta causa: si tratta delle condotte più gravi che fanno scattare il licenziamento in tronco ossia senza preavviso;
- licenziamento per giustificato motivo soggettivo: si tratta delle condotte meno gravi per le quali è quindi dovuto il preavviso.
Vediamo ora le differenze tra licenziamento oggettivo e licenziamento soggettivo. Affronteremo il problema delle ragioni che stanno dietro a ciascun tipo di licenziamento e le regole generali che li governano, fornendo esempi pratici per rendere la spiegazione semplice e chiara.
Cos’è il licenziamento oggettivo e quali sono le sue cause?
Il licenziamento oggettivo riguarda le situazioni in cui un dipendente viene licenziato per motivi indipendenti dalle sue prestazioni lavorative o comportamento. Le cause di licenziamento oggettivo riguardano dunque l’assetto organizzativo dell’azienda. Queste possono essere:
- riduzione del personale dovuta a crisi aziendale o riorganizzazione;
- chiusura dell’azienda o del reparto in cui lavora il dipendente;
- automazione del lavoro svolto dal dipendente;
- cessione del ramo d’azienda;
- sopravvenuta disabilità del dipendente che gli impedisce di svolgere le mansioni;
- affidamento delle mansioni, prima assegnate al dipendente, a personale esterno;
- riduzione dei costi di produzione (anche se finalizzata a ottenere un maggior utile).
Quali sono le caratteristiche del licenziamento oggettivo?
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo viene intimato al dipendente obbligatoriamente in forma scritta.
Il dipendente riceve direttamente la comunicazione di licenziamento, senza che gli sia data la possibilità di difendersi.
Il datore di lavoro che voglia licenziare il dipendente deve però, in caso di contestazione da parte di quest’ultimo:
- dimostrare di aver prima verificato l’impossibilità di adibire il dipendente ad altre mansioni compatibili con le sue capacità (cosiddetto repêchage);
- in caso di più dipendenti svolgenti la medesima funzione con carattere di fungibilità, dimostrare che la scelta di licenziare quello specifico dipendente non è stata dovuta a ragioni discriminatorie o a semplice capriccio, ma che la stessa ha tenuto conto dell’anzianità di servizio o dei carichi familiari.
Come contestare il licenziamento oggettivo?
Per la contestazione del licenziamento oggettivo bisogna inviare una raccomandata o una Pec al datore entro 60 giorni dal ricevimento del licenziamento comunicandogli la semplice intenzione di volersi opporre al licenziamento, senza necessariamente fornire le motivazioni. Nei successivi 180 giorni bisogna agire in tribunale attraverso il proprio avvocato.
Il giudice non può però entrare nel merito delle scelte aziendali e stabilire se la scelta di licenziare il dipendente era congrua o meno, ma può solo verificare se le motivazioni addotte dal datore corrispondono a verità e non siano invece pretestuose o discriminatorie.
Cos’è il licenziamento soggettivo e quali sono le sue cause?
Il licenziamento soggettivo è basato sulle prestazioni lavorative o sul comportamento del dipendente. Le cause di licenziamento soggettivo includono:
- inadempimento alle prestazioni lavorative;
- violazione delle regole aziendali;
- comportamento scorretto, come molestie;
- falsificazione di documenti o frode;
- furto dei beni aziendali;
- reiterata assenza senza giustificazione;
- abuso dei permessi;
- falsa malattia;
- scarso rendimento.
Quando tali comportamenti sono particolarmente gravi, il datore può licenziare senza preavviso e, in tal caso, si parlerà di licenziamento per giusta causa.
Come avviene il licenziamento soggettivo?
Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa richiede prima l’avvio del procedimento disciplinare rivolto a consentire al dipendente di difendersi. Pertanto:
- il datore deve inviare una contestazione scritta al dipendente non appena viene a sapere dell’illecito;
- da tale comunicazione devono decorrere 5 giorni per consentire al dipendente di presentare difese scritte e/o per chiedere di essere sentito personalmente, alla eventuale presenza del suo sindacalista;
- il datore infine comunica la decisione finale in merito alla sanzione disciplinare.
Quali sono le differenze tra licenziamento oggettivo e soggettivo?
La principale differenza tra i due tipi di licenziamento risiede nelle cause che ne determinano l’applicazione. Nel caso del licenziamento oggettivo, le ragioni sono indipendenti dal comportamento o dalle prestazioni del lavoratore, mentre nel licenziamento soggettivo, queste ultime sono determinanti.
Nel licenziamento soggettivo inoltre è previsto il previo procedimento di contestazione per dare al dipendente la possibilità di difendersi. Tale procedimento non scatta invece nel licenziamento oggettivo dove, invece, viene inviata direttamente la lettera di licenziamento.
Nel licenziamento oggettivo il datore deve provare di aver tentato di ricollocare il dipendente in altre mansioni (repêchage), obbligo che invece non sussiste nel licenziamento soggettivo.
In entrambi i tipi di licenziamento, il dipendente matura il dritto all’assegno di disoccupazione Naspi nei confronti dell’Inps e il pagamento del TFR e di tutte le spettanze arretrate.
Anche la contestazione del licenziamento avviene nella medesima forma, con contestazione scritta entro 60 giorni e successivo deposito del ricorso nei 180 giorni dopo.