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Reverse charge e obblighi fiscali

2 Maggio 2023 | Autore:
Reverse charge e obblighi fiscali

Fatturazione, registrazione, liquidazione, dichiarazione e versamento Iva nel regime di inversione contabile.

Quando si parla del rapporto tra reverse charge e obblighi fiscali, spesso si dimentica che non sempre dal meccanismo di inversione contabile dell’Iva emerge un debito di imposta da versare.

Perciò, fermi restando gli obblighi di fatturazione delle operazioni che rientrano in questo regime – con le peculiarità che esamineremo – di registrazione dei documenti fiscali (che deve avvenire sia nel registro vendite sia nel registro degli acquisti, in maniera da “neutralizzare” l’imposta, e di liquidazione degli importi Iva a credito o a debito, il versamento non è necessariamente conseguente, e può, invece, essere soltanto eventuale.

Ma procediamo con ordine e vediamo, una per una, tutte le fasi tipiche che caratterizzano la procedura del reverse charge e gli obblighi fiscali previsti per ciascuna di esse ai fini della corretta applicazione dell’Iva.

Fatturazione in reverse charge

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi compiute nell’ambito del reverse charge richiedono la fatturazione dell’operazione e la conseguente esposizione dell’Iva, nel seguente modo:

  • la fattura viene emessa dal cedente dei beni o o dal prestatore dei servizi, munita dell’annotazione «inversione contabile» per specificare che si tratta di operazione in regime di reverse charge, con indicazione della norma di riferimento (art. 17 del D.P.R. n. 633/1972);
  • l’importo dell’Iva non viene indicato dal cedente o dal prestatore, ma a questo adempimento deve provvedere l’acquirente o il cessionario, integrando la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota applicabile all’operazione e dell’importo della conseguente imposta.

Registrazione fatture in reverse charge

La fattura in reverse charge, così integrata con l’indicazione dell’Iva, deve essere annotata nel registro delle fatture o dei corrispettivi entro il mese di ricevimento (o comunque entro 15 giorni dal ricevimento, se avviene nella seconda metà del mese) e, contemporaneamente, anche nel registro degli acquisti, in modo da consentire al contribuente la detrazione dell’Iva esposta nelle fatture.

Liquidazione dell’Iva in reverse charge

Con l’applicazione del reverse charge, è il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi fatturata che diventa formalmente il debitore dell’Iva verso l’Erario, in luogo del cedente, fornitore o prestatore, come avviene per le operazioni non soggette a questo speciale meccanismo di inversione contabile.

Pertanto, la liquidazione dell’Iva in reverse charge – che avviene alle solite scadenze, mensili o trimestrali, in base al regime in cui rientra il contribuente – dovrà tenere conto delle precedenti operazioni compiute, fatturate e contabilizzate nei rispettivi registri, in modo che per l’operatore il tributo diventi neutro; fermo restando che, comunque, l’Iva esposta nelle fatture verrà, infine, addebitata, come di consueto, mediante incorporazione nel prezzo di vendita, al consumatore finale, che diventa – o, per meglio dire, rimane, come sempre – il vero ed effettivo soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto.

Dichiarazione Iva in reverse charge

Il quadro VJ della dichiarazione annuale Iva è destinato ad accogliere l’importo delle operazioni svolte e fatturate in regime di reverse charge, e per le quali, pertanto, l’imposta è dovuta dal cessionario dei beni, o dal committente dei servizi, anziché – come accade nel regime Iva normale – dal fornitore dei beni o dal prestatore dei servizi.

In questa fase, bisogna prestare attenzione alle operazioni che richiedono l’integrazione dell’Iva nella fattura (o nell’autofattura), perché talune di esse potrebbero essere non imponibili, oppure esenti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. Pertanto, tali operazioni non devono confluire nel quadro VJ.

Se ciò avviene, si realizza soltanto una violazione formale, dalla quale non scaturisce un debito d’imposta,  e – come ha recentemente precisato l’Agenzia delle Entrate in una risposta ad interpello di un contribuente [1] – non si applicano sanzioni, a meno che, ovviamente, non si tratti di fatturazione relativa ad operazioni inesistenti.

In tali casi, l’errore compiuto può essere corretto dal contribuente stesso, mediante le necessarie annotazioni contabili di rettifica, possibilmente prima di arrivare alla fase della liquidazione periodica Iva e della dichiarazione annuale. Se, invece, il reverse charge non è stato eseguito, o se l’imposta è stata liquidata e versata in modo irregolare, sono previste specifiche sanzioni pecuniarie [2].

Obblighi reverse charge: approfondimenti

Per maggiori dettagli, leggi “Comprendere il reverse charge: guida completa“.


note

[1] Agenzia Entrate, Risp. n. 203/2023.

[2] Art. 6, co. 9 bis, D. Lgs n. 471/1997.


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