Mantenimento e nuove relazioni: cosa sapere


L’ex coniuge perde il diritto al mantenimento se intraprende una nuova relazione stabile e continuativa.
In caso di separazione il coniuge economicamente più debole, ovvero che ha un reddito inferiore a quello dell’ex e le cui condizioni economiche non gli consentono di procurarsi di che vivere, ha diritto a ricevere un contributo al mantenimento, solitamente sottoforma di un assegno mensile. Tuttavia, il coniuge riconosciuto titolare di tale diritto può perderlo per una serie di eventi e di comportamenti ad esempio se intraprende una nuova relazione. Cosa c’è da sapere sul mantenimento e sulle nuove relazioni?
La giurisprudenza prevalente ritiene che se la nuova relazione comporta una convivenza stabile e continua, allora l’assegno di mantenimento non è più dovuto. In sostanza l’ex coniuge obbligato al suo versamento può chiedere al giudice la revoca del contributo mensile. Bisogna però fornire la prova della continuità e stabilità della convivenza.
Indice
Cos’è l’assegno di mantenimento?
L’assegno di mantenimento è stabilito dal giudice a seguito di separazione dei coniugi. È basato sulle condizioni economiche delle parti e viene attribuito al coniuge che ha il reddito più basso con lo scopo di garantirgli lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio [1].
Il mantenimento spetta però solo al coniuge che non abbia violato i doveri nascenti dal matrimonio, cioè a quello a cui non sia stata addebitata la separazione. Da ciò consegue che non spetta ad esempio alla moglie che ha tradito, al marito che si è allontanato da casa oppure che ha commesso reati familiari quali maltrattamenti o atti di violenza fisica o psicologica.
Se però il coniuge a cui sia stata addebitata la separazione versa in stato di bisogno non può richiedere l’assegno di mantenimento ma può rivendicare un assegno alimentare da parte dell’ex.
L’assegno di mantenimento differisce dall’assegno divorzile che viene stabilito dal giudice a seguito di divorzio solo se l’ex si trova in stato di bisogno e fino a quando non passi a nuove nozze. Tale assegno è parametrato alla non autosufficienza economica del beneficiario e ha una funzione assistenziale, compensativa e perequativa. Pertanto, se l’ex partner ha già un proprio reddito che, per quanto più basso rispetto a quello dell’altro, gli consente comunque di mantenersi da solo, non ha diritto a ricevere l’assegno divorzile seppure durante la separazione abbia percepito quello di mantenimento.
Mantenimento e nuove relazioni: cosa c’è da sapere?
Se l’ex coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento intraprende una nuova relazione, tale circostanza può determinare la revoca del mantenimento stesso. La relazione però deve avere i caratteri della stabilità e della continuità e non si deve trattare di un legame occasionale.
Appare infatti scontato che vedersi con altre persone, uscire per andare al teatro, al cinema o al ristorante non è sufficiente a configurare una relazione stabile e duratura. Serve invece un rapporto sentimentale caratterizzato dall’ufficialità, fondato sulla quotidiana frequentazione, caratterizzato da periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza e l’assunzione di impegni reciproci di assistenza morale e materiale tra l’ex coniuge e il nuovo compagno [2]. Tali caratteristiche di una relazione affettiva sono quelle che identificano una famiglia di fatto, la cui esistenza è incompatibile con gli obblighi di assistenza nascenti da un precedente matrimonio.
In sostanza per perdere il diritto all’assegno di mantenimento è sufficiente una semplice relazione more uxorio con altra persona ovvero anche senza un successivo matrimonio, purché il rapporto possa essere ritenuto stabile e continuativo [3]. Altresì, la nuova relazione non deve essere caratterizzata necessariamente da convivenza, ma anche solo da stabilità e continuità del rapporto [4]. La nuova coppia infatti potrebbe pure vivere in luoghi diversi. Ciò che conta è l’esistenza di un nuovo legame, di un progetto comune, al di là della coabitazione che potrebbe essere impedita dalle più svariate ragioni di lavoro o personali [5].Una famiglia di fatto o una stabile convivenza, intesa come comunanza di vita e di affetti, può esistere in un luogo diverso rispetto a quello in cui uno dei due conviventi lavori o debba, per suoi impegni di cura e assistenza, o per suoi interessi personali o patrimoniali, trascorrere gran parte della settimana o del mese, senza che per questo venga meno la famiglia.
Peraltro, la convivenza stabile e duratura intrapresa dall’ex coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento fa ritenere che questi abbia migliorato le proprie condizioni economiche grazie all’apporto fornito dal nuovo compagno. Ne consegue che il coniuge obbligato al versamento può chiedere la revoca dell’emolumento. In tal senso è stata disposta la cessazione dell’assegno di mantenimento nei confronti dell’ex moglie che, successivamente al divorzio, aveva intrapreso un’altra relazione e beneficiava delle entrate economiche del nuovo partner con il quale aveva avviato un’attività commerciale [6].
Si può interrompere il versamento dell’assegno di mantenimento?
L’ex coniuge, in ipotesi il marito, che ha conoscenza della nuova relazione iniziata dall’ex moglie, non può interrompere da sé il versamento dell’assegno di mantenimento. In tal caso infatti correrebbe il rischio di essere querelato per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Deve invece rivolgersi al giudice e chiedere la revoca dell’assegno, dimostrando che il legame tra la donna e il nuovo compagno è stabile e continuativo.
Come provare la nuova relazione?
La prova della nuova relazione intrapresa dall’ex coniuge che percepisce l’assegno di mantenimento, può essere fornita in vario modo. Ad esempio se la moglie si è trasferita a casa del nuovo compagno, è possibile dimostrare che la coppia risiede nello stesso luogo chiedendo il rilascio del certificato di residenza all’ufficio comunale competente. Sempre al Comune l’ex coniuge obbligato al versamento del mantenimento, può richiedere il rilascio di uno stato di famiglia dal quale risulti che l’ex moglie si è registrata nello stesso nucleo familiare del nuovo compagno.
Altresì, la prova della nuova relazione può essere data utilizzando alcuni indici rilevatori come l’avvio da parte della coppia di un’attività commerciale insieme la nascita di figli, oppure attraverso i social come Facebook o Instagram.
Il Tribunale di Roma ha infatti revocato l’assegno di mantenimento all’ex moglie che aveva pubblicato in rete una serie di post che pubblicizzavano la sua nuova relazione. Inoltre, la coppia viveva nella stessa casa, quindi, l’uomo e la donna avevano il domicilio comune, come si poteva dedurre dai loro nominativi presenti sul citofono. In sostanza la nuova relazione era ufficiale, si basava su una quotidiana frequentazione e con periodi di convivenza. Tutte caratteristiche di una relazione affettiva che identificavano una famiglia di fatto. Da qui la richiesta dell’ex marito di revoca dell’assegno di mantenimento, accolta dal Tribunale di Roma [7].
Altri mezzi di acquisizione della prova della nuova relazione sono le:
- testimonianze dirette di chi conosce l’ex coniuge, che saprà dire quali sono le sue abitudini, le frequentazioni e i rapporti personali;
- fotografie che possono essere considerate prove documentali solo se non sono contestate in giudizio dalla controparte. In ogni caso l’ex coniuge non si potrà limitare a una contestazione generica ma dovrà dimostrare che gli scatti non sono attendibili ad esempio perché non è possibile risalire in maniera certa alla data in cui sono stati effettuati.
È possibile anche avvalersi di detective privati per far pedinare l’ex coniuge al fine di verificarne gli spostamenti e con chi vive.
note
[1] Art. 156 cod. civ.
[2] Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 22604/2020.
[3] Cass. Civ., sez. I, ord. n. 18862/2022.
[4] Cass. Civ., ord. n 22064/2020.
[5] Cass. Civ., sent. n. 2732/2018.
[6] Corte App. Roma, sent. n. 2806/2021.
[7] Tribunale Roma, sent. n. 15973/2021.